ART. 28.
(Ricostruzione dei comuni disastrati).
Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge i comuni
disastrati adottano o modificano il piano regolatore generale o
aggiornano il piano di ricostruzione previsto dalla legge 5 ottobre
1962, n. 1431, nel rispetto degli indirizzi di assetto territoriale
fissati dalla Regione.
Per sopperire alle immediate esigenze di ricostruzione i comuni
stessi adottano o confermano tra i seguenti piani esecutivi
necessari:
a) il piano di zona redatto ai sensi della legge 18 aprile 1962,
n. 167, e successive modificazioni, dimensionato sulla base del
fabbisogno di aree urbanizzate per la realizzazione di edifici
residenziali distrutti e non ricostruibili in sito;
b) il piano degli insediamenti produttivi di cui all'articolo 27
della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ove risultino necessarie aree
urbanizzate per la realizzazione di edifici destinati ad attivita'
produttive, compresi quelli commerciali e turistici;
c) i piani di recupero di cui al titolo IV della legge 5 agosto
1978, n. 457, e successive modificazioni, che disciplinano la
ricostruzione in sito degli edifici demoliti e da demolire, la
ristrutturazione di quelli gravemente danneggiati e la sistemazione
delle aree di sedime di edifici demoliti o da demolire che non
possono essere ricostruiti in sito.
I piani esecutivi di cui al comma precedente sono inquadrati in una
relazione generale che illustra i riferimenti allo strumento
urbanistico vigente o adottato e che contiene: lo studio geognostico
delle aree destinate all'edificazione, nonche' i dati necessari per
il dimensionamento delle aree suddette, con particolare riferimento
al numero ed alla consistenza delle famiglie da alloggiare, alla
dimensione degli impianti produttivi da ricostruire, al numero degli
alloggi demoliti o da demolire, riparabili, integri.
Nel caso in cui il comune sia sprovvisto di strumento urbanistico
generale, la relazione di cui al comma precedente contiene anche i
criteri generali di impostazione del piano regolatore generale, che
sara' adottato entro i termini di cui al primo comma del presente
articolo.
I piani esecutivi di cui al presente articolo sono adottati dal
comune, anche in variante degli strumenti urbanistici vigenti o
adottati, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, con deliberazione che diviene esecutiva, ai sensi
dell'articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530.
I piani sono pubblicati mediante deposito presso gli uffici
comunali per 10 giorni, entro i quali possono essere presentate
opposizioni. Dell'eseguito deposito e' data notizia al pubblico ed
agli interessati mediante affissione di manifesti in luogo pubblico e
di avviso all'albo comunale.
Nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine per le
opposizioni, i piani, con le deduzioni del comune sulle stesse, sono
trasmessi alla Regione che si pronuncia in via definitiva entro 30
giorni dal ricevimento, ovvero dalla data di entrata in vigore della
presente legge per i piani gia' presentati. Trascorso inutilmente
tale termine, i piani si intendono approvati. Dell'approvazione e'
dato attestato dal sindaco con apposito decreto affisso all'albo
comunale per 15 giorni.
Nel termine perentorio di cui al comma precedente la Regione puo'
suggerire modifiche che non comportino sostanziali innovazioni o che
risultino necessarie per assicurare la razionale e coordinata
sistemazione delle opere e degli impianti di interesse statale o
regionale.
Il comune, nel termine di 20 giorni dalla restituzione del piano,
puo' accogliere o rigettare i suggerimenti di cui al comma
precedente.
Dopo le determinazioni consiliari di cui al comma precedente, il
piano si intende definitivamente approvato e della sua approvazione
e' dato attestato dal sindaco con apposito decreto affisso all'albo
Comunale per 15 giorni.
L'approvazione dei piani equivale a dichiarazione di pubblica
utilita', nonche' di indifferibilita' e di urgenza di tutte le opere,
edifici ed impianti in essi previsti.
Qualora i piani esecutivi di cui al precedente comma non pervengano
alla Regione entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, la Regione medesima provvede in via sostitutiva.
Ove il piano di recupero di cui alla lettera c) del precedente
secondo comma concerna centri di interesse storico-artistico, devono
essere sentite, prima dell'adozione, le competenti sovraintendenze,
le quali provvedono entro 30 giorni dalla richiesta. Trascorso tale
termine, il parere si ritiene acquisito.
Ai soggetti che, non potendo ricostruire in sito gli immobili
distrutti o da demolire, provvedono, direttamente ovvero con delega
di cui al precedente articolo 8, lettera d), alla costituzione di
alloggi e di impianti produttivi sulle aree complete di attrezzature
primarie di cui alle lettere a) e b) del precedente secondo comma, le
aree stesse sono cedute in proprieta' anche oltre la riserva di
proprieta' comunale ed indipendentemente dal possesso dei requisiti
soggettivi.
Nelle more della adesione o della conferma dei piani esecutivi di
cui al secondo comma del presente articolo, il comune puo'
autorizzare la riparazione o la ricostruzione di edifici rurali o
isolati o di case sparse che risultino danneggiati e che non siano da
trasferire.
In tali casi le aree di sedime degli edifici demoliti o da demolire
sono acquisite al patrimonio comunale.
I piani di ricostruzione di cui al presente articolo sono adottati
nel rispetto di criteri di sicurezza geologica e sismica.
Le spese per l'elaborazione dei piani di cui al presente articolo
sono a carico del fondo di cui al precedente articolo 3.