ART. 28.
               (Ricostruzione dei comuni disastrati).

  Entro  12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge i comuni
disastrati  adottano  o  modificano  il  piano  regolatore generale o
aggiornano  il  piano di ricostruzione previsto dalla legge 5 ottobre
1962,  n.  1431, nel rispetto degli indirizzi di assetto territoriale
fissati dalla Regione.
  Per  sopperire  alle  immediate  esigenze di ricostruzione i comuni
stessi   adottano   o  confermano  tra  i  seguenti  piani  esecutivi
necessari:
    a)  il piano di zona redatto ai sensi della legge 18 aprile 1962,
n.  167,  e  successive  modificazioni,  dimensionato  sulla base del
fabbisogno  di  aree  urbanizzate  per  la  realizzazione  di edifici
residenziali distrutti e non ricostruibili in sito;
    b)  il piano degli insediamenti produttivi di cui all'articolo 27
della  legge  22  ottobre 1971, n. 865, ove risultino necessarie aree
urbanizzate  per  la  realizzazione di edifici destinati ad attivita'
produttive, compresi quelli commerciali e turistici;
    c)  i  piani di recupero di cui al titolo IV della legge 5 agosto
1978,  n.  457,  e  successive  modificazioni,  che  disciplinano  la
ricostruzione  in  sito  degli  edifici  demoliti  e  da demolire, la
ristrutturazione  di  quelli gravemente danneggiati e la sistemazione
delle  aree  di  sedime  di  edifici  demoliti  o da demolire che non
possono essere ricostruiti in sito.
  I piani esecutivi di cui al comma precedente sono inquadrati in una
relazione   generale   che  illustra  i  riferimenti  allo  strumento
urbanistico  vigente o adottato e che contiene: lo studio geognostico
delle  aree  destinate all'edificazione, nonche' i dati necessari per
il  dimensionamento  delle aree suddette, con particolare riferimento
al  numero  ed  alla  consistenza  delle famiglie da alloggiare, alla
dimensione  degli impianti produttivi da ricostruire, al numero degli
alloggi demoliti o da demolire, riparabili, integri.
  Nel  caso  in cui il comune sia sprovvisto di strumento urbanistico
generale,  la  relazione  di cui al comma precedente contiene anche i
criteri  generali  di impostazione del piano regolatore generale, che
sara'  adottato  entro  i  termini di cui al primo comma del presente
articolo.
  I  piani  esecutivi  di  cui al presente articolo sono adottati dal
comune,  anche  in  variante  degli  strumenti  urbanistici vigenti o
adottati,  entro  90  giorni  dall'entrata  in  vigore della presente
legge,   con   deliberazione   che   diviene   esecutiva,   ai  sensi
dell'articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530.
  I  piani  sono  pubblicati  mediante  deposito  presso  gli  uffici
comunali  per  10  giorni,  entro  i  quali possono essere presentate
opposizioni.  Dell'eseguito  deposito  e' data notizia al pubblico ed
agli interessati mediante affissione di manifesti in luogo pubblico e
di avviso all'albo comunale.
  Nei   15  giorni  successivi  alla  scadenza  del  termine  per  le
opposizioni,  i piani, con le deduzioni del comune sulle stesse, sono
trasmessi  alla  Regione  che si pronuncia in via definitiva entro 30
giorni  dal ricevimento, ovvero dalla data di entrata in vigore della
presente  legge  per  i  piani gia' presentati. Trascorso inutilmente
tale  termine,  i  piani si intendono approvati. Dell'approvazione e'
dato  attestato  dal  sindaco  con  apposito decreto affisso all'albo
comunale per 15 giorni.
  Nel  termine  perentorio di cui al comma precedente la Regione puo'
suggerire  modifiche che non comportino sostanziali innovazioni o che
risultino   necessarie  per  assicurare  la  razionale  e  coordinata
sistemazione  delle  opere  e  degli  impianti di interesse statale o
regionale.
  Il  comune,  nel termine di 20 giorni dalla restituzione del piano,
puo'   accogliere   o  rigettare  i  suggerimenti  di  cui  al  comma
precedente.
  Dopo  le  determinazioni  consiliari di cui al comma precedente, il
piano  si  intende definitivamente approvato e della sua approvazione
e'  dato  attestato dal sindaco con apposito decreto affisso all'albo
Comunale per 15 giorni.
  L'approvazione  dei  piani  equivale  a  dichiarazione  di pubblica
utilita', nonche' di indifferibilita' e di urgenza di tutte le opere,
edifici ed impianti in essi previsti.
  Qualora i piani esecutivi di cui al precedente comma non pervengano
alla  Regione  entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, la Regione medesima provvede in via sostitutiva.
  Ove  il  piano  di  recupero  di cui alla lettera c) del precedente
secondo  comma concerna centri di interesse storico-artistico, devono
essere  sentite,  prima dell'adozione, le competenti sovraintendenze,
le  quali  provvedono entro 30 giorni dalla richiesta. Trascorso tale
termine, il parere si ritiene acquisito.
  Ai  soggetti  che,  non  potendo  ricostruire  in sito gli immobili
distrutti  o  da demolire, provvedono, direttamente ovvero con delega
di  cui  al  precedente  articolo 8, lettera d), alla costituzione di
alloggi  e di impianti produttivi sulle aree complete di attrezzature
primarie di cui alle lettere a) e b) del precedente secondo comma, le
aree  stesse  sono  cedute  in  proprieta'  anche oltre la riserva di
proprieta'  comunale  ed indipendentemente dal possesso dei requisiti
soggettivi.
  Nelle  more  della adesione o della conferma dei piani esecutivi di
cui   al   secondo  comma  del  presente  articolo,  il  comune  puo'
autorizzare  la  riparazione  o  la ricostruzione di edifici rurali o
isolati o di case sparse che risultino danneggiati e che non siano da
trasferire.
  In tali casi le aree di sedime degli edifici demoliti o da demolire
sono acquisite al patrimonio comunale.
  I  piani di ricostruzione di cui al presente articolo sono adottati
nel rispetto di criteri di sicurezza geologica e sismica.
  Le  spese  per l'elaborazione dei piani di cui al presente articolo
sono a carico del fondo di cui al precedente articolo 3.