ART. 29.
                (Attivazione dei piani di recupero).

  Il comune puo' individuare, per l'attuazione dei piani di recupero,
ambiti  entro i quali l'opera di ricostruzione e' realizzata mediante
interventi unitari.
  In  sede  di attuazione dei piani di recupero il comune, in caso di
inerzia  dei  proprietari,  puo'  sostituirsi  agli  stessi  mediante
occupazione   temporanea  degli  immobili  ovvero  per  ricorso  alla
espropriazione.
  Le prescrizioni grafiche e normative dei piani di recupero regolano
le  procedure  per  gli  interventi  sostitutivi, nel caso di mancato
accordo  o  di  inerzia  dei  proprietari,  nonche'  le  modalita' di
utilizzazione e di assegnazione delle unita' riparate o ricostruite.
  Con  riferimento  ai casi in cui, in coerenza con quanto prescritto
dal   precedente   articolo   27,   risulti   opportuno  mantenere  e
ricostituire   il   tessuto   edilizio   preesistente  al  sisma,  le
prescrizioni  grafiche  e  normative dei piani di recupero e, piu' in
generale,  dei  piani  esecutivi  di  cui  al precedente articolo 28,
regolano, inoltre, anche nei comuni dichiarati sismici, i rapporti di
altezza e di distanza fra gli edifici.