ART. 29.
(Attivazione dei piani di recupero).
Il comune puo' individuare, per l'attuazione dei piani di recupero,
ambiti entro i quali l'opera di ricostruzione e' realizzata mediante
interventi unitari.
In sede di attuazione dei piani di recupero il comune, in caso di
inerzia dei proprietari, puo' sostituirsi agli stessi mediante
occupazione temporanea degli immobili ovvero per ricorso alla
espropriazione.
Le prescrizioni grafiche e normative dei piani di recupero regolano
le procedure per gli interventi sostitutivi, nel caso di mancato
accordo o di inerzia dei proprietari, nonche' le modalita' di
utilizzazione e di assegnazione delle unita' riparate o ricostruite.
Con riferimento ai casi in cui, in coerenza con quanto prescritto
dal precedente articolo 27, risulti opportuno mantenere e
ricostituire il tessuto edilizio preesistente al sisma, le
prescrizioni grafiche e normative dei piani di recupero e, piu' in
generale, dei piani esecutivi di cui al precedente articolo 28,
regolano, inoltre, anche nei comuni dichiarati sismici, i rapporti di
altezza e di distanza fra gli edifici.