ART. 30.
                       (Acquisizione di aree).

  Per l'acquisizione di aree di cui alla lettera a) del secondo comma
dell'articolo  28 e dell'articolo 55 valgono le disposizioni previste
dall'articolo  1-quater  del  decreto-legge  19  marzo  1981,  n. 75,
convertito in legge con la presente legge.