ART. 31.
                    (Sistemazione idrogeologica).

  Ai  fini  della sistemazione idrogeologica, le Regioni, avvalendosi
delle  risorse  finanziarie  all'uopo  assegnate dal CIPE, realizzano
nelle zone disastrate, con delega ai comuni ed alle comunita' montane
ed   in   riferimento   all'intero  territorio  disastrato,  laghetti
collinari,  impianti  per  l'irrigazione di soccorso ed interventi di
forestazione.