ART. 31.
(Sistemazione idrogeologica).
Ai fini della sistemazione idrogeologica, le Regioni, avvalendosi
delle risorse finanziarie all'uopo assegnate dal CIPE, realizzano
nelle zone disastrate, con delega ai comuni ed alle comunita' montane
ed in riferimento all'intero territorio disastrato, laghetti
collinari, impianti per l'irrigazione di soccorso ed interventi di
forestazione.