ART. 32.
(Aree da destinare agli impianti industriali).
Le Regioni Basilicata e Campania, entro 60 giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, per incentivare gli insediamenti
industriali di media e piccola dimensione nonche' quelli commerciali
di ambito sovracomunale, individuano le aree a tal fine destinate.
L'individuazione di tali aree e' effettuata, su proposta delle
comunita' montane interessate, con riferimento alle zone disastrate,
in coerenza con gli indirizzi di assetto territoriale della Regione e
con lo obiettivo di assicurare l'occupazione degli abitanti di tali
zone.
Per la progettazione ed attuazione di tutte le opere necessarie
all'insediamento e ai servizi di impianti industriali, le comunita'
montane interessate provvedono con il fondo di cui all'articolo 3.
In tali aree le iniziative dirette alla realizzazione di nuovi
stabilimenti industriali con investimenti fino a 20 miliardi e le cui
domande siano presentate entro il 30 giugno 1982 agli istituti di
credito a medio termine sono ammesse alle sole agevolazioni
finanziarie previste dal precedente articolo 21.
Le agevolazioni sono concesse dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, previa istruttoria tecnica degli
istituti abilitati all'esercizio del credito industriale a medio e
lungo termine.
Le domande devono indicare il termine entro il quale le iniziative
saranno realizzate.
Trascorso detto termine, per ragioni non dipendenti da forza
maggiore e ove l'opera non abbia raggiunto il 90 per cento della sua
realizzazione, sara' pronunciata la decadenza dei benefici concessi
previa diffida all'interessato.