ART. 32.
           (Aree da destinare agli impianti industriali).

  Le  Regioni  Basilicata e Campania, entro 60 giorni dall'entrata in
vigore   della  presente  legge,  per  incentivare  gli  insediamenti
industriali  di media e piccola dimensione nonche' quelli commerciali
di ambito sovracomunale, individuano le aree a tal fine destinate.
  L'individuazione  di  tali  aree  e'  effettuata, su proposta delle
comunita'  montane interessate, con riferimento alle zone disastrate,
in coerenza con gli indirizzi di assetto territoriale della Regione e
con  lo  obiettivo di assicurare l'occupazione degli abitanti di tali
zone.
  Per  la  progettazione  ed  attuazione di tutte le opere necessarie
all'insediamento  e  ai servizi di impianti industriali, le comunita'
montane interessate provvedono con il fondo di cui all'articolo 3.
  In  tali  aree  le  iniziative  dirette alla realizzazione di nuovi
stabilimenti industriali con investimenti fino a 20 miliardi e le cui
domande  siano  presentate  entro  il 30 giugno 1982 agli istituti di
credito   a   medio  termine  sono  ammesse  alle  sole  agevolazioni
finanziarie previste dal precedente articolo 21.
  Le  agevolazioni  sono  concesse  dal  Ministro dell'industria, del
commercio   e  dell'artigianato,  previa  istruttoria  tecnica  degli
istituti  abilitati  all'esercizio  del credito industriale a medio e
lungo termine.
  Le  domande devono indicare il termine entro il quale le iniziative
saranno realizzate.
  Trascorso  detto  termine,  per  ragioni  non  dipendenti  da forza
maggiore  e ove l'opera non abbia raggiunto il 90 per cento della sua
realizzazione,  sara'  pronunciata la decadenza dei benefici concessi
previa diffida all'interessato.