ART. 33.
 (Aree da destinare all'esercizio del commercio e dell'artigianato).

  I  comuni individuano nei piani di cui al precedente articolo 28 le
aree   ed   i   volumi   edificabili   suscettibili  di  destinazione
all'esercizio    dell'attivita'    del   commercio   all'ingrosso   e
dell'attivita'   artigianale,   del   commercio  al  minuto  e  della
somministrazione  al  pubblico  di  alimenti  e bevande nonche' delle
attivita' ausiliarie al commercio.
  La  determinazione del numero e dell'ampiezza di tali aree va fatta
tenendo  presente  che  nell'apprestamento  dei  nuovi  locali dovra'
essere seguito il criterio di concentrare piu' attivita' nello stesso
spazio,  in particolare quelle complementari per gamma merceologica o
per tipo di funzioni svolte.
  Ai titolari di aziende di commercio al minuto e di somministrazione
al  pubblico di alimenti e bevande, che hanno subito la distruzione o
il   danneggiamento  dell'esercizio  o  che,  comunque,  siano  stati
gravemente  danneggiati  nella  loro attivita' lavorativa per effetto
degli  eventi  sismici,  l'autorizzazione al trasferimento dei propri
esercizi   nelle   suddette   aree   si   intende  rilasciata  dietro
comunicazione all'autorita' comunale competente.