ART. 34.
(Immobili ed attrezzature per l'esercizio del commercio e
dell'artigianato).
Per gli interventi di cui ai precedenti articoli 32 e 33 il
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sulla base
dei piani o degli indirizzi di assetto territoriale adottati dalla
Regione, sottopone al CIPE entro il 31 dicembre 1981 un programma
della Societa' finanziaria meridionale (FIME) per la progettazione e
la realizzazione degli immobili e delle attrezzature necessarie nelle
aree di cui al precedente articolo 32. Il CIPE, sulla base di tale
programma, assegna alla FIME le risorse finanziarie a valere sul
fondo di cui all'articolo 3 della presente legge.
I locali e le attrezzature possono essere forniti agli operatori
con il sistema della locazione finanziaria agevolata o essere
acquistati da questi mediante le agevolazioni di cui al precedente
articolo 23.
I canoni a carico del conduttore sono ridotti in misura equivalente
all'importo di un contributo in conto capitale pari al 60 per cento
della spesa sostenuta.
Il canone di locazione agevolato sara' ridotto del 20 per cento a
favore delle forme associative costituite da almeno tre operatori per
l'apertura di un nuovo esercizio commerciale, a condizione che
restituiscano le autorizzazioni relative ai preesistenti esercizi.
Alla scadenza del contratto di locazione finanziaria i beni oggetto
della locazione possono essere acquistati dal conduttore per un
importo pari al 5 per cento del valore di acquisto o del costo di
costruzione dei beni immobili e all'1 per cento del valore di
acquisto dei beni mobili.