ART. 34. (Immobili ed attrezzature per l'esercizio del commercio e dell'artigianato). Per gli interventi di cui ai precedenti articoli 32 e 33 il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sulla base dei piani o degli indirizzi di assetto territoriale adottati dalla Regione, sottopone al CIPE entro il 31 dicembre 1981 un programma della Societa' finanziaria meridionale (FIME) per la progettazione e la realizzazione degli immobili e delle attrezzature necessarie nelle aree di cui al precedente articolo 32. Il CIPE, sulla base di tale programma, assegna alla FIME le risorse finanziarie a valere sul fondo di cui all'articolo 3 della presente legge. I locali e le attrezzature possono essere forniti agli operatori con il sistema della locazione finanziaria agevolata o essere acquistati da questi mediante le agevolazioni di cui al precedente articolo 23. I canoni a carico del conduttore sono ridotti in misura equivalente all'importo di un contributo in conto capitale pari al 60 per cento della spesa sostenuta. Il canone di locazione agevolato sara' ridotto del 20 per cento a favore delle forme associative costituite da almeno tre operatori per l'apertura di un nuovo esercizio commerciale, a condizione che restituiscano le autorizzazioni relative ai preesistenti esercizi. Alla scadenza del contratto di locazione finanziaria i beni oggetto della locazione possono essere acquistati dal conduttore per un importo pari al 5 per cento del valore di acquisto o del costo di costruzione dei beni immobili e all'1 per cento del valore di acquisto dei beni mobili.