ART. 34.
(Immobili ed attrezzature per    l'esercizio    del    commercio    e
                         dell'artigianato).

  Per  gli  interventi  di  cui  ai  precedenti  articoli  32 e 33 il
Ministro  per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sulla base
dei  piani  o  degli indirizzi di assetto territoriale adottati dalla
Regione,  sottopone  al  CIPE  entro il 31 dicembre 1981 un programma
della  Societa' finanziaria meridionale (FIME) per la progettazione e
la realizzazione degli immobili e delle attrezzature necessarie nelle
aree  di  cui  al precedente articolo 32. Il CIPE, sulla base di tale
programma,  assegna  alla  FIME  le  risorse finanziarie a valere sul
fondo di cui all'articolo 3 della presente legge.
  I  locali  e  le attrezzature possono essere forniti agli operatori
con  il  sistema  della  locazione  finanziaria  agevolata  o  essere
acquistati  da  questi  mediante le agevolazioni di cui al precedente
articolo 23.
  I canoni a carico del conduttore sono ridotti in misura equivalente
all'importo  di  un contributo in conto capitale pari al 60 per cento
della spesa sostenuta.
  Il  canone  di locazione agevolato sara' ridotto del 20 per cento a
favore delle forme associative costituite da almeno tre operatori per
l'apertura  di  un  nuovo  esercizio  commerciale,  a  condizione che
restituiscano le autorizzazioni relative ai preesistenti esercizi.
  Alla scadenza del contratto di locazione finanziaria i beni oggetto
della  locazione  possono  essere  acquistati  dal  conduttore per un
importo  pari  al  5  per cento del valore di acquisto o del costo di
costruzione  dei  beni  immobili  e  all'1  per  cento  del valore di
acquisto dei beni mobili.