Art. 77. 
                 (Ambito e modalita' d'applicazione) 
 
  Nel corso dell'istruzione e fino a quando non sono compiute per  la
prima volta le formalita' di apertura del dibattimento,  il  giudice,
quando ritiene, in seguito all'esame degli atti e  agli  accertamenti
eventualmente disposti, che sussistono elementi per applicare per  il
reato  per  cui  procede  la  sanzione  sostitutiva  della   liberta'
controllata o della pena pecuniaria puo' disporre  con  sentenza,  su
richiesta dell'imputato e  con  il  parere  favorevole  del  pubblico
ministero, l'applicazione della sanzione sostitutiva, con  esclusione
di ogni pena accessoria e misura di  sicurezza,  ad  eccezione  della
confisca nei casi previsti dal secondo comma  dell'articolo  240  del
codice penale. In tal caso, con la stessa sentenza, dichiara  estinto
il reato per intervenuta applicazione della sanzione  sostitutiva  su
richiesta dell'imputato. 
  Nella determinazione e nell'applicazione della sanzione sostitutiva
si osservano le disposizioni della Sezione I di questo Capo. 
  La sentenza produce i soli  effetti  espressamente  previsti  nella
presente Sezione. Contro la sentenza e' ammesso soltanto ricorso  per
cassazione.