Art. 77.
(Ambito e modalita' d'applicazione)
Nel corso dell'istruzione e fino a quando non sono compiute per la
prima volta le formalita' di apertura del dibattimento, il giudice,
quando ritiene, in seguito all'esame degli atti e agli accertamenti
eventualmente disposti, che sussistono elementi per applicare per il
reato per cui procede la sanzione sostitutiva della liberta'
controllata o della pena pecuniaria puo' disporre con sentenza, su
richiesta dell'imputato e con il parere favorevole del pubblico
ministero, l'applicazione della sanzione sostitutiva, con esclusione
di ogni pena accessoria e misura di sicurezza, ad eccezione della
confisca nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 240 del
codice penale. In tal caso, con la stessa sentenza, dichiara estinto
il reato per intervenuta applicazione della sanzione sostitutiva su
richiesta dell'imputato.
Nella determinazione e nell'applicazione della sanzione sostitutiva
si osservano le disposizioni della Sezione I di questo Capo.
La sentenza produce i soli effetti espressamente previsti nella
presente Sezione. Contro la sentenza e' ammesso soltanto ricorso per
cassazione.