Art. 78.
                            (Competenza)

  Sulla  richiesta  formulata  dall'imputato prima dell'emissione del
decreto  di  citazione  a  giudizio,  della  richiesta di citazione a
giudizio  o  dell'ordinanza di rinvio a giudizio, provvede il pretore
per  i  procedimenti  dinanzi a lui pendenti ed il giudice istruttore
negli  altri  casi;  il parere del pubblico ministero e' espresso dal
procuratore della Repubblica.
  Se  la richiesta e' formulata in un momento successivo, provvede il
giudice  del  dibattimento  ed  il  parere  e'  espresso dal pubblico
ministero di udienza.