Art. 78.
(Competenza)
Sulla richiesta formulata dall'imputato prima dell'emissione del
decreto di citazione a giudizio, della richiesta di citazione a
giudizio o dell'ordinanza di rinvio a giudizio, provvede il pretore
per i procedimenti dinanzi a lui pendenti ed il giudice istruttore
negli altri casi; il parere del pubblico ministero e' espresso dal
procuratore della Repubblica.
Se la richiesta e' formulata in un momento successivo, provvede il
giudice del dibattimento ed il parere e' espresso dal pubblico
ministero di udienza.