Art. 83.
(Violazione degli obblighi)
Colui il quale viola, in tutto o in parte, gli obblighi impostigli
con la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 77 e' punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni.
In caso di condanna la pena non puo' essere sostituita a norma di
questo Capo.