Art. 28.

  I  procedimenti  disciplinari  relativi ad infrazioni commesse dopo
l'entrata    in    vigore   della   legge   sul   nuovo   ordinamento
dell'Amministrazione  della  pubblica sicurezza e non ancora esauriti
alla  data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno essere
trasferiti ai nuovi organi disciplinari con le seguenti modalita'.
  Al  dipendente  dei  ruoli dei funzionari, delle ispettrici e delle
assistenti  della  Polizia  di  Stato,  nei  confronti  del quale sia
iniziato  procedimento  disciplinare per l'irrogazione della censura,
si  applicano  le  norme  e  la  procedura  previste  per il richiamo
scritto.
  Qualora l'incolpato sia sottoposto a procedimento per l'irrogazione
della  riduzione  dello  stipendio, valgono le disposizioni stabilite
per   la   comminatoria   della   sanzione  disciplinare  della  pena
pecuniaria.
  Nell'ipotesi  di  sospensione  dalla  qualifica  o di destituzione,
saranno  seguite le procedure per l'irrogazione della sospensione dal
servizio o della destituzione.
  All'appartenente  ai  ruoli  degli  ufficiali,  dei  sanitari e dei
sottufficiali  della Polizia di Stato, nei cui confronti sia iniziato
procedimento   disciplinare  per  l'irrogazione  del  rimprovero,  ed
all'appartenente  ai  ruoli  degli  appuntati, delle guardie scelte e
delle  guardie della Polizia di Stato, nei cui confronti sia iniziato
procedimento   disciplinare  per  l'irrogazione  della  consegna,  si
applicano le norme e la procedura previste per il richiamo scritto.
  Qualora  l'appartenente  ai  ruoli  di  cui al precedente comma sia
sottoposto   a  procedimento  disciplinare  per  l'irrogazione  della
consegna   di  rigore,  valgono  le  disposizioni  stabilite  per  la
comminatoria della sanzione disciplinare della pena pecuniaria.