Art. 28. I procedimenti disciplinari relativi ad infrazioni commesse dopo l'entrata in vigore della legge sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e non ancora esauriti alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno essere trasferiti ai nuovi organi disciplinari con le seguenti modalita'. Al dipendente dei ruoli dei funzionari, delle ispettrici e delle assistenti della Polizia di Stato, nei confronti del quale sia iniziato procedimento disciplinare per l'irrogazione della censura, si applicano le norme e la procedura previste per il richiamo scritto. Qualora l'incolpato sia sottoposto a procedimento per l'irrogazione della riduzione dello stipendio, valgono le disposizioni stabilite per la comminatoria della sanzione disciplinare della pena pecuniaria. Nell'ipotesi di sospensione dalla qualifica o di destituzione, saranno seguite le procedure per l'irrogazione della sospensione dal servizio o della destituzione. All'appartenente ai ruoli degli ufficiali, dei sanitari e dei sottufficiali della Polizia di Stato, nei cui confronti sia iniziato procedimento disciplinare per l'irrogazione del rimprovero, ed all'appartenente ai ruoli degli appuntati, delle guardie scelte e delle guardie della Polizia di Stato, nei cui confronti sia iniziato procedimento disciplinare per l'irrogazione della consegna, si applicano le norme e la procedura previste per il richiamo scritto. Qualora l'appartenente ai ruoli di cui al precedente comma sia sottoposto a procedimento disciplinare per l'irrogazione della consegna di rigore, valgono le disposizioni stabilite per la comminatoria della sanzione disciplinare della pena pecuniaria.