Art. 30.

  Fino  all'entrata  in  vigore  del  nuovo ordinamento del personale
dell'Amministrazione   della   pubblica   sicurezza,   continuano  ad
applicarsi, nei confronti degli appartenenti al disciolto Corpo delle
guardie  di  pubblica  sicurezza,  le  sanzioni di stato previste dai
rispettivi stati giuridici.