Art. 31.

  Per  quanto  non  previsto  dal  presente  decreto  in  materia  di
disciplina  e  di  procedura, si applicano, in quanto compatibili, le
corrispondenti  norme  contenute  nel  testo unico delle disposizioni
concernenti  lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

  Il  presente  decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 25 ottobre 1981

                               PERTINI

                                                SPADOLINI - ROGNONI -
                                                            ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 dicembre 1981
  Atti di Governo, registro n. 37, foglio n. 10