Art. 31. Per quanto non previsto dal presente decreto in materia di disciplina e di procedura, si applicano, in quanto compatibili, le corrispondenti norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25 ottobre 1981 PERTINI SPADOLINI - ROGNONI - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 dicembre 1981 Atti di Governo, registro n. 37, foglio n. 10