Art. 31. 
                           (Sorveglianza) 

 
  II  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   esercita   l'alta
sorveglianza su tutti gli uffici e su tutti i magistrati e  riferisce
annualmente  al  Parlamento  con  una  relazione  sullo  stato  della
giustizia amministrativa e sugli  incarichi  conferiti  a  norma  del
terzo comma del precedente articolo 29. 
  Il presidente del Consiglio di Stato esercita la vigilanza su tutti
gli uffici e su tutti i magistrati. 
  I magistrati con funzioni direttive esercitano la  vigilanza  sugli
uffici cui sono preposti e sui magistrati che ne fanno parte.