Art. 33. 
(Titolarita'   dell'azione   disciplinare    ed    istruttoria    del
                            procedimento) 

 
  Il  procedimento  disciplinare  e'  promosso  dal  Presidente   del
Consiglio dei ministri o dal presidente del Consiglio di Stato. 
  Il  consiglio  di  presidenza,  nel  termine  di  10   giorni   dal
ricevimento della richiesta di apertura di procedimento disciplinare,
affida ad una commissione,  composta  da  tre  dei  suoi  componenti,
l'incarico di procedere agli accertamenti  preliminari  da  svolgersi
entro 30 giorni. 
  Sulla base delle risultanze  emerse,  il  consiglio  di  presidenza
provvede a contestare i fatti al magistrato con invito  a  presentare
entro 30 giorni le sue giustificazioni, a seguito  delle  quali,  ove
non ritenga di archiviare gli atti, incarica la commissione  prevista
dal secondo comma di procedere  alla  istruttoria,  che  deve  essere
conclusa entro 90 giorni con deposito dei  relativi  atti  presso  la
segreteria del consiglio di presidenza. Di  tali  deliberazioni  deve
essere data immediata comunicazione all'interessato.