Art. 34. 
              (Decisione del procedimento disciplinare) 
 
  Il presidente del Consiglio di Stato, trascorso comunque il termine
di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, fissa la data della
discussione  dinanzi  al  consiglio  di  presidenza  con  decreto  da
notificarsi almeno quaranta giorni prima  all'interessato,  il  quale
puo' prendere visione ed estrarre copia degli atti  e  depositare  le
sue difese non oltre dieci giorni prima della discussione. 
  Nella seduta  fissata  per  la  trattazione,  il  componente  della
commissione di cui al secondo comma  dell'articolo  precedente,  piu'
anziano nella qualifica, svolge la relazione. Il magistrato inquisito
ha per ultimo la parola ed ha facolta' di farsi  assistere  da  altro
magistrato.