Art. 31. Criteri di inquadramento nelle qualifiche L'inquadramento nelle qualifiche previste dalla tabella IV e' effettuato tenendo conto delle qualifiche rivestite nelle soppresse carriere e ruoli operai e delle mansioni effettivamente svolte. Gli impiegati che abbiano effettivamente svolto, nell'ambito della soppressa carriera di provenienza, per almeno gli ultimi cinque anni, le mansioni di una qualifica diversa da quella rivestita possono essere inquadrati, a domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, nelle qualifiche di corrispondente professionalita' della medesima qualifica funzionale. L'inquadramento nelle qualifiche immediatamente superiori previste dalla tabella IV ha luogo nei soli casi in cui i relativi compiti costituiscono proiezione anche solo in parte delle mansioni connesse alle qualifiche rivestite nelle soppresse carriere e ruoli di appartenenza. Nei casi in cui non sussista la corrispondenza di professionalita' tra le qualifiche rivestite e quelle di inquadramento, il personale viene inquadrato dopo aver frequentato, con esito favorevole, appositi corsi di riqualificazione professionale da determinarsi con decreto del Ministro. Qualora tale personale non superi i corsi o non intenda parteciparvi, conserva ad esaurimento la qualifica rivestita e le mansioni svolte conseguendo comunque il trattamento economico della qualifica funzionale immediatamente superiore al compimento di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di provenienza con decorrenza non anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto.