Art. 31.
              Criteri di inquadramento nelle qualifiche

  L'inquadramento  nelle  qualifiche  previste  dalla  tabella  IV e'
effettuato  tenendo  conto delle qualifiche rivestite nelle soppresse
carriere e ruoli operai e delle mansioni effettivamente svolte.
  Gli  impiegati che abbiano effettivamente svolto, nell'ambito della
soppressa carriera di provenienza, per almeno gli ultimi cinque anni,
le  mansioni  di  una  qualifica  diversa da quella rivestita possono
essere  inquadrati,  a  domanda  da presentarsi entro sessanta giorni
dalla  data di entrata in vigore del presente decreto e previo parere
favorevole  del  consiglio  di  amministrazione,  nelle qualifiche di
corrispondente professionalita' della medesima qualifica funzionale.
  L'inquadramento  nelle qualifiche immediatamente superiori previste
dalla  tabella  IV  ha  luogo nei soli casi in cui i relativi compiti
costituiscono  proiezione anche solo in parte delle mansioni connesse
alle  qualifiche  rivestite  nelle  soppresse  carriere  e  ruoli  di
appartenenza.
  Nei  casi in cui non sussista la corrispondenza di professionalita'
tra  le  qualifiche rivestite e quelle di inquadramento, il personale
viene   inquadrato  dopo  aver  frequentato,  con  esito  favorevole,
appositi  corsi di riqualificazione professionale da determinarsi con
decreto del Ministro. Qualora tale personale non superi i corsi o non
intenda  parteciparvi, conserva ad esaurimento la qualifica rivestita
e  le  mansioni  svolte conseguendo comunque il trattamento economico
della  qualifica funzionale immediatamente superiore al compimento di
otto  anni  di  effettivo servizio nella qualifica di provenienza con
decorrenza  non anteriore alla data di entrata in vigore del presente
decreto.