ART. 29. Per i provvedimenti di adozione di minori stranieri e' competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo di residenza degli adottanti o affidatari. Nel caso di coniugi cittadini italiani residenti nello Stato straniero e' competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo dell'ultimo domicilio dei coniugi; in mancanza di precedente domicilio e' competente il tribunale per i minorenni di Roma.