ART. 31. L'ingresso nello Stato a scopo di adozione di stranieri minori degli anni quattordici e' consentito quando vi sia provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo del minore emesso da una autorita' straniera nei confronti di cittadini italiani residenti in Italia o nello Stato straniero, o altro provvedimento in materia di tutela e degli altri istituti di protezione dei minori. L'autorita' consolare del luogo ove il provvedimento e' stato emesso dichiara che esso e' conforme alla legislazione di quello Stato. L'ingresso nello Stato a scopo di adozione di stranieri minori degli anni quattordici e' altresi' consentito quando vi sia nulla osta, emesso dal Ministro degli affari esteri d'intesa con quello dell'interno.