ART. 32. Il tribunale per i minorenni dichiara l'efficacia nello Stato di provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo precedente quando accerta: a) che e' stata emanata, in precedenza, la dichiarazione di idoneita' dei coniugi adottanti, ai sensi dell'articolo 30; b) che il provvedimento straniero e' conforme alla legislazione dello Stato che lo ha emesso; c) che il provvedimento straniero non e contrario ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori. La dichiarazione di efficacia e' emessa in camera di consiglio con decreto motivato, sentito il pubblico ministero. Avverso la decisione del tribunale e' ammesso ricorso per Cassazione.