ART. 34. Il nulla osta di cui al secondo comma dell'articolo 31 e' concesso, su richiesta di coniugi forniti della dichiarazione di idoneita' all'adozione, quando nell'ordinamento dello Stato di provenienza del minore non sia prevista l'emanazione di uno dei provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo 31, qualora sussistano motivi di esclusivo interesse del minore stesso all'ingresso nello Stato a scopo di adozione. Il nulla osta e' concesso anche nel caso in cui per eventi bellici, calamita' naturali o altri eventi di carattere eccezionale, non sia possibile l'emanazione del provvedimento anzidetto. Il nulla osta non puo' essere concesso in mancanza di autorizzazione all'espatrio del minore a scopo di adozione o di affidamento da parte dell'autorita' dello Stato di provenienza competente secondo l'attestazione dell'autorita' consolare e tenuto conto delle circostanze indicate nei commi precedenti, a provvedere in merito alla protezione dei minori e alla salvaguardia dei loro diritti. Il tribunale per i minorenni accerta la sussistenza dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, acquisisce ogni possibile notizia in ordine alla situazione del minore e ne dichiara lo stato di adottabilita' disponendone l'affidamento preadottivo ai coniugi richiedenti. Qualora l'affidamento preadottivo non abbia esito positivo, il tribunale applica l'articolo 37.