ART. 35.

  E'  fatto divieto alle autorita' consolari italiane di concedere il
visto  per  l'ingresso  nello  Stato  e  agli  uffici  di  polizia di
frontiera di consentire l'introduzione di stranieri minori degli anni
quattordici  a  scopo  di  adozione, al di fuori delle ipotesi di cui
all'articolo 31.
  Coloro  che  hanno accompagnato alla frontiera un minore degli anni
quattordici,  al  quale non viene consentito l'ingresso in Italia per
l'insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 31, provvedono a
proprie spese al rimpatrio immediato del minore nel paese di origine.