ART. 43.

  I  marescialli  maggiori  e  gradi  corrispondenti  delle tre Forze
armate  e  del  Corpo  della Guardia di finanza possono conseguire le
promozioni  di  cui  agli articoli 40, 41 e 42 nel grado di tenente o
grado corrispondente dei ruoli di cui all'articolo 53.
  Le  proposte  di avanzamento sono formulate secondo le norme di cui
agli articoli 40, 41 e 42.