ART. 43. I marescialli maggiori e gradi corrispondenti delle tre Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza possono conseguire le promozioni di cui agli articoli 40, 41 e 42 nel grado di tenente o grado corrispondente dei ruoli di cui all'articolo 53. Le proposte di avanzamento sono formulate secondo le norme di cui agli articoli 40, 41 e 42.