Art. 71. Insufficiente dichiarazione di valore 1. Se il valore dei beni o diritti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 51 definitivamente accertato, ridotto di un quarto, supera quello dichiarato, si applica la pena pecuniaria dalla meta' a due volte l'imposta dovuta sulla differenza tra i due valori. Per i beni e i diritti di cui al comma 4 dell'art. 52 la pena pecuniaria si applica anche se la differenza non e' superiore al quarto del valore definitivamente accertato. 2. La pena pecuniaria e raddoppiata se il valore definitivamente accertato e' superiore al doppio di quello dichiarato ed e' ridotta ad un sesto del massimo se l'accertamento e divenuto definitivo perche' il contribuente non ha proposto ricorso o ha rinunziato al ricorso proposto prima della decisione della commissione tributaria di primo grado.