Art. 72. 
                     Occultazione di corrispettivo 
 
    1. Salva l'applicazione dell'art. 71, se in un atto o in una 
  denuncia viene occultata parte del corrispettivo convenuto, si 
  applica la pena pecuniaria da quattro ad otto volte la differenza 
  tra  l'imposta  dovuta  e  quella  gia'  applicata   in   base   al
corrispettivo dichiarato.