Art. 73. Omessa o irregolare tenuta o presentazione del repertorio 1. I pubblici ufficiali che non hanno osservato le disposizioni dell'art. 67 sono puniti con la pena pecuniaria da lire 50 mila a lire 200 mila. Qualora non regolarizzino il repertorio entro il termine stabilito dall'amministrazione finanziaria possono essere sospesi dall'esercizio delle funzioni. 2. Il pubblico ufficiale, per l'omessa o tardiva presentazione del repertorio a norma del comma 1 dell'art. 68, e' punito con la pena pecuniaria indicata nel comma 1 e, quando il ritardo superi i trenta giorni, puo' essere sospeso dall'esercizio delle funzioni. 3. Il procuratore della Repubblica, su rapporto dell'ufficio del registro, chiede all'autorita' competente l'applicazione della sospensione prevista nei commi 1 e 2.