Art. 75.
    Applicazione e pagamento delle pene pecuniarie e soprattasse

    1.  L'ufficio  del  registro  procede all'applicazione delle pene
  pecuniarie  e  delle  soprattasse previste nel presente testo unico
  mediante avviso motivato notificato all'autore della violazione. Se
  e'  dovuta  anche  l'imposta,  la sanzione puo' essere applicata in
  sede di liquidazione dell'imposta o con apposito avviso.
    2.  Nella  determinazione  della  misura della pena pecuniaria si
  deve  tener conto della gravita' del danno o del pericolo cagionato
  all'erario   e  della  personalita'  dell'autore  della  violazione
  desunta dai suoi precedenti.
    3. Le pene pecuniarie e le soprattasse devono essere pagate entro
  sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso ovvero, se e' stato
  proposto  ricorso,  dalla  notificazione della decisione o sentenza
  che definisce il giudizio.