Art. 45. 1. Il Ministro della difesa, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, con proprio decreto da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalita' applicative delle norme di cui agli articoli 25 e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, riguardanti le procedure ed i punteggi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate prevedendo criteri che evidenzino le motivazioni poste a base delle valutazioni. 2. Si prescinde dal parere delle Commissioni parlamentari di cui al precedente comma, qualora questo non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta del Ministro della difesa. 3. Il Ministro della difesa emana le direttive e ne informa le competenti Commissioni parlamentari per la definizione degli incarichi di comando o equiparati, che si rendono annualmente disponibili, da ricoprire con ufficiali dei gradi di colonnello e generale e gradi corrispondenti delle Forze armate e per l'attuazione delle conseguenti pianificazioni d'impiego. Sulla base di dette direttive i Capi di stato maggiore e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri applicano le norme di cui agli articoli 3 e 9, lettere f) e g), del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, e di cui all'articolo 25, lettera e), del regolamento approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, e successive modificazioni, riguardanti la destinazione degli ufficiali nei vari incarichi.
Note all'art. 45: - Si trascrive il testo degli articoli 25 e 26 della legge n. 1137/1956: "Art. 25. - La commissione superiore e la commissione ordinaria esprimono i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando anzitutto se l'ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato dalla commissione idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiori ai due terzi di votanti. Successivamente la commissione attribuisce a ciascuno degli ufficiali da essa giudicati idonei un punto di merito da uno a trenta e, in base al punto attribuito, compila una graduatoria di merito di detti ufficiali, dando, a parita' di punti, precedenza al piu' anziano in ruolo. Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneita' sono iscritti dalla commissione in un elenco in ordine di ruolo. "Art. 26. - Il punto di merito di cui al secondo comma dell'art. 25 e' attribuito dalla commissione con l'osservanza delle norme che seguono. Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado non superiore a colonnello o corrispondente, ogni componente della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere: a) qualita' morali, di carattere e fisiche; b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualita' professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, qualora richiesti dalla presente legge ai fini dell'avanzamento, al servizio prestato presso reparti o in imbarco; c) doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti. Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b), c), sono divise per il numero dei votanti, e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro. Il totale cosi' ottenuto e' quindi diviso per tre, calcolando il quoziente, al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione. Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado di generale di divisione o di brigata o ufficiali di grado corrispondente, ogni componente della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta in relazione agli elementi indicati nelle precedenti lettere a), b), e), considerati nel loro insieme; la somma dei punti cosi' assegnati e' divisa per il numero dei votanti, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione. Si trascrive il testo dell'art. 3 e dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1477/1965 (Ordinamento dello stato maggiore della Difesa e degli stati maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in tempo di pace): "Art. 3 (Attribuzioni relative ai quadri piu' elevati). - Il capo di stato maggiore della difesa viene consultato dal Ministro per la difesa sulla nomina dei capi di stato maggiore di forza armata e sulla destinazione nei vari incarichi, in base alle indicazioni dei capi di stato maggiore delle singole forze armate, degli ufficiali generali ed ammiragli di grado non inferiore a generale di divisione o grado corrispondente. "Art. 9 (Attribuzioni). - I capi si stato maggiore di forza armata, sulla base degli indirizzi fissati dal Ministro per la difesa e delle direttive del capo di stato maggiore della difesa nell'ambito delle attribuzioni e dei poteri a questo conferiti dalla legge, sono competenti per la pianificazione e la programmazione tecnica e le altre predisposizioni relative all'impiego della rispettiva forza armata, nonche' per il controllo della attuazione delle istruzioni emanate. Con particolare riguardo essi, sulla base degli indirizzi e delle direttive suddette: a) sono sentiti collegialmente dal capo di stato maggiore della difesa per la pianificazione operativa e per la formulazione dei relativi programmi tecnico-finanziari; b) impartiscono alle competenti Direzioni generali direttive d'ordine tecnico-militare per la migliore realizzazione dei programmi tecnico-finanziari approvati dal Ministro; c) definiscono i piani operativi particolari di forza armata; d) determinano: la composizione, l'organizzazione e lo schieramento delle forze; le modalita' per l'attuazione della mobilitazione; la regolamentazione nei vari settori di attivita' tecnico-militare; i piani degli apprestamenti difensivi; gli organici del personale di comandi, delle unita', delle scuole e degli enti vari, nei limiti delle dotazioni organiche complessive indicate dalle leggi in vigore; le dotazioni e le scorte di armi, materiali e mezzi; l'attivita' addestrativa della quale fissano gli obiettivi e le linee programmatiche; i programmi, le richieste, gli studi e le esperimentazioni concernenti armi, materiali e mezzi d'interesse della forza armata; le esigenze di personale civile per i comandi, le unita', le scuole e gli enti vari della forza armata; e) promuovono studi relativi: all'ordinamento della rispettiva forza armata ed alla circoscrizione territoriale che ad esso si riferisce; al reclutamento, allo stato, all'avanzamento, al governo disciplinare, ai criteri generali di impiego ed al trattamento economico del personale militare della forza armata; f) designano al Ministro per la difesa i generali di brigata o maggior generali o contrammiragli e gli ufficiali con qualifica di Stato Maggiore, da destinare nei vari incarichi nell'ambito della rispettiva forza armata, nonche' colonnelli o capitani di vascello da destinare ai vari comandi o incarichi valevoli per l'espletamento delle attribuzioni specifiche; g) indicano al capo di stato maggiore della difesa, per il personale della rispettiva forza armata: l'impiego degli ufficiali generali od ammiragli di grado non inferiore a generale di divisione o grado corrispondente; l'impiego degli ufficiali destinati a ricoprire incarichi in campo internazionale; h) sono sentiti dal capo di stato maggiore della difesa sull'impiego degli ufficiali della rispettiva forza armata da assegnare allo Stato Maggiore della difesa ed agli organi tecnico-militari interforze da questo dipendenti. L'attivita' logistica nell'ambito di ciascuna forza armata e' devoluta al capo di stato maggiore il quale la esercita tramite un apposito Ispettorato di forza armata; tale organo provvede alla organizzazione, alla direzione e al controllo dei servizi logistici con particolare riguardo per la distribuzione, la conservazione, la manutenzione, la revisione, il raddobbo e la riparazione dei materiali approvvigionati e distribuiti alla forza armata dalle Direzioni generali competenti per materia, nonche' alla gestione statistico-contabile delle scorte, al controllo dei consumi e delle giacenze e alla indicazione alle varie Direzioni generali della ripartizione tra gli organi territoriali dei fondi occorrenti per l'espletamento delle rispettive attivita' logistiche. I capi dei corpi e dei servizi che svolgono attivita' logistica sono posti alle dipendenze del capo di stato maggiore della rispettiva forza armata. - La lettera e) dell'art. 25 del R.D. n. 1169/1934 (Regolamento organico per l'Arma dei carabinieri) attribuisce al comandante generale dell'Arma dei carabinieri il potere di proporre al Ministro della difesa le destinazioni degli ufficiali, dopo aver avuto in merito il nulla osta del Ministro dell'interno.