Art. 45.

  1.  Il  Ministro  della  difesa, sentito il parere delle competenti
Commissioni  parlamentari,  con  proprio  decreto da pubblicare sulla
Gazzetta  Ufficiale  entro  un  anno  dall'entrata  in  vigore  della
presente  legge,  stabilisce  le modalita' applicative delle norme di
cui  agli  articoli  25  e  26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137,
riguardanti  le  procedure  ed  i punteggi per l'avanzamento a scelta
degli  ufficiali delle Forze armate prevedendo criteri che evidenzino
le motivazioni poste a base delle valutazioni.
  2. Si prescinde dal parere delle Commissioni parlamentari di cui al
precedente comma, qualora questo non sia espresso entro trenta giorni
dalla richiesta del Ministro della difesa.
  3.  Il  Ministro  della  difesa  emana le direttive e ne informa le
competenti   Commissioni   parlamentari   per  la  definizione  degli
incarichi  di  comando  o  equiparati,  che  si  rendono  annualmente
disponibili,  da  ricoprire  con  ufficiali dei gradi di colonnello e
generale e gradi corrispondenti delle Forze armate e per l'attuazione
delle  conseguenti  pianificazioni  d'impiego.  Sulla  base  di dette
direttive i Capi di stato maggiore e il Comandante generale dell'Arma
dei  carabinieri  applicano  le  norme  di  cui  agli articoli 3 e 9,
lettere  f)  e  g),  del  decreto  del Presidente della Repubblica 18
novembre  1965,  n.  1477,  e di cui all'articolo 25, lettera e), del
regolamento  approvato  con  regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, e
successive modificazioni, riguardanti la destinazione degli ufficiali
nei vari incarichi.
 
          Note all'art. 45:
            -  Si  trascrive  il  testo  degli articoli 25 e 26 della
          legge n. 1137/1956:
            "Art.  25.  -  La  commissione superiore e la commissione
          ordinaria  esprimono  i  giudizi  sull'avanzamento a scelta
          dichiarando   anzitutto   se   l'ufficiale   sottoposto   a
          valutazione  sia  idoneo  o  non idoneo all'avanzamento. E'
          giudicato    dalla   commissione   idoneo   all'avanzamento
          l'ufficiale  che  riporti  un  numero  di  voti  favorevoli
          superiori ai due terzi di votanti.
            Successivamente  la  commissione  attribuisce  a ciascuno
          degli ufficiali da essa giudicati idonei un punto di merito
          da uno a trenta e, in base al punto attribuito, compila una
          graduatoria  di merito di detti ufficiali, dando, a parita'
          di punti, precedenza al piu' anziano in ruolo.
            Gli   ufficiali  che  hanno  riportato  giudizio  di  non
          idoneita'  sono  iscritti dalla commissione in un elenco in
          ordine di ruolo.
            "Art.  26.  -  Il punto di merito di cui al secondo comma
          dell'art.   25   e'   attribuito   dalla   commissione  con
          l'osservanza delle norme che seguono.
            Quando  il  giudizio  riguardi ufficiali aventi grado non
          superiore  a  colonnello  o corrispondente, ogni componente
          della  commissione  assegna all'ufficiale un punto da uno a
          trenta  per  ciascun  complesso  di  elementi  di  cui alle
          seguenti lettere:
              a) qualita' morali, di carattere e fisiche;
              b)  benemerenze  di  guerra e comportamento in guerra e
          qualita'  professionali  dimostrate  durante  la  carriera,
          specialmente  nel grado rivestito, con particolare riguardo
          all'esercizio  del comando o delle attribuzioni specifiche,
          qualora    richiesti   dalla   presente   legge   ai   fini
          dell'avanzamento,  al servizio prestato presso reparti o in
          imbarco;
              c)  doti  intellettuali  e  di  cultura con particolare
          riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti.
            Le  somme  dei  punti  assegnati per ciascun complesso di
          elementi di cui alle lettere a), b), c), sono divise per il
          numero  dei  votanti,  e i relativi quozienti, calcolati al
          centesimo,  sono  sommati  tra  di  loro.  Il  totale cosi'
          ottenuto e' quindi diviso per tre, calcolando il quoziente,
          al centesimo.
            Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito
          all'ufficiale dalla commissione.
            Quando  il  giudizio  riguardi  ufficiali aventi grado di
          generale  di  divisione  o  di brigata o ufficiali di grado
          corrispondente,  ogni  componente della commissione assegna
          all'ufficiale  un  punto  da uno a trenta in relazione agli
          elementi  indicati  nelle  precedenti  lettere  a), b), e),
          considerati  nel  loro  insieme;  la  somma dei punti cosi'
          assegnati  e'  divisa per il numero dei votanti, calcolando
          il quoziente al centesimo.
            Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito
          all'ufficiale dalla commissione.
            Si  trascrive  il  testo  dell'art.  3  e dell'art. 9 del
          decreto   del  Presidente  della  Repubblica  n.  1477/1965
          (Ordinamento  dello  stato  maggiore  della  Difesa e degli
          stati    maggiori    dell'Esercito,    della    Marina    e
          dell'Aeronautica, in tempo di pace):
              "Art. 3 (Attribuzioni relative ai quadri piu' elevati).
          -  Il  capo di stato maggiore della difesa viene consultato
          dal  Ministro  per la difesa sulla nomina dei capi di stato
          maggiore  di  forza  armata  e  sulla destinazione nei vari
          incarichi,  in  base  alle  indicazioni  dei  capi di stato
          maggiore   delle  singole  forze  armate,  degli  ufficiali
          generali  ed ammiragli di grado non inferiore a generale di
          divisione o grado corrispondente.
              "Art.  9  (Attribuzioni). - I capi si stato maggiore di
          forza  armata,  sulla  base  degli  indirizzi  fissati  dal
          Ministro  per la difesa e delle direttive del capo di stato
          maggiore  della difesa nell'ambito delle attribuzioni e dei
          poteri  a questo conferiti dalla legge, sono competenti per
          la  pianificazione  e  la programmazione tecnica e le altre
          predisposizioni relative all'impiego della rispettiva forza
          armata,  nonche'  per  il  controllo della attuazione delle
          istruzioni emanate.
            Con particolare riguardo essi, sulla base degli indirizzi
          e delle direttive suddette:
              a)  sono  sentiti  collegialmente  dal  capo  di  stato
          maggiore della difesa per la pianificazione operativa e per
          la formulazione dei relativi programmi tecnico-finanziari;
              b)  impartiscono  alle  competenti  Direzioni  generali
          direttive   d'ordine   tecnico-militare   per  la  migliore
          realizzazione  dei  programmi  tecnico-finanziari approvati
          dal Ministro;
              c)  definiscono  i piani operativi particolari di forza
          armata;
              d) determinano:
                la  composizione,  l'organizzazione e lo schieramento
          delle forze;
                le modalita' per l'attuazione della mobilitazione;
                la  regolamentazione  nei  vari  settori di attivita'
          tecnico-militare;
                i piani degli apprestamenti difensivi;
                gli  organici del personale di comandi, delle unita',
          delle  scuole e degli enti vari, nei limiti delle dotazioni
          organiche complessive indicate dalle leggi in vigore;
                le dotazioni e le scorte di armi, materiali e mezzi;
                l'attivita'  addestrativa  della  quale  fissano  gli
          obiettivi e le linee programmatiche;
                i   programmi,   le   richieste,   gli   studi  e  le
          esperimentazioni   concernenti   armi,  materiali  e  mezzi
          d'interesse della forza armata;
                le  esigenze  di  personale  civile per i comandi, le
          unita', le scuole e gli enti vari della forza armata;
              e) promuovono studi relativi:
                all'ordinamento della rispettiva forza armata ed alla
          circoscrizione territoriale che ad esso si riferisce;
                al  reclutamento,  allo  stato,  all'avanzamento,  al
          governo  disciplinare, ai criteri generali di impiego ed al
          trattamento  economico  del  personale militare della forza
          armata;
              f)  designano  al  Ministro per la difesa i generali di
          brigata o maggior generali o contrammiragli e gli ufficiali
          con  qualifica  di  Stato  Maggiore,  da destinare nei vari
          incarichi   nell'ambito   della  rispettiva  forza  armata,
          nonche'  colonnelli  o capitani di vascello da destinare ai
          vari  comandi o incarichi valevoli per l'espletamento delle
          attribuzioni specifiche;
              g) indicano al capo di stato maggiore della difesa, per
          il personale della rispettiva forza armata:
                l'impiego  degli  ufficiali  generali od ammiragli di
          grado  non  inferiore  a  generale  di  divisione  o  grado
          corrispondente;
                l'impiego   degli  ufficiali  destinati  a  ricoprire
          incarichi in campo internazionale;
              h) sono sentiti dal capo di stato maggiore della difesa
          sull'impiego  degli ufficiali della rispettiva forza armata
          da  assegnare  allo  Stato  Maggiore  della  difesa ed agli
          organi tecnico-militari interforze da questo dipendenti.
            L'attivita'   logistica  nell'ambito  di  ciascuna  forza
          armata  e'  devoluta  al capo di stato maggiore il quale la
          esercita  tramite  un apposito Ispettorato di forza armata;
          tale  organo provvede alla organizzazione, alla direzione e
          al controllo dei servizi logistici con particolare riguardo
          per la distribuzione, la conservazione, la manutenzione, la
          revisione,  il  raddobbo  e  la  riparazione  dei materiali
          approvvigionati  e  distribuiti  alla  forza  armata  dalle
          Direzioni  generali  competenti  per  materia, nonche' alla
          gestione  statistico-contabile  delle  scorte, al controllo
          dei  consumi e delle giacenze e alla indicazione alle varie
          Direzioni   generali  della  ripartizione  tra  gli  organi
          territoriali  dei fondi occorrenti per l'espletamento delle
          rispettive attivita' logistiche.
            I  capi  dei  corpi  e dei servizi che svolgono attivita'
          logistica  sono  posti  alle  dipendenze  del capo di stato
          maggiore della rispettiva forza armata.
            -  La  lettera  e)  dell'art.  25  del  R.D. n. 1169/1934
          (Regolamento   organico   per   l'Arma   dei   carabinieri)
          attribuisce    al   comandante   generale   dell'Arma   dei
          carabinieri  il potere di proporre al Ministro della difesa
          le  destinazioni degli ufficiali, dopo aver avuto in merito
          il nulla osta del Ministro dell'interno.