Art. 82 
                             Plusvalenze 
 
  1. Le plusvalenze di cui alle lettere a),  b)  e  c)  del  comma  1
dell'articolo 81 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi
percepiti nel periodo di  imposta,  al  netto  dell'imposta  comunale
sull'incremento di valore degli immobili, e il prezzo di  acquisto  o
il costo di costruzione del bene  ceduto,  aumentato  di  ogni  altro
costo inerente al bene medesimo. 
  2. Per i terreni di cui alla lettera a) del comma  1  dell'articolo
81 acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio della lottizzazione
o delle opere si assume come prezzo di acquisto il valore normale nel
quinto  anno  anteriore.  Il  costo  dei  terreni  stessi   acquisiti
gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti su terreni  acquisiti
gratuitamente sono determinati tenendo conto del valore  normale  del
terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle opere  ovvero
a quello di inizio della costruzione. 
  3.  I  corrispettivi  delle  cessioni  di  partecipazioni   sociali
percepiti anteriormente al periodo di imposta in cui e'  avvenuta  la
cessione per effetto della quale e'  stata  superata  la  percentuale
indicata alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 si  considerano
percepiti in tale periodo. 
  4.  Nei  casi  di  dilazione  o  rateazione   del   pagamento   del
corrispettivo la plusvalenza e'  determinata,  con  riferimento  alla
parte  del  prezzo  di  acquisto  o   del   costo   proporzionalmente
corrispondente alla somma percepita nel periodo di imposta.