Art. 82
Plusvalenze
1. Le plusvalenze di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1
dell'articolo 81 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi
percepiti nel periodo di imposta, al netto dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili, e il prezzo di acquisto o
il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro
costo inerente al bene medesimo.
2. Per i terreni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo
81 acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio della lottizzazione
o delle opere si assume come prezzo di acquisto il valore normale nel
quinto anno anteriore. Il costo dei terreni stessi acquisiti
gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti
gratuitamente sono determinati tenendo conto del valore normale del
terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle opere ovvero
a quello di inizio della costruzione.
3. I corrispettivi delle cessioni di partecipazioni sociali
percepiti anteriormente al periodo di imposta in cui e' avvenuta la
cessione per effetto della quale e' stata superata la percentuale
indicata alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 si considerano
percepiti in tale periodo.
4. Nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del
corrispettivo la plusvalenza e' determinata, con riferimento alla
parte del prezzo di acquisto o del costo proporzionalmente
corrispondente alla somma percepita nel periodo di imposta.