Art. 83
Premi, vincite e indennita'
1. I premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma 1
dell'articolo 81 costituiscono reddito per l'intero ammontare
percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione.
2. Le indennita' e i rimborsi forfetari di cui alla lettera m) del
comma 1 dell'articolo 81 sono determinati a norma dell'articolo 1
della legge 25 marzo 1986, n. 80.
Nota all'art. 83:
Il testo dell'art. 1 della legge 25 marzo 1986, n. 80
(Trattamento tributario dei proventi derivanti
dall'esercizio di attivita' sportive dilettantistiche) e'
il seguente:
"Art. 1. - 1. Le indennita' di trasferta, al netto delle
relative spese di vitto, alloggio e di viaggio documentate
o delle indennita' chilometriche, e i rimborsi forfettari
di spese, corrisposti ai soggetti che svolgono attivita'
sportiva dilettantistica in manifestazioni sportive
organizzate o svolte sotto il controllo del Comitato
olimpico nazionale italiano, delle federazioni sportive
nazionali, dei rispettivi organismi internazionali, nonche'
degli enti ed associazioni di cui all'art. 31 del decreto
del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530,
concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente
per la parte che eccede i limiti previsti dal primo periodo
del terzo comma dell'art. 48 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Le stesse
disposizioni si applicano ai soggetti che effettuano
prestazioni a titolo gratuito preposti, secondo il vigente
ordinamento sportivo, a realizzare lo svolgimento delle
manifestazioni sportive e ad assicurarne la regolarita'.
2. Alle indennita' ed ai rimborsi che non concorrono a
formare il reddito complessivo del percipiente, a norma del
comma precedente, nonche' ai compensi di cui all'art. 25,
terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, non si applicano le disposizioni
dell'art. 7, quarto comma, e dell'art. 21, secondo comma,
dello stesso decreto sempreche' le somme corrisposte, al
netto delle spese vitto, alloggio e di viaggio documentate
o delle indennita' chilometriche, non superino i limiti
previsti dal primo periodo del terzo comma dell'art. 48 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 597. Tuttavia i soggetti erogati sono tenuti ad annotare
mensilmente in apposito registro le generalita' e
l'indirizzo di ciascun percipiente nonche' l'entita' e la
causale delle somme erogate.
3. Salvi i casi in cui sia applicabile l'art. 47, comma
primo, lettera b.), del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, i premi che non
superino l'importo di L. 100.000, corrisposti, anche in
natura, ai partecipanti a qualsiasi titolo a manifestazioni
sportive dilettantistiche in relazione alla classificazione
ottenuta dai singoli atleti o dalle rispettive squadre, non
concorrono a formare il reddito complessivo del
percipiente; se di importo superiore resta ferma
l'applicazione sull'intero ammontare della ritenuta di cui
all'art. 30, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si
applicano dal 1 gennaio 1986. Non si fa luogo a recuperi
ne' a rimborsi di imposte nei confronti dei soggetti di cui
al primo comma che anteriormente a tale data hanno
rispettivamente corrisposto o percepito le indennita' ed i
rimborsi di cui alla presente legge".