Art. 83 
                     Premi, vincite e indennita' 
 
  1. I premi e le  vincite  di  cui  alla  lettera  d)  del  comma  1
dell'articolo  81  costituiscono  reddito  per   l'intero   ammontare
percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione. 
  2. Le indennita' e i rimborsi forfetari di cui alla lettera m)  del
comma 1 dell'articolo 81 sono determinati  a  norma  dell'articolo  1
della legge 25 marzo 1986, n. 80. 
 
          Nota all'art. 83:
            Il  testo  dell'art.  1  della legge 25 marzo 1986, n. 80
          (Trattamento     tributario    dei    proventi    derivanti
          dall'esercizio  di  attivita' sportive dilettantistiche) e'
          il seguente:
            "Art.  1. - 1. Le indennita' di trasferta, al netto delle
          relative  spese di vitto, alloggio e di viaggio documentate
          o  delle  indennita' chilometriche, e i rimborsi forfettari
          di  spese,  corrisposti  ai soggetti che svolgono attivita'
          sportiva   dilettantistica   in   manifestazioni   sportive
          organizzate  o  svolte  sotto  il  controllo  del  Comitato
          olimpico  nazionale  italiano,  delle  federazioni sportive
          nazionali, dei rispettivi organismi internazionali, nonche'
          degli  enti  ed associazioni di cui all'art. 31 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  2  agosto 1974, n. 530,
          concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente
          per la parte che eccede i limiti previsti dal primo periodo
          del  terzo  comma  dell'art.  48 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  597. Le stesse
          disposizioni   si  applicano  ai  soggetti  che  effettuano
          prestazioni  a titolo gratuito preposti, secondo il vigente
          ordinamento  sportivo,  a  realizzare  lo svolgimento delle
          manifestazioni sportive e ad assicurarne la regolarita'.
            2.  Alle  indennita'  ed ai rimborsi che non concorrono a
          formare il reddito complessivo del percipiente, a norma del
          comma  precedente,  nonche' ai compensi di cui all'art. 25,
          terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre  1973,  n.  600, non si applicano le disposizioni
          dell'art.  7,  quarto comma, e dell'art. 21, secondo comma,
          dello  stesso  decreto  sempreche' le somme corrisposte, al
          netto  delle spese vitto, alloggio e di viaggio documentate
          o  delle  indennita'  chilometriche,  non superino i limiti
          previsti dal primo periodo del terzo comma dell'art. 48 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n. 597. Tuttavia i soggetti erogati sono tenuti ad annotare
          mensilmente   in   apposito   registro   le  generalita'  e
          l'indirizzo  di  ciascun percipiente nonche' l'entita' e la
          causale delle somme erogate.
            3.  Salvi  i casi in cui sia applicabile l'art. 47, comma
          primo,  lettera  b.),  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  597,  i premi che non
          superino  l'importo  di  L.  100.000, corrisposti, anche in
          natura, ai partecipanti a qualsiasi titolo a manifestazioni
          sportive dilettantistiche in relazione alla classificazione
          ottenuta dai singoli atleti o dalle rispettive squadre, non
          concorrono   a   formare   il   reddito   complessivo   del
          percipiente;   se   di   importo   superiore   resta  ferma
          l'applicazione  sull'intero ammontare della ritenuta di cui
          all'art.  30,  secondo  comma,  del  decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
            4.   Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  precedenti  si
          applicano  dal  1  gennaio 1986. Non si fa luogo a recuperi
          ne' a rimborsi di imposte nei confronti dei soggetti di cui
          al   primo  comma  che  anteriormente  a  tale  data  hanno
          rispettivamente  corrisposto o percepito le indennita' ed i
          rimborsi di cui alla presente legge".