Art. 84
Redditi di natura fondiaria
1. I censi, le decime, i quartesi e gli altri redditi di natura
fondiaria non determinabili catastalmente, ancorche' consistenti in
prodotti del fondo o commisurati ad essi, e i redditi dei beni
immobili situati nel territorio dello Stato che non sono o non devono
essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita, concorrono a
formare il reddito complessivo nell'ammontare e per il periodo di
imposta in cui sono percepiti.
2. I redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero
concorrono alla formazione del reddito complessivo nell'ammontare
netto risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero per
il corrispondente periodo di imposta o, in caso di difformita' dei
periodi di imposizione, per il periodo di imposizione estero che
scade nel corso di quello italiano. I redditi dei fabbricati non
soggetti ad imposte sui redditi nello Stato estero concorrono a
formare il reddito complessivo per l'ammontare percepito nel periodo
di imposta, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfetaria
delle spese.