Art. 84 
                     Redditi di natura fondiaria 
 
  1. I censi, le decime, i quartesi e gli  altri  redditi  di  natura
fondiaria non determinabili catastalmente, ancorche'  consistenti  in
prodotti del fondo o commisurati  ad  essi,  e  i  redditi  dei  beni
immobili situati nel territorio dello Stato che non sono o non devono
essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita, concorrono  a
formare il reddito complessivo nell'ammontare e  per  il  periodo  di
imposta in cui sono percepiti. 
  2. I redditi  dei  terreni  e  dei  fabbricati  situati  all'estero
concorrono alla formazione  del  reddito  complessivo  nell'ammontare
netto risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero  per
il corrispondente periodo di imposta o, in caso  di  difformita'  dei
periodi di imposizione, per il  periodo  di  imposizione  estero  che
scade nel corso di quello italiano.  I  redditi  dei  fabbricati  non
soggetti ad imposte sui  redditi  nello  Stato  estero  concorrono  a
formare il reddito complessivo per l'ammontare percepito nel  periodo
di imposta, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfetaria
delle spese.