Art. 85
Altri redditi
1. I redditi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 81
costituiscono reddito per l'ammontare percepito nel periodo di
imposta, ridotto del 30 per cento se i diritti dalla cui
utilizzazione derivano sono stati acquistati a titolo oneroso.
2. I redditi di cui alle lettere h), i) e l) del comma 1
dell'articolo 81 sono costituiti dalla differenza tra l'ammontare
percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti
alla loro produzione. Le plusvalenze indicate alla predetta lettera
h) sono determinate a norma dell'articolo 54.