Art. 21. 
1. In attesa del riordino del sistema pensionistico, ad  integrazione
di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, della legge 22  dicembre
1986, n. 910, in ordine al ripiano  dei  disavanzi  patrimoniali  del
fondo pensioni lavoratori dipendenti e della  gestione  speciale  dei
coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e autorizzata l'assunzione  a
carico del  bilancio  dello  Stato  per  l'anno  1988,  a  titolo  di
regolazione debitoria pregressa,  di  una  ulteriore  quota  di  lire
10.000 miliardi per ciascuna delle predette gestioni, in  aggiunta  a
quella di pari importo disposta con  il  richiamato  articolo  8.  Le
predette anticipazioni di tesoreria sono autorizzate senza oneri di 
interessi. 
2. Il complesso dei trasferimenti dallo Stato all'INPS, a  titolo  di
pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, anche per  far
fronte all'onere conseguente  all'attuazione  dell'articolo  7  della
legge 15 aprile 1985, n. 140, al netto  delle  regolazioni  debitorie
pregresse per complessive lire 40.000 miliardi di cui al comma 1, e' 
fissato per l'anno 1988 in lire 36.000 miliardi. 
3.  Al  fine  di  proseguire  nella  separazione  tra  previdenza   e
assistenza e' fissato per l'anno 1988 un contributo straordinario  di
lire 16.504 miliardi a carico dello Stato a favore del fondo pensioni
lavoratori dipendenti per  lire  12.390  miliardi  e  delle  gestioni
speciali degli artigiani, degli esercenti attivita' commerciali,  dei
coltivatori   diretti,   coloni   e   mezzadri   e   dei    minatori,
rispettivamente per lire 877 miliardi, 849 miliardi, 2.385 miliardi e
3 miliardi, con riassorbimento dei finanziamenti relativi agli  oneri
derivanti  dall'applicazione   per   le   gestioni   suddette   delle
disposizioni di cui all'articolo 1 della legge  21  luglio  1965,  n.
903, e successive modificazioni e integrazioni,  rispettivamente  per
lire 1.511 miliardi, 98 miliardi,  95  miliardi,  282  miliardi,  per
complessive  lire  1.986   miliardi,   del   finanziamento   di   cui
all'articolo 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160,  per  la  gestione
dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri  per  lire  410  miliardi,
nonche' del finanziamento di  cui  all'articolo  11  della  legge  15
aprile 1985, n. 140, per il fondo pensioni lavoratori dipendenti per 
lire 3.000 miliardi, per complessive lire 5.396 miliardi. 
4. A decorrere dal 1 gennaio 1988  e'  soppresso  il  concorso  dello
Stato di lire 105 miliardi al finanziamento delle  gestioni  speciali
pensionistiche  degli   artigiani   e   degli   esercenti   attivita'
commerciali, di cui all'articolo 27 della legge 21 dicembre 1978,  n.
843, iscritto al capitolo n. 3591 dello stato di previsione del 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
5. In attesa del riordino del sistema pensionistico, con decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta  del  Ministro  del
lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro,  sentito
il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i
criteri e le modalita' di  determinazione,  per  l'anno  1989,  degli
aumenti delle pensioni ai  sensi  dell'articolo  21,  settimo  comma,
della legge 27 dicembre 1983, n. 730, in  relazione  alla  variazione
media  delle  retribuzioni  contrattuali  dei  lavoratori  dipendenti
privati e pubblici verificatasi nei periodi  di  riferimento  di  cui
all'articolo 9, secondo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160,  al
netto delle variazioni degli scatti di anzianita' e delle  variazioni
derivanti dai  meccanismi  di  scala  mobile  e  dei  trattamenti  di
famiglia, comunque  denominati.  La  perequazione  complessiva  delle
pensioni non deve in ogni caso comportare un aumento  percentuale  di
queste ultime superiore alla variazione percentuale dell'indice delle
retribuzioni medie contrattuali dei lavoratori dipendenti  privati  e
pubblici. All'onere derivante dal presente comma si  fa  fronte,  ove
occorra, mediante corrispondenti aumenti delle aliquote  contributive
dovute alle rispettive gestioni secondo criteri determinati con il 
predetto decreto. 
6. A decorrere dal 1 gennaio 1988 ai fini della determinazione  della
misura  delle   pensioni   a   carico   dell'assicurazione   generale
obbligatoria per l'invalidita', la  vecchiaia  ed  i  superstiti  dei
lavoratori dipendenti, la retribuzione imponibile eccedente il limite
massimo   di   retribuzione   annua   pensionabile    previsto    per
l'assicurazione predetta e' computata secondo le aliquote di cui alla
allegata tabella. La quota di pensione cosi' calcolata si somma  alla
pensione determinata in base al limite massimo suddetto e diviene, a 
tutti gli effetti, parte integrante di essa. 
7. A decorrere dal 1 gennaio 1988 sono  soppressi  il  contributo  di
lire 100 milioni all'INPS per la gestione dei sussidi straordinari di
disoccupazione, di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, iscritto al
capitolo 3579 dello stato di previsione del Ministero  del  lavoro  e
della previdenza sociale, nonche' l'autorizzazione di spesa di lire 8
milioni per le sistemazioni difensive nei  porti,  di  cui  al  regio
decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito  dalla  legge  9
gennaio 1936, n. 147, e alla legge 27 dicembre 1973, n. 878, iscritta
al capitolo 1556 dello stato di previsione del Ministero della marina 
mercantile. 
8. A decorrere dal 1 gennaio 1988 e sino al 31 dicembre 1989, non  si
applicano le disposizioni  contemplate  nel  secondo  e  terzo  comma
dell'articolo 38 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e nel terzo comma 
dell'articolo 2 della legge 29 ottobre 1984, n. 720. 
9. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, e dell'articolo 28,  comma  4,
della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i limiti di reddito ivi previsti
sono rivalutati a decorrere  dall'anno  1988  in  ragione  del  tasso
d'inflazione annuo programmato, con arrotondamento alle lire 1.000 
superiori. 
10. Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni erogate  a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia e i suprestiti  dei  lavoratori  dello  spettacolo  gestita
dall'ENPALS, e' stabilito, per l'anno 1988, a favore del suddetto 
ente un contributo straordinario di lire 120 miliardi. 
 
 
    

                                                 TABELLA
                                             Quote di pensione
  Quote di retribuzione eccedenti corrispondenti
il limite (espresse in percentuale per ogni anno di anzianita'
        del limite stesso) contributiva complessiva (*)
                                -- --
sino al 33 per cento ............................. 1,50
dal 33 per cento al 66 per cento.................. 1,25
oltre il 66 per cento ............................ 1
------------
(*)  Per  i  periodi  di contribuzione inferiori all'anno la quota di
pensione e' calcolata in misura proporzionale ai periodi stessi.

    
 
          Nota all'art. 21, comma 1:
             Il comma 1 dell'art. 8 della legge  n.  910/1986  (Legge
          finanziaria   1987)   prevede   che:   "Il   complesso  dei
          trasferimenti dello Stato all'INPS, a titolo  di  pagamenti
          di  bilancio  e  di anticipazioni di tesoreria, al netto di
          lire 20.000 miliardi di erogazioni a titolo di  regolazioni
          debitorie    pregresse    nonche'    dell'onere   derivante
          dall'articolo  4,  comma  9-  bis,  del  decreto-legge   30
          dicembre  1985,  n.    787,  convertito, con modificazioni,
          dalla legge 28 febbraio 1986, n.  45, e degli effetti della
          sentenza della Corte costituzionale  3  dicembre  1985,  n.
          314, e' fissato per l'anno 1987 in lire 33.400 miliardi. Le
          predette  anticipazioni di tesoreria sono autorizzate senza
          oneri di interessi. In  attesa  del  riordino  del  sistema
          pensionistico,  i disavanzi patrimoniali del Fondo pensioni
          lavoratori  dipendenti  e  della  Gestione   speciale   dei
          coltivatori  diretti,  coloni  e mezzadri, risultanti al 31
          dicembre 1986, sono posti a carico dello Stato a titolo  di
          regolazione  debitoria  pregressa  nel limite, per ciascuna
          delle suddette gestioni, di lire 10.000 miliardi  nell'anno
          1987 e di lire 10.000 miliardi nell'anno 1988".
          Nota all'art. 21, comma 2:
             Il   testo   dell'art.   7   della   legge  n.  140/1985
          (Miglioramento e perequazione di trattamenti  pensionistici
          e aumento della pensione sociale) e' il seguente:
             "Art.  7.  (Trattamento  minimo  delle pensioni a carico
          delle gestioni speciali per gli  artigiani,  gli  esercenti
          attivita'  commerciali  e  i  coltivatori diretti, coloni e
          mezzadri). - 1. A decorrere dalla data che sara'  stabilita
          con  la  legge  di  riforma  del  sistema  previdenziale, e
          comunque a decorrere dal 1› gennaio 1988, l'importo mensile
          del  trattamento  minimo  delle  pensioni  a  carico  delle
          gestioni  speciali  per  gli  artigiani,  per gli esercenti
          attivita' commerciali e per i coltivatori diretti, coloni e
          mezzadri sara' pari  a  quello  del  trattamento  minimo  a
          carico  del  Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti  e  si
          applichera'  alle  gestioni  stesse  la  disciplina   della
          perequazione automatica prevista per quest'ultimo.
             2. Qualora il riordino del sistema pensionistico non sia
          approvato  entro il 30 settembre 1985, con successive norme
          sara'  stabilita  la  misura  di  aumento  dei  trattamenti
          minimi, sentite le categorie interessate".
          Note all'art. 21, comma 3:
             -   Il   testo  dell'art.  1  della  legge  n.  903/1965
          (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di
          pensione della previdenza sociale) e' il seguente:
             "Art. 1. - I titolari di  pensioni  delle  assicurazioni
          obbligatorie   per   l'invalidita',   la   vecchiaia  ed  i
          superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori  delle
          miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri
          e  coloni,  degli  artigiani e loro familiari, disciplinate
          rispettivamente  dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.
          1827, dalla legge 3 gennaio 1960,  n.  5,  dalla  legge  26
          ottobre 1957, n. 1047, dalla legge 4 luglio 1959, n. 463, e
          successive  modificazioni ed integrazioni, hanno diritto ad
          una pensione nella misura di lire 12.000 mensili  a  carico
          del  Fondo sociale di cui al successivo art. 2, a decorrere
          dal 1› gennaio 1965.
             La pensione di cui sopra e'  maggiorata  di  un'aliquota
          pari   ad   un   dodicesimo  del  suo  ammontare  annuo  da
          corrispondersi con la rata di dicembre".
             L'art.  1  della  legge  n.  153/1969  (Revisione  degli
          ordinamenti  pensionistici  e norme in materia di sicurezza
          sociale)  con   riferimento   all'articolo   soprariportato
          prevede  che: "A decorrere dal 1› gennaio 1976 lo Stato as-
          sume a suo completo carico l'onere della  pensione  sociale
          di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n.  903, e di
          quella istituita con l'art. 26 della presente legge".
             -  Il  testo dell'art. 20 della legge n. 160/1975 (Norme
          per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il
          collegamento alla dinamica salariale) e' il seguente:
             "Art.  20.  (Apporto  dello  Stato   per   la   gestione
          previdenziale   per   i   coltivatori   diretti,  coloni  e
          mezzadri). - Annualmente, con  la  legge  di  bilancio,  e'
          determinato   l'intervento   dello  Stato  a  favore  della
          gestione per l'assicurazione invalidita',  vacchiaia  ed  i
          superstiti  dei  coltivatori  diretti,  mezzadri  e coloni,
          destinato, per un importo pari al doppio  del  gettito  del
          contributo  addizionale  di  cui  all'art.   17, agli oneri
          delle operazioni finanziarie previste dall'art. 18, e,  per
          l'eventuale differenza, al ripianamento del disavanzo della
          gestione alla quale va devoluta.
             L'intervento  dello  Stato,  di cui al precedente comma,
          non  potra'  essere  inferiore,  a  decorrere   dal   1977,
          all'ammontare  del  contributo  stabilito per il 1976 dalla
          tabella allegata al decreto-legge  2  marzo  1974,  n.  30,
          convertito,  con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974,
          n. 114".
             -  Il  testo  dell'art.  11  della  legge  n.   140/1985
          (Miglioramento  e perequazione di trattamenti pensionistici
          e aumento della pensione sociale) e' il seguente:
             "Art.  11.  (Copertura  finanziaria).  -  1.   All'onere
          derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in
          lire 2.162 miliardi per l'anno 1985, in lire 2.973 miliardi
          per  l'anno 1986 ed in lire 4.244 miliardi per l'anno 1987,
          si provvede, per il 1985,  quanto  a  lire  2.000  miliardi
          mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento
          iscritto sul capitolo 6856 dello stato  di  previsione  del
          Ministero   del   tesoro   per  l'anno  medesimo,  all'uopo
          utilizzando  parte  dell'accantonamento   preordinato   per
          "Riforma   del   sistema  pensionistico,  perequazione  dei
          trattamenti pensionistici pubblici e privati,  integrazione
          dei   trattamenti  minimi  e  delle  pensioni  sociali  dei
          soggetti senza altra fonte di reddito", e quanto a lire 162
          miliardi  con  le  maggiori  entrate   IRPEF   per   l'anno
          finanziario  medesimo;  quanto  a  lire  2.700 miliardi per
          l'anno 1986 e 3.800  miliardi  per  l'anno  1987,  mediante
          riduzione  delle  proiezioni risultanti per i detti anni al
          suddetto  accantonamento  iscritto  al  capitolo  6856  del
          citato stato di previsione del Ministero del tesoro ai fini
          del  bilancio  triennale  1985-1987  e  quanto  a  lire 273
          miliardi per il 1986 e lire 444 miliardi per il 1987 con le
          maggiori  entrate  IRPEF   che   saranno   conseguite   nei
          rispettivi esercizi.
             2. - Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
          Nota all'art. 21, comma 4:
             Il  testo  dell'art.  27  della legge n. 843/1978 (Legge
          finanziaria 1979) e' il seguente:
             "Art. 27. - Per l'anno 1979 il concorso dello  Stato  al
          finanziamento  delle gestioni speciali pensionistiche degli
          artigiani  e  degli  esercenti  attivita'  commerciali   e'
          stabilito,  rispettivamente,  in  L.  55  miliardi di L. 50
          miliardi.
             Annualmente, con la legge di approvazione del  bilancio,
          saranno  determinate  le  variazioni del concorso anzidetto
          che comunque non potra' essere inferiore a quello stabilito
          nel comma precedente".
          Note all'art. 21, comma 5:
             - Il settimo comma dell'art. 21 della legge n.  730/1983
          (Legge finanziaria 1984) prevede che:
             "Restano  ferme  le  norme  in  materia  di  aumenti per
          perequazione automatica relativi alla dinamica salariale".
             - Si trascrive il testo del primo e  del  secondo  comma
          dell'art.   9   della  legge  n.  160/1975  (Norme  per  il
          miglioramento  dei   trattamenti   pensionistici   per   il
          collegamento alla dinamica salariale):
             "L'importo mensile del trattamento minimo di pensione di
          cui all'art. 1, con effetto dal 1› gennaio di ciascun anno,
          e'   aumentato   in  misura  percentuale  pari  all'aumento
          percentuale dell'indice dei tassi delle retribuzioni minime
          contrattuali  degli  operai  dell'industria,  esclusi   gli
          assegni  familiari,  calcolato  dall'Istituto  centrale  di
          statistica.
             Ai fini previsti  nel  precedente  comma  la  variazione
          percentuale dell'indice dei tassi delle retribuzioni minime
          contrattuali  e'  determinata  confrontando il valore medio
          dell'indice    relativo    al    periodo    compreso    dal
          diciassettesimo  al sesto mese anteriore a quello da cui ha
          effetto  l'aumento  dell'importo  mensile  del  trattamento
          minimo  con il valore medio dell'indice in base al quale e'
          stato effettuato il precedente aumento".
          Note all'art. 21, comma 7:
             - La legge n. 264/1949 reca: "Provvedimenti  in  materia
          di  avviamento  al  lavoro  e  di assistenza dei lavoratori
          involontariamente disoccupati".
             - Il  R.D.  n.  1836/1935  reca:  "Organizzazione  della
          Marina mercantile per il tempo di guerra".
             -   La   legge   n.   878/1973  reca:  "Provvidenze  per
          l'industria cantieristica navale".
          Note all'art. 21, comma 8:
             - Il secondo e il terzo comma dell'art. 38  della  legge
          n.   526/1982   (Provvedimenti   urgenti  per  lo  sviluppo
          dell'economia)  cosi'  dispongono:  "Agli   effetti   delle
          disposizioni  contenute  negli  articoli  31  della legge 5
          agosto 1978, n. 468, 40 della legge 30 marzo 1981, n.  119,
          e  10  della  legge  26  aprile  1982,  n.  181,  non  sono
          computabili le  somme  costituenti  entrate  della  regione
          Sicilia  a  norma  dell'articolo  36  dello  statuto  della
          regione  stessa  e  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  26 luglio 1965, n. 1074, e quelle alla medesima
          dovute o versate a norma dell'articolo 38 di detto statuto,
          nonche' quelle costituenti entrate  proprie  della  regione
          Trentino-Alto  Adige  e delle province autonome di Trento e
          Bolzano.
             Alle somme anzidette non si  applicano  le  disposizioni
          recate dagli articoli 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
          e 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119".
             -  Il  terzo  comma  dell'art. 2 della legge n. 720/1984
          (Istituzione del sistema di tesoreria  unica  per  enti  ed
          organismi  pubblici)  prevede  che:  "Restano  altresi'  in
          vigore le  norme  di  cui  al  secondo  e  al  terzo  comma
          dell'art. 38 della legge 7 agosto 1982, n. 526".
          Nota all'art. 21, comma 9:
             Il testo del comma 1 dell'art. 23 della legge n. 41/1986
          (Legge  finanziaria  1986) e del comma 4 dell'art. 28 della
          medesima legge e' il seguente:
             "Art. 23, comma 1. - Ai fini della corresponsione  delle
          quote  di  aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento
          di famiglia comunque denominato e  della  maggiorazione  di
          cui  all'art.  5  del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17,
          convertito, con modificazioni, nella legge 25  marzo  1983,
          n.  17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo
          1983, n. 79, i limiti di reddito  familiare  per  i  nuclei
          familiari  composti di uno, due, tre, quattro, cinque, sei,
          sette o piu' componenti sono pari, rispettivamente, a  lire
          5.060.000,  a  lire  8.400.000,  a  lire 10.800.000, a lire
          12.900.000, a lire 15.000.000, a lire 17.000.000 ed a  lire
          19.000.000.  I  suddetti  limiti di reddito sono rivalutati
          annualmente dalla legge finanziaria in  ragione  del  tasso
          d'inflazione  programmato.  Ai  fini delle disposizioni del
          presente articolo  il  reddito  familiare  e'  formato  dal
          reddito   dal   soggetto   interessato,   del  coniuge  non
          legalmente  ed  effettivamente  separato,  dei   figli   ed
          equiparati  ai  sensi  dell'articolo  38  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818,  minori
          di eta' e dei soggetti a carico aventi diritto agli assegni
          familiari   o   altro   trattamento  di  famiglia  comunque
          denominato anche se non  effettivamente  corrisposti.  Alla
          formazione  del  reddito  concorrono i redditi di qualsiasi
          natura ivi compresi  quelli  esenti  da  imposte  e  quelli
          soggetti  a  ritenuta  alla  fonte a titolo di imposta o ad
          imposta sostitutiva se superiori a lire 2.000.000.  Non  si
          computano   nel   reddito   medesimo   gli   importi  delle
          prestazioni indicate nel presente  articolo  ed  erogate  a
          qualsiasi  componente  della  famiglia.  L'attestazione del
          reddito   familiare   e'    resa    dall'interessato    con
          dichiarazione  alla  quale non si applicano le disposizioni
          di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n.   15.
          Il   dichiarante  deve  comunicare  al  soggetto  tenuto  a
          corrispondere  le  prestazioni   il   venire   meno   delle
          condizioni richieste per fruire dei benefici o che incidono
          sul  loro  ammontare entro trenta giorni dal verificarsi di
          tale  circostanza.   L'ente   al   quale   sono   rese   le
          dichiarazioni previste dal presente comma deve trasmetterne
          immediatamente   copia   al   comune   di   residenza   del
          dichiarante".
             "Art. 28, comma 4. - Sono esentati dalla  partecipazione
          alla spesa di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 (spesa sulle
          prestazioni   farmaceutiche,  spesa  sulle  prestazioni  di
          diagnostica  strumentale  e  di  laboratorio,  spesa  sulle
          prestazioni   specialistiche  e  spesa  sulle  prescrizioni
          idrotermali) gli assistiti con reddito complessivo riferito
          al nucleo familiare non  superiore  ai  limiti  di  seguito
          indicati:   per  nuclei  familiari  di  una  persona:  lire
          5.060.000;  per  nuclei  familiari  di  due  persone:  lire
          8.400.000;  per  nuclei  familiari  di  tre  persone:  lire
          10.800.000; per nuclei familiari di quattro  persone:  lire
          12.900.000;  per  nuclei familiari di cinque persone:  lire
          15.000.000; per  nuclei  familiari  di  sei  persone:  lire
          17.000.000;  per  nuclei familiari di sette o piu' persone:
          lire 19.000.000. Per i  soggetti  ultrasessantacinquenni  i
          precedenti  limiti di reddito sono elevati del 20 per cento
          con un minimo di lire 2.000.000. Ai fini  dell'applicazione
          delle  disposizioni  di  cui  sopra  si fa riferimento alla
          disciplina del precedente articolo 23, comma 1. I  suddetti
          limiti  di  reddito sono rivalutati annualmente dalla legge
          finanziaria in ragione del tasso d'inflazione programmato".