Art. 21.
1. In attesa del riordino del sistema pensionistico, ad integrazione
di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, della legge 22 dicembre
1986, n. 910, in ordine al ripiano dei disavanzi patrimoniali del
fondo pensioni lavoratori dipendenti e della gestione speciale dei
coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e autorizzata l'assunzione a
carico del bilancio dello Stato per l'anno 1988, a titolo di
regolazione debitoria pregressa, di una ulteriore quota di lire
10.000 miliardi per ciascuna delle predette gestioni, in aggiunta a
quella di pari importo disposta con il richiamato articolo 8. Le
predette anticipazioni di tesoreria sono autorizzate senza oneri di
interessi.
2. Il complesso dei trasferimenti dallo Stato all'INPS, a titolo di
pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, anche per far
fronte all'onere conseguente all'attuazione dell'articolo 7 della
legge 15 aprile 1985, n. 140, al netto delle regolazioni debitorie
pregresse per complessive lire 40.000 miliardi di cui al comma 1, e'
fissato per l'anno 1988 in lire 36.000 miliardi.
3. Al fine di proseguire nella separazione tra previdenza e
assistenza e' fissato per l'anno 1988 un contributo straordinario di
lire 16.504 miliardi a carico dello Stato a favore del fondo pensioni
lavoratori dipendenti per lire 12.390 miliardi e delle gestioni
speciali degli artigiani, degli esercenti attivita' commerciali, dei
coltivatori diretti, coloni e mezzadri e dei minatori,
rispettivamente per lire 877 miliardi, 849 miliardi, 2.385 miliardi e
3 miliardi, con riassorbimento dei finanziamenti relativi agli oneri
derivanti dall'applicazione per le gestioni suddette delle
disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n.
903, e successive modificazioni e integrazioni, rispettivamente per
lire 1.511 miliardi, 98 miliardi, 95 miliardi, 282 miliardi, per
complessive lire 1.986 miliardi, del finanziamento di cui
all'articolo 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, per la gestione
dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per lire 410 miliardi,
nonche' del finanziamento di cui all'articolo 11 della legge 15
aprile 1985, n. 140, per il fondo pensioni lavoratori dipendenti per
lire 3.000 miliardi, per complessive lire 5.396 miliardi.
4. A decorrere dal 1 gennaio 1988 e' soppresso il concorso dello
Stato di lire 105 miliardi al finanziamento delle gestioni speciali
pensionistiche degli artigiani e degli esercenti attivita'
commerciali, di cui all'articolo 27 della legge 21 dicembre 1978, n.
843, iscritto al capitolo n. 3591 dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
5. In attesa del riordino del sistema pensionistico, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, sentito
il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i
criteri e le modalita' di determinazione, per l'anno 1989, degli
aumenti delle pensioni ai sensi dell'articolo 21, settimo comma,
della legge 27 dicembre 1983, n. 730, in relazione alla variazione
media delle retribuzioni contrattuali dei lavoratori dipendenti
privati e pubblici verificatasi nei periodi di riferimento di cui
all'articolo 9, secondo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, al
netto delle variazioni degli scatti di anzianita' e delle variazioni
derivanti dai meccanismi di scala mobile e dei trattamenti di
famiglia, comunque denominati. La perequazione complessiva delle
pensioni non deve in ogni caso comportare un aumento percentuale di
queste ultime superiore alla variazione percentuale dell'indice delle
retribuzioni medie contrattuali dei lavoratori dipendenti privati e
pubblici. All'onere derivante dal presente comma si fa fronte, ove
occorra, mediante corrispondenti aumenti delle aliquote contributive
dovute alle rispettive gestioni secondo criteri determinati con il
predetto decreto.
6. A decorrere dal 1 gennaio 1988 ai fini della determinazione della
misura delle pensioni a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei
lavoratori dipendenti, la retribuzione imponibile eccedente il limite
massimo di retribuzione annua pensionabile previsto per
l'assicurazione predetta e' computata secondo le aliquote di cui alla
allegata tabella. La quota di pensione cosi' calcolata si somma alla
pensione determinata in base al limite massimo suddetto e diviene, a
tutti gli effetti, parte integrante di essa.
7. A decorrere dal 1 gennaio 1988 sono soppressi il contributo di
lire 100 milioni all'INPS per la gestione dei sussidi straordinari di
disoccupazione, di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, iscritto al
capitolo 3579 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, nonche' l'autorizzazione di spesa di lire 8
milioni per le sistemazioni difensive nei porti, di cui al regio
decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito dalla legge 9
gennaio 1936, n. 147, e alla legge 27 dicembre 1973, n. 878, iscritta
al capitolo 1556 dello stato di previsione del Ministero della marina
mercantile.
8. A decorrere dal 1 gennaio 1988 e sino al 31 dicembre 1989, non si
applicano le disposizioni contemplate nel secondo e terzo comma
dell'articolo 38 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e nel terzo comma
dell'articolo 2 della legge 29 ottobre 1984, n. 720.
9. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, e dell'articolo 28, comma 4,
della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i limiti di reddito ivi previsti
sono rivalutati a decorrere dall'anno 1988 in ragione del tasso
d'inflazione annuo programmato, con arrotondamento alle lire 1.000
superiori.
10. Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni erogate a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia e i suprestiti dei lavoratori dello spettacolo gestita
dall'ENPALS, e' stabilito, per l'anno 1988, a favore del suddetto
ente un contributo straordinario di lire 120 miliardi.
TABELLA
Quote di pensione
Quote di retribuzione eccedenti corrispondenti
il limite (espresse in percentuale per ogni anno di anzianita'
del limite stesso) contributiva complessiva (*)
-- --
sino al 33 per cento ............................. 1,50
dal 33 per cento al 66 per cento.................. 1,25
oltre il 66 per cento ............................ 1
------------
(*) Per i periodi di contribuzione inferiori all'anno la quota di
pensione e' calcolata in misura proporzionale ai periodi stessi.
Nota all'art. 21, comma 1:
Il comma 1 dell'art. 8 della legge n. 910/1986 (Legge
finanziaria 1987) prevede che: "Il complesso dei
trasferimenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti
di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, al netto di
lire 20.000 miliardi di erogazioni a titolo di regolazioni
debitorie pregresse nonche' dell'onere derivante
dall'articolo 4, comma 9- bis, del decreto-legge 30
dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, e degli effetti della
sentenza della Corte costituzionale 3 dicembre 1985, n.
314, e' fissato per l'anno 1987 in lire 33.400 miliardi. Le
predette anticipazioni di tesoreria sono autorizzate senza
oneri di interessi. In attesa del riordino del sistema
pensionistico, i disavanzi patrimoniali del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti e della Gestione speciale dei
coltivatori diretti, coloni e mezzadri, risultanti al 31
dicembre 1986, sono posti a carico dello Stato a titolo di
regolazione debitoria pregressa nel limite, per ciascuna
delle suddette gestioni, di lire 10.000 miliardi nell'anno
1987 e di lire 10.000 miliardi nell'anno 1988".
Nota all'art. 21, comma 2:
Il testo dell'art. 7 della legge n. 140/1985
(Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici
e aumento della pensione sociale) e' il seguente:
"Art. 7. (Trattamento minimo delle pensioni a carico
delle gestioni speciali per gli artigiani, gli esercenti
attivita' commerciali e i coltivatori diretti, coloni e
mezzadri). - 1. A decorrere dalla data che sara' stabilita
con la legge di riforma del sistema previdenziale, e
comunque a decorrere dal 1 gennaio 1988, l'importo mensile
del trattamento minimo delle pensioni a carico delle
gestioni speciali per gli artigiani, per gli esercenti
attivita' commerciali e per i coltivatori diretti, coloni e
mezzadri sara' pari a quello del trattamento minimo a
carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e si
applichera' alle gestioni stesse la disciplina della
perequazione automatica prevista per quest'ultimo.
2. Qualora il riordino del sistema pensionistico non sia
approvato entro il 30 settembre 1985, con successive norme
sara' stabilita la misura di aumento dei trattamenti
minimi, sentite le categorie interessate".
Note all'art. 21, comma 3:
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 903/1965
(Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di
pensione della previdenza sociale) e' il seguente:
"Art. 1. - I titolari di pensioni delle assicurazioni
obbligatorie per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle
miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri
e coloni, degli artigiani e loro familiari, disciplinate
rispettivamente dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.
1827, dalla legge 3 gennaio 1960, n. 5, dalla legge 26
ottobre 1957, n. 1047, dalla legge 4 luglio 1959, n. 463, e
successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto ad
una pensione nella misura di lire 12.000 mensili a carico
del Fondo sociale di cui al successivo art. 2, a decorrere
dal 1 gennaio 1965.
La pensione di cui sopra e' maggiorata di un'aliquota
pari ad un dodicesimo del suo ammontare annuo da
corrispondersi con la rata di dicembre".
L'art. 1 della legge n. 153/1969 (Revisione degli
ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza
sociale) con riferimento all'articolo soprariportato
prevede che: "A decorrere dal 1 gennaio 1976 lo Stato as-
sume a suo completo carico l'onere della pensione sociale
di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e di
quella istituita con l'art. 26 della presente legge".
- Il testo dell'art. 20 della legge n. 160/1975 (Norme
per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il
collegamento alla dinamica salariale) e' il seguente:
"Art. 20. (Apporto dello Stato per la gestione
previdenziale per i coltivatori diretti, coloni e
mezzadri). - Annualmente, con la legge di bilancio, e'
determinato l'intervento dello Stato a favore della
gestione per l'assicurazione invalidita', vacchiaia ed i
superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni,
destinato, per un importo pari al doppio del gettito del
contributo addizionale di cui all'art. 17, agli oneri
delle operazioni finanziarie previste dall'art. 18, e, per
l'eventuale differenza, al ripianamento del disavanzo della
gestione alla quale va devoluta.
L'intervento dello Stato, di cui al precedente comma,
non potra' essere inferiore, a decorrere dal 1977,
all'ammontare del contributo stabilito per il 1976 dalla
tabella allegata al decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30,
convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974,
n. 114".
- Il testo dell'art. 11 della legge n. 140/1985
(Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici
e aumento della pensione sociale) e' il seguente:
"Art. 11. (Copertura finanziaria). - 1. All'onere
derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in
lire 2.162 miliardi per l'anno 1985, in lire 2.973 miliardi
per l'anno 1986 ed in lire 4.244 miliardi per l'anno 1987,
si provvede, per il 1985, quanto a lire 2.000 miliardi
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo
utilizzando parte dell'accantonamento preordinato per
"Riforma del sistema pensionistico, perequazione dei
trattamenti pensionistici pubblici e privati, integrazione
dei trattamenti minimi e delle pensioni sociali dei
soggetti senza altra fonte di reddito", e quanto a lire 162
miliardi con le maggiori entrate IRPEF per l'anno
finanziario medesimo; quanto a lire 2.700 miliardi per
l'anno 1986 e 3.800 miliardi per l'anno 1987, mediante
riduzione delle proiezioni risultanti per i detti anni al
suddetto accantonamento iscritto al capitolo 6856 del
citato stato di previsione del Ministero del tesoro ai fini
del bilancio triennale 1985-1987 e quanto a lire 273
miliardi per il 1986 e lire 444 miliardi per il 1987 con le
maggiori entrate IRPEF che saranno conseguite nei
rispettivi esercizi.
2. - Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Nota all'art. 21, comma 4:
Il testo dell'art. 27 della legge n. 843/1978 (Legge
finanziaria 1979) e' il seguente:
"Art. 27. - Per l'anno 1979 il concorso dello Stato al
finanziamento delle gestioni speciali pensionistiche degli
artigiani e degli esercenti attivita' commerciali e'
stabilito, rispettivamente, in L. 55 miliardi di L. 50
miliardi.
Annualmente, con la legge di approvazione del bilancio,
saranno determinate le variazioni del concorso anzidetto
che comunque non potra' essere inferiore a quello stabilito
nel comma precedente".
Note all'art. 21, comma 5:
- Il settimo comma dell'art. 21 della legge n. 730/1983
(Legge finanziaria 1984) prevede che:
"Restano ferme le norme in materia di aumenti per
perequazione automatica relativi alla dinamica salariale".
- Si trascrive il testo del primo e del secondo comma
dell'art. 9 della legge n. 160/1975 (Norme per il
miglioramento dei trattamenti pensionistici per il
collegamento alla dinamica salariale):
"L'importo mensile del trattamento minimo di pensione di
cui all'art. 1, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno,
e' aumentato in misura percentuale pari all'aumento
percentuale dell'indice dei tassi delle retribuzioni minime
contrattuali degli operai dell'industria, esclusi gli
assegni familiari, calcolato dall'Istituto centrale di
statistica.
Ai fini previsti nel precedente comma la variazione
percentuale dell'indice dei tassi delle retribuzioni minime
contrattuali e' determinata confrontando il valore medio
dell'indice relativo al periodo compreso dal
diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha
effetto l'aumento dell'importo mensile del trattamento
minimo con il valore medio dell'indice in base al quale e'
stato effettuato il precedente aumento".
Note all'art. 21, comma 7:
- La legge n. 264/1949 reca: "Provvedimenti in materia
di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori
involontariamente disoccupati".
- Il R.D. n. 1836/1935 reca: "Organizzazione della
Marina mercantile per il tempo di guerra".
- La legge n. 878/1973 reca: "Provvidenze per
l'industria cantieristica navale".
Note all'art. 21, comma 8:
- Il secondo e il terzo comma dell'art. 38 della legge
n. 526/1982 (Provvedimenti urgenti per lo sviluppo
dell'economia) cosi' dispongono: "Agli effetti delle
disposizioni contenute negli articoli 31 della legge 5
agosto 1978, n. 468, 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119,
e 10 della legge 26 aprile 1982, n. 181, non sono
computabili le somme costituenti entrate della regione
Sicilia a norma dell'articolo 36 dello statuto della
regione stessa e del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, e quelle alla medesima
dovute o versate a norma dell'articolo 38 di detto statuto,
nonche' quelle costituenti entrate proprie della regione
Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e
Bolzano.
Alle somme anzidette non si applicano le disposizioni
recate dagli articoli 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119".
- Il terzo comma dell'art. 2 della legge n. 720/1984
(Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed
organismi pubblici) prevede che: "Restano altresi' in
vigore le norme di cui al secondo e al terzo comma
dell'art. 38 della legge 7 agosto 1982, n. 526".
Nota all'art. 21, comma 9:
Il testo del comma 1 dell'art. 23 della legge n. 41/1986
(Legge finanziaria 1986) e del comma 4 dell'art. 28 della
medesima legge e' il seguente:
"Art. 23, comma 1. - Ai fini della corresponsione delle
quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento
di famiglia comunque denominato e della maggiorazione di
cui all'art. 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17,
convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983,
n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo
1983, n. 79, i limiti di reddito familiare per i nuclei
familiari composti di uno, due, tre, quattro, cinque, sei,
sette o piu' componenti sono pari, rispettivamente, a lire
5.060.000, a lire 8.400.000, a lire 10.800.000, a lire
12.900.000, a lire 15.000.000, a lire 17.000.000 ed a lire
19.000.000. I suddetti limiti di reddito sono rivalutati
annualmente dalla legge finanziaria in ragione del tasso
d'inflazione programmato. Ai fini delle disposizioni del
presente articolo il reddito familiare e' formato dal
reddito dal soggetto interessato, del coniuge non
legalmente ed effettivamente separato, dei figli ed
equiparati ai sensi dell'articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, minori
di eta' e dei soggetti a carico aventi diritto agli assegni
familiari o altro trattamento di famiglia comunque
denominato anche se non effettivamente corrisposti. Alla
formazione del reddito concorrono i redditi di qualsiasi
natura ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad
imposta sostitutiva se superiori a lire 2.000.000. Non si
computano nel reddito medesimo gli importi delle
prestazioni indicate nel presente articolo ed erogate a
qualsiasi componente della famiglia. L'attestazione del
reddito familiare e' resa dall'interessato con
dichiarazione alla quale non si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Il dichiarante deve comunicare al soggetto tenuto a
corrispondere le prestazioni il venire meno delle
condizioni richieste per fruire dei benefici o che incidono
sul loro ammontare entro trenta giorni dal verificarsi di
tale circostanza. L'ente al quale sono rese le
dichiarazioni previste dal presente comma deve trasmetterne
immediatamente copia al comune di residenza del
dichiarante".
"Art. 28, comma 4. - Sono esentati dalla partecipazione
alla spesa di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 (spesa sulle
prestazioni farmaceutiche, spesa sulle prestazioni di
diagnostica strumentale e di laboratorio, spesa sulle
prestazioni specialistiche e spesa sulle prescrizioni
idrotermali) gli assistiti con reddito complessivo riferito
al nucleo familiare non superiore ai limiti di seguito
indicati: per nuclei familiari di una persona: lire
5.060.000; per nuclei familiari di due persone: lire
8.400.000; per nuclei familiari di tre persone: lire
10.800.000; per nuclei familiari di quattro persone: lire
12.900.000; per nuclei familiari di cinque persone: lire
15.000.000; per nuclei familiari di sei persone: lire
17.000.000; per nuclei familiari di sette o piu' persone:
lire 19.000.000. Per i soggetti ultrasessantacinquenni i
precedenti limiti di reddito sono elevati del 20 per cento
con un minimo di lire 2.000.000. Ai fini dell'applicazione
delle disposizioni di cui sopra si fa riferimento alla
disciplina del precedente articolo 23, comma 1. I suddetti
limiti di reddito sono rivalutati annualmente dalla legge
finanziaria in ragione del tasso d'inflazione programmato".