Art. 21. 1. In attesa del riordino del sistema pensionistico, ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, in ordine al ripiano dei disavanzi patrimoniali del fondo pensioni lavoratori dipendenti e della gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e autorizzata l'assunzione a carico del bilancio dello Stato per l'anno 1988, a titolo di regolazione debitoria pregressa, di una ulteriore quota di lire 10.000 miliardi per ciascuna delle predette gestioni, in aggiunta a quella di pari importo disposta con il richiamato articolo 8. Le predette anticipazioni di tesoreria sono autorizzate senza oneri di interessi. 2. Il complesso dei trasferimenti dallo Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, anche per far fronte all'onere conseguente all'attuazione dell'articolo 7 della legge 15 aprile 1985, n. 140, al netto delle regolazioni debitorie pregresse per complessive lire 40.000 miliardi di cui al comma 1, e' fissato per l'anno 1988 in lire 36.000 miliardi. 3. Al fine di proseguire nella separazione tra previdenza e assistenza e' fissato per l'anno 1988 un contributo straordinario di lire 16.504 miliardi a carico dello Stato a favore del fondo pensioni lavoratori dipendenti per lire 12.390 miliardi e delle gestioni speciali degli artigiani, degli esercenti attivita' commerciali, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e dei minatori, rispettivamente per lire 877 miliardi, 849 miliardi, 2.385 miliardi e 3 miliardi, con riassorbimento dei finanziamenti relativi agli oneri derivanti dall'applicazione per le gestioni suddette delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni e integrazioni, rispettivamente per lire 1.511 miliardi, 98 miliardi, 95 miliardi, 282 miliardi, per complessive lire 1.986 miliardi, del finanziamento di cui all'articolo 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, per la gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per lire 410 miliardi, nonche' del finanziamento di cui all'articolo 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140, per il fondo pensioni lavoratori dipendenti per lire 3.000 miliardi, per complessive lire 5.396 miliardi. 4. A decorrere dal 1 gennaio 1988 e' soppresso il concorso dello Stato di lire 105 miliardi al finanziamento delle gestioni speciali pensionistiche degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali, di cui all'articolo 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, iscritto al capitolo n. 3591 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 5. In attesa del riordino del sistema pensionistico, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri e le modalita' di determinazione, per l'anno 1989, degli aumenti delle pensioni ai sensi dell'articolo 21, settimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, in relazione alla variazione media delle retribuzioni contrattuali dei lavoratori dipendenti privati e pubblici verificatasi nei periodi di riferimento di cui all'articolo 9, secondo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, al netto delle variazioni degli scatti di anzianita' e delle variazioni derivanti dai meccanismi di scala mobile e dei trattamenti di famiglia, comunque denominati. La perequazione complessiva delle pensioni non deve in ogni caso comportare un aumento percentuale di queste ultime superiore alla variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni medie contrattuali dei lavoratori dipendenti privati e pubblici. All'onere derivante dal presente comma si fa fronte, ove occorra, mediante corrispondenti aumenti delle aliquote contributive dovute alle rispettive gestioni secondo criteri determinati con il predetto decreto. 6. A decorrere dal 1 gennaio 1988 ai fini della determinazione della misura delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la retribuzione imponibile eccedente il limite massimo di retribuzione annua pensionabile previsto per l'assicurazione predetta e' computata secondo le aliquote di cui alla allegata tabella. La quota di pensione cosi' calcolata si somma alla pensione determinata in base al limite massimo suddetto e diviene, a tutti gli effetti, parte integrante di essa. 7. A decorrere dal 1 gennaio 1988 sono soppressi il contributo di lire 100 milioni all'INPS per la gestione dei sussidi straordinari di disoccupazione, di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, iscritto al capitolo 3579 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonche' l'autorizzazione di spesa di lire 8 milioni per le sistemazioni difensive nei porti, di cui al regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito dalla legge 9 gennaio 1936, n. 147, e alla legge 27 dicembre 1973, n. 878, iscritta al capitolo 1556 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile. 8. A decorrere dal 1 gennaio 1988 e sino al 31 dicembre 1989, non si applicano le disposizioni contemplate nel secondo e terzo comma dell'articolo 38 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e nel terzo comma dell'articolo 2 della legge 29 ottobre 1984, n. 720. 9. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, e dell'articolo 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i limiti di reddito ivi previsti sono rivalutati a decorrere dall'anno 1988 in ragione del tasso d'inflazione annuo programmato, con arrotondamento alle lire 1.000 superiori. 10. Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni erogate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i suprestiti dei lavoratori dello spettacolo gestita dall'ENPALS, e' stabilito, per l'anno 1988, a favore del suddetto ente un contributo straordinario di lire 120 miliardi. TABELLA Quote di pensione Quote di retribuzione eccedenti corrispondenti il limite (espresse in percentuale per ogni anno di anzianita' del limite stesso) contributiva complessiva (*) -- -- sino al 33 per cento ............................. 1,50 dal 33 per cento al 66 per cento.................. 1,25 oltre il 66 per cento ............................ 1 ------------ (*) Per i periodi di contribuzione inferiori all'anno la quota di pensione e' calcolata in misura proporzionale ai periodi stessi.
Nota all'art. 21, comma 1: Il comma 1 dell'art. 8 della legge n. 910/1986 (Legge finanziaria 1987) prevede che: "Il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, al netto di lire 20.000 miliardi di erogazioni a titolo di regolazioni debitorie pregresse nonche' dell'onere derivante dall'articolo 4, comma 9- bis, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, e degli effetti della sentenza della Corte costituzionale 3 dicembre 1985, n. 314, e' fissato per l'anno 1987 in lire 33.400 miliardi. Le predette anticipazioni di tesoreria sono autorizzate senza oneri di interessi. In attesa del riordino del sistema pensionistico, i disavanzi patrimoniali del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e della Gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, risultanti al 31 dicembre 1986, sono posti a carico dello Stato a titolo di regolazione debitoria pregressa nel limite, per ciascuna delle suddette gestioni, di lire 10.000 miliardi nell'anno 1987 e di lire 10.000 miliardi nell'anno 1988". Nota all'art. 21, comma 2: Il testo dell'art. 7 della legge n. 140/1985 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale) e' il seguente: "Art. 7. (Trattamento minimo delle pensioni a carico delle gestioni speciali per gli artigiani, gli esercenti attivita' commerciali e i coltivatori diretti, coloni e mezzadri). - 1. A decorrere dalla data che sara' stabilita con la legge di riforma del sistema previdenziale, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1988, l'importo mensile del trattamento minimo delle pensioni a carico delle gestioni speciali per gli artigiani, per gli esercenti attivita' commerciali e per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri sara' pari a quello del trattamento minimo a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e si applichera' alle gestioni stesse la disciplina della perequazione automatica prevista per quest'ultimo. 2. Qualora il riordino del sistema pensionistico non sia approvato entro il 30 settembre 1985, con successive norme sara' stabilita la misura di aumento dei trattamenti minimi, sentite le categorie interessate". Note all'art. 21, comma 3: - Il testo dell'art. 1 della legge n. 903/1965 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale) e' il seguente: "Art. 1. - I titolari di pensioni delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e loro familiari, disciplinate rispettivamente dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, dalla legge 3 gennaio 1960, n. 5, dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, dalla legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto ad una pensione nella misura di lire 12.000 mensili a carico del Fondo sociale di cui al successivo art. 2, a decorrere dal 1 gennaio 1965. La pensione di cui sopra e' maggiorata di un'aliquota pari ad un dodicesimo del suo ammontare annuo da corrispondersi con la rata di dicembre". L'art. 1 della legge n. 153/1969 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) con riferimento all'articolo soprariportato prevede che: "A decorrere dal 1 gennaio 1976 lo Stato as- sume a suo completo carico l'onere della pensione sociale di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e di quella istituita con l'art. 26 della presente legge". - Il testo dell'art. 20 della legge n. 160/1975 (Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale) e' il seguente: "Art. 20. (Apporto dello Stato per la gestione previdenziale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri). - Annualmente, con la legge di bilancio, e' determinato l'intervento dello Stato a favore della gestione per l'assicurazione invalidita', vacchiaia ed i superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, destinato, per un importo pari al doppio del gettito del contributo addizionale di cui all'art. 17, agli oneri delle operazioni finanziarie previste dall'art. 18, e, per l'eventuale differenza, al ripianamento del disavanzo della gestione alla quale va devoluta. L'intervento dello Stato, di cui al precedente comma, non potra' essere inferiore, a decorrere dal 1977, all'ammontare del contributo stabilito per il 1976 dalla tabella allegata al decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114". - Il testo dell'art. 11 della legge n. 140/1985 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale) e' il seguente: "Art. 11. (Copertura finanziaria). - 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.162 miliardi per l'anno 1985, in lire 2.973 miliardi per l'anno 1986 ed in lire 4.244 miliardi per l'anno 1987, si provvede, per il 1985, quanto a lire 2.000 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento preordinato per "Riforma del sistema pensionistico, perequazione dei trattamenti pensionistici pubblici e privati, integrazione dei trattamenti minimi e delle pensioni sociali dei soggetti senza altra fonte di reddito", e quanto a lire 162 miliardi con le maggiori entrate IRPEF per l'anno finanziario medesimo; quanto a lire 2.700 miliardi per l'anno 1986 e 3.800 miliardi per l'anno 1987, mediante riduzione delle proiezioni risultanti per i detti anni al suddetto accantonamento iscritto al capitolo 6856 del citato stato di previsione del Ministero del tesoro ai fini del bilancio triennale 1985-1987 e quanto a lire 273 miliardi per il 1986 e lire 444 miliardi per il 1987 con le maggiori entrate IRPEF che saranno conseguite nei rispettivi esercizi. 2. - Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". Nota all'art. 21, comma 4: Il testo dell'art. 27 della legge n. 843/1978 (Legge finanziaria 1979) e' il seguente: "Art. 27. - Per l'anno 1979 il concorso dello Stato al finanziamento delle gestioni speciali pensionistiche degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali e' stabilito, rispettivamente, in L. 55 miliardi di L. 50 miliardi. Annualmente, con la legge di approvazione del bilancio, saranno determinate le variazioni del concorso anzidetto che comunque non potra' essere inferiore a quello stabilito nel comma precedente". Note all'art. 21, comma 5: - Il settimo comma dell'art. 21 della legge n. 730/1983 (Legge finanziaria 1984) prevede che: "Restano ferme le norme in materia di aumenti per perequazione automatica relativi alla dinamica salariale". - Si trascrive il testo del primo e del secondo comma dell'art. 9 della legge n. 160/1975 (Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici per il collegamento alla dinamica salariale): "L'importo mensile del trattamento minimo di pensione di cui all'art. 1, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, e' aumentato in misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria, esclusi gli assegni familiari, calcolato dall'Istituto centrale di statistica. Ai fini previsti nel precedente comma la variazione percentuale dell'indice dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali e' determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento dell'importo mensile del trattamento minimo con il valore medio dell'indice in base al quale e' stato effettuato il precedente aumento". Note all'art. 21, comma 7: - La legge n. 264/1949 reca: "Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati". - Il R.D. n. 1836/1935 reca: "Organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra". - La legge n. 878/1973 reca: "Provvidenze per l'industria cantieristica navale". Note all'art. 21, comma 8: - Il secondo e il terzo comma dell'art. 38 della legge n. 526/1982 (Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia) cosi' dispongono: "Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e 10 della legge 26 aprile 1982, n. 181, non sono computabili le somme costituenti entrate della regione Sicilia a norma dell'articolo 36 dello statuto della regione stessa e del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, e quelle alla medesima dovute o versate a norma dell'articolo 38 di detto statuto, nonche' quelle costituenti entrate proprie della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano. Alle somme anzidette non si applicano le disposizioni recate dagli articoli 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119". - Il terzo comma dell'art. 2 della legge n. 720/1984 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici) prevede che: "Restano altresi' in vigore le norme di cui al secondo e al terzo comma dell'art. 38 della legge 7 agosto 1982, n. 526". Nota all'art. 21, comma 9: Il testo del comma 1 dell'art. 23 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) e del comma 4 dell'art. 28 della medesima legge e' il seguente: "Art. 23, comma 1. - Ai fini della corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e della maggiorazione di cui all'art. 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, i limiti di reddito familiare per i nuclei familiari composti di uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette o piu' componenti sono pari, rispettivamente, a lire 5.060.000, a lire 8.400.000, a lire 10.800.000, a lire 12.900.000, a lire 15.000.000, a lire 17.000.000 ed a lire 19.000.000. I suddetti limiti di reddito sono rivalutati annualmente dalla legge finanziaria in ragione del tasso d'inflazione programmato. Ai fini delle disposizioni del presente articolo il reddito familiare e' formato dal reddito dal soggetto interessato, del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dei figli ed equiparati ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, minori di eta' e dei soggetti a carico aventi diritto agli assegni familiari o altro trattamento di famiglia comunque denominato anche se non effettivamente corrisposti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi di qualsiasi natura ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a lire 2.000.000. Non si computano nel reddito medesimo gli importi delle prestazioni indicate nel presente articolo ed erogate a qualsiasi componente della famiglia. L'attestazione del reddito familiare e' resa dall'interessato con dichiarazione alla quale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Il dichiarante deve comunicare al soggetto tenuto a corrispondere le prestazioni il venire meno delle condizioni richieste per fruire dei benefici o che incidono sul loro ammontare entro trenta giorni dal verificarsi di tale circostanza. L'ente al quale sono rese le dichiarazioni previste dal presente comma deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante". "Art. 28, comma 4. - Sono esentati dalla partecipazione alla spesa di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 (spesa sulle prestazioni farmaceutiche, spesa sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, spesa sulle prestazioni specialistiche e spesa sulle prescrizioni idrotermali) gli assistiti con reddito complessivo riferito al nucleo familiare non superiore ai limiti di seguito indicati: per nuclei familiari di una persona: lire 5.060.000; per nuclei familiari di due persone: lire 8.400.000; per nuclei familiari di tre persone: lire 10.800.000; per nuclei familiari di quattro persone: lire 12.900.000; per nuclei familiari di cinque persone: lire 15.000.000; per nuclei familiari di sei persone: lire 17.000.000; per nuclei familiari di sette o piu' persone: lire 19.000.000. Per i soggetti ultrasessantacinquenni i precedenti limiti di reddito sono elevati del 20 per cento con un minimo di lire 2.000.000. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui sopra si fa riferimento alla disciplina del precedente articolo 23, comma 1. I suddetti limiti di reddito sono rivalutati annualmente dalla legge finanziaria in ragione del tasso d'inflazione programmato".