Art. 22.
1. I contributi di cui al primo comma, lettere b) e c), dell'articolo
10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono dovuti fino al periodo
di paga in corso al 31 dicembre 1992.
2. Per l'anno 1988, i contributi dovuti con riferimento ai periodi di
paga decorrenti dal 1 gennaio 1988 sono riversati dalla Cassa
depositi e prestiti all'entrata del bilancio dello Stato nella misura
di lire 1.250 miliardi. Per l'anno 1989, e sino al 1992, essi sono
riversati all'entrata del bilancio dello Stato nella misura di lire
1.000 miliardi annui. Le quote residue restano assegnate all'edilizia
residenziale pubblica per la costruzione di abitazioni per i
lavoratori dipendenti, con una riserva del 70 per cento per i
territori del Mezzogiorno.
3. Per la concessione, in favore delle imprese edilizie, cooperative
e relativi consorzi, dei contributi di cui all'articolo 16 della
legge 5 agosto 1978, n. 457, per interventi di edilizia agevolata,
ivi compresi i programmi di recupero di cui all'articolo 1, primo
comma, lettera b), della medesima legge n. 457 del 1978, e'
autorizzato il limite di impegno di lire 150 miliardi per ciascuno
degli anni dal 1988 al 1990. Nell'ambito del limite di impegno di cui
al presente comma relativo al 1989 una quota di 50 miliardi e'
destinata alle finalita' e con le modalita' di cui al comma 7-bis
dell'articolo 3 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118.
Nota all'art. 22, comma 1:
Il primo comma lettere b) e c), dell'art. 10 della legge
n. 60/1963 (Liquidazione del patrimonio edilizio della
Gestione I.N.A. - Casa e istituzione di un programma
decennale di costruzione di alloggi per lavoratori) e'
cosi' formulato:
"Al finanziamento del programma decennale di costruzione
di case per lavoratori, si provvede con i seguenti fondi:
(Omissis)
b) un contributo pari allo 0,35 per cento della
retribuzione mensile, a carico dei dipendenti comunque
qualificati da aziende, amministrazioni, enti pubblici e
privati, qualunque sia la natura o configurazione giuridica
dell'azienda, dell'amministrazione o dell'ente;
c) un contributo pari allo 0,70 per cento delle
retribuzioni mensili corrisposte ai propri dipendenti, a
carico delle aziende, enti e amministrazioni di cui alla
precedente lettera b), escluse le amministrazioni dello
Stato, le regioni, le provincie, i comuni e le istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza".
Note all'art. 22, comma 3:
- Il testo del primo comma dell'art. 1 e dell'art. 16
della legge n. 457/1978 (Norme per l'edilizia residenziale)
e' il seguente:
"Art. 1, primo comma. - A partire dall'anno 1978 e'
attuato un piano decennale di edilizia residenziale
riguardante:
a) gli interventi di edilizia sovvenzionata diretti
alla costruzione di abitazioni e al recupero del patrimonio
edilizio degli enti pubblici;
b) gli interventi di edilizia convenzionata e
agevolata diretti alla costruzione di abitazioni e al
recupero del patrimonio edilizio esistente;
c) l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree destinate
agli insediamenti residenziali".
"Art. 16 (Mutui agevolati). - Ai sensi del secondo comma
del precedente articolo 14, sono concessi, dagli istituti e
dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio, mutui
agevolati assistiti da contributo dello Stato per la
realizzazione di nuove abitazioni, anche in deroga alle
vigenti disposizioni legislative e statutarie, nella misura
del cento per cento della spesa sostenuta per
l'acquisizione dell'area e per la costruzione, con il
limite massimo di lire 24 milioni per ogni abitazione.
L'ammontare massimo del mutuo previsto dal comma
precedente e' soggetto, ai sensi del precedente articolo 2,
secondo comma, n. 1, a revisione biennale a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Per la
determinazione del mutuo concedibile si fa riferimento al
limite massimo vigente al momento della deliberazione del
provvedimento regionale di concessione del contributo dello
Stato".
- Il comma 7- bis dell'art. 3 del D.L. n. 12/1985
(Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione
abitativa) prevede che: "Nell'ambito dei limiti di impegno
di cui al comma precedente il comitato esecutivo del CER
destina un limite di impegno di 30 miliardi di lire per
l'avvio di un programma straordinario di edilizia agevolata
di cui al primo comma, lettera b), dell'articolo 1 della
legge 5 agosto 1978, n. 457, da realizzarsi a cura di
imprese, cooperative e relativi consorzi. I soggetti
interessati sono tenuti a presentare domanda al CER entro
trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Il comitato esecutivo del
CER individua i soggetti cui affidare la realizzazione del
programma. Tali soggetti, entro sessanta giorni dalla
promessa di contributo, sono tenuti a documentare la
disponibilita' di aree idonee immediatamente utilizzabili".