Art. 22. 
1. I contributi di cui al primo comma, lettere b) e c), dell'articolo
10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono dovuti fino  al  periodo
di paga in corso al 31 dicembre 1992. 
2. Per l'anno 1988, i contributi dovuti con riferimento ai periodi di
paga decorrenti  dal  1  gennaio  1988  sono  riversati  dalla  Cassa
depositi e prestiti all'entrata del bilancio dello Stato nella misura
di lire 1.250 miliardi. Per l'anno 1989, e sino al  1992,  essi  sono
riversati all'entrata del bilancio dello Stato nella misura  di  lire
1.000 miliardi annui. Le quote residue restano assegnate all'edilizia
residenziale  pubblica  per  la  costruzione  di  abitazioni  per   i
lavoratori dipendenti, con  una  riserva  del  70  per  cento  per  i
territori del Mezzogiorno. 
3. Per la concessione, in favore delle imprese edilizie,  cooperative
e relativi consorzi, dei contributi  di  cui  all'articolo  16  della
legge 5 agosto 1978, n. 457, per interventi  di  edilizia  agevolata,
ivi compresi i programmi di recupero di  cui  all'articolo  1,  primo
comma,  lettera  b),  della  medesima  legge  n.  457  del  1978,  e'
autorizzato il limite di impegno di lire 150  miliardi  per  ciascuno
degli anni dal 1988 al 1990. Nell'ambito del limite di impegno di cui
al presente comma relativo al  1989  una  quota  di  50  miliardi  e'
destinata alle finalita' e con le modalita' di  cui  al  comma  7-bis
dell'articolo 3 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118. 
 
          Nota all'art. 22, comma 1:
             Il primo comma lettere b) e c), dell'art. 10 della legge
          n.   60/1963 (Liquidazione del  patrimonio  edilizio  della
          Gestione  I.N.A.  -  Casa  e  istituzione  di  un programma
          decennale di costruzione  di  alloggi  per  lavoratori)  e'
          cosi' formulato:
             "Al finanziamento del programma decennale di costruzione
          di case per lavoratori, si provvede con i seguenti fondi:
              (Omissis)
              b)  un  contributo  pari  allo  0,35  per  cento  della
          retribuzione mensile,  a  carico  dei  dipendenti  comunque
          qualificati  da  aziende,  amministrazioni, enti pubblici e
          privati, qualunque sia la natura o configurazione giuridica
          dell'azienda, dell'amministrazione o dell'ente;
               c) un  contributo  pari  allo  0,70  per  cento  delle
          retribuzioni  mensili  corrisposte  ai propri dipendenti, a
          carico delle aziende, enti e amministrazioni  di  cui  alla
          precedente  lettera  b),  escluse  le amministrazioni dello
          Stato, le regioni, le provincie, i comuni e le  istituzioni
          pubbliche di assistenza e beneficenza".
          Note all'art. 22, comma 3:
             -  Il  testo  del primo comma dell'art. 1 e dell'art. 16
          della legge n. 457/1978 (Norme per l'edilizia residenziale)
          e' il seguente:
             "Art.  1,  primo  comma.  -  A partire dall'anno 1978 e'
          attuato  un  piano  decennale  di   edilizia   residenziale
          riguardante:
               a)  gli  interventi  di edilizia sovvenzionata diretti
          alla costruzione di abitazioni e al recupero del patrimonio
          edilizio degli enti pubblici;
               b)  gli  interventi  di   edilizia   convenzionata   e
          agevolata  diretti  alla  costruzione  di  abitazioni  e al
          recupero del patrimonio edilizio esistente;
               c) l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree destinate
          agli insediamenti residenziali".
             "Art. 16 (Mutui agevolati). - Ai sensi del secondo comma
          del precedente articolo 14, sono concessi, dagli istituti e
          dalle sezioni  di  credito  fondiario  ed  edilizio,  mutui
          agevolati  assistiti  da  contributo  dello  Stato  per  la
          realizzazione di nuove abitazioni,  anche  in  deroga  alle
          vigenti disposizioni legislative e statutarie, nella misura
          del   cento   per   cento   della   spesa   sostenuta   per
          l'acquisizione dell'area  e  per  la  costruzione,  con  il
          limite massimo di lire 24 milioni per ogni abitazione.
             L'ammontare   massimo   del  mutuo  previsto  dal  comma
          precedente e' soggetto, ai sensi del precedente articolo 2,
          secondo comma, n. 1, a revisione biennale a decorrere dalla
          data di entrata in vigore  della  presente  legge.  Per  la
          determinazione  del  mutuo concedibile si fa riferimento al
          limite massimo vigente al momento della  deliberazione  del
          provvedimento regionale di concessione del contributo dello
          Stato".
             -  Il  comma  7-  bis  dell'art.  3  del D.L. n. 12/1985
          (Misure finanziarie in favore delle aree ad  alta  tensione
          abitativa)  prevede che: "Nell'ambito dei limiti di impegno
          di cui al comma precedente il comitato  esecutivo  del  CER
          destina  un  limite  di  impegno di 30 miliardi di lire per
          l'avvio di un programma straordinario di edilizia agevolata
          di cui al primo comma, lettera b),  dell'articolo  1  della
          legge  5  agosto  1978,  n.  457,  da realizzarsi a cura di
          imprese,  cooperative  e  relativi  consorzi.  I   soggetti
          interessati  sono  tenuti a presentare domanda al CER entro
          trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  legge   di
          conversione del presente decreto. Il comitato esecutivo del
          CER  individua i soggetti cui affidare la realizzazione del
          programma.  Tali  soggetti,  entro  sessanta  giorni  dalla
          promessa  di  contributo,  sono  tenuti  a  documentare  la
          disponibilita' di aree idonee immediatamente utilizzabili".