Art. 23. 
1. Per gli anni 1988, 1989 e 1990 il Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza sociale finanzia, nel limite  di  lire  500  miliardi  per
ciascun anno, la realizzazione nei territori del Mezzogiorno  di  cui
al testo unico approvato con decreto del Presidente della  Repubblica
6 marzo 1978, n. 218, di iniziative a livello  locale,  temporalmente
limitate, consistenti nello  svolgimento  di  attivita'  di  utilita'
collettiva mediante l'impiego, a tempo parziale, di giovani  di  eta'
compresa tra i diciotto e i ventinove anni, privi di  occupazione  ed
iscritti nella prima classe delle liste di collocamento. 
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono proposte  da  amministrazioni
pubbliche,  imprese,  associazioni,  fondazioni,  ordini  e   collegi
professionali e  sono  attuate  da  imprese  anche  cooperative  gia'
esistenti al 31 dicembre 1987.  Le  proposte  sono  presentate  nella
forma di progetti formulati a  norma  del  comma  3  all'agenzia  per
l'impiego  competente  per  territorio.  L'agenzia   per   l'impiego,
verificata la conformita' del progetto al modello di cui al comma  3,
lo sottopone, corredato dal proprio parere motivato e non vincolante,
alla commissione regionale per  l'impiego.  L'agenzia  per  l'impiego
puo' sottoporre alla commissione anche progetti da essa  direttamente
predisposti.  La  commissione  regionale  per  l'impiego  approva   i
progetti, autorizzando  l'utilizzazione  dei  giovani  disoccupati  e
deliberando, nei limiti della quota di cui al comma  6,  l'ammissione
dei predetti progetti al finanziamento. L'agenzia per  l'impiego,  ai
fini della proposta, e la commissione  regionale  per  l'impiego,  ai
fini dell'approvazione, sono tenute a dare priorita': 
a) a parita' di condizioni, a programmi relativi ad  attivita'  indi-
cate ovvero promosse dagli enti territoriali; 
b)  ai  progetti  idonei  a  conseguire,  anche   mediante   apposita
preparazione professionale dei  giovani,  risultati  suscettibili  di
promuovere occasioni di lavoro; 
c) ai progetti che consentano di conseguire risultati  permanenti  di
recupero  o   miglioramento   di   fruibilita'   del   bene   oggetto
dell'intervento. 
3. I progetti sono  formulati  secondo  un  modello  predisposto  dal
Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,   sentita   la
commissione centrale per l'impiego. I progetti sono  corredati  dalla
documentazione  relativa   alle   autorizzazioni   rilasciate   dalle
competenti amministrazioni,  ove  esse  siano  necessarie  alla  loro
attuazione, e devono in ogni caso indicare: 
a) l'impresa responsabile dell'attuazione del progetto; 
b) il numero e la qualificazione dei lavoratori  da  impegnare  nello
svolgimento delle iniziative nonche' l'eventuale attivita' formativa; 
c) l'area dell'intervento, le modalita' della sua  attuazione  e  gli
obiettivi che si intendono raggiungere; 
d) la durata dell'intervento, che non dovra' essere inferiore  a  tre
mesi e superiore a dodici mesi, salvo quanto previsto al comma 5; 
e)  l'onere  finanziario  complessivo  connesso  alla   realizzazione
dell'intervento, analiticamente illustrato anche con  riferimento  ai
fattori produttivi. In ogni caso  l'onere  del  quale  si  chiede  il
finanziamento, nel complesso, non deve  essere  superiore  a  lire  2
miliardi e quello relativo alle indennita' di cui al comma 7 non puo'
essere inferiore all'80 per cento del predetto onere complessivo; 
f) le istituzioni competenti per materia e  territorio  eventualmente
coinvolte nella formulazione del progetto e nella sua attuazione; 
g)  il  numero  e  la  qualificazione  professionale  dei  lavoratori
dell'impresa preposti all'attuazione dell'iniziativa; 
h) i nominativi delle persone  di  cui  alla  lettera  g)  tenute  ad
attestare lo svolgimento dell'attivita' da parte dei singoli. 
4. Quando il progetto  e'  predisposto  dall'agenzia  per  l'impiego,
all'indicazione di cui alla lettera  a)  del  comma  3,  provvede  la
commissione regionale per l'impiego. 
5. La commissione regionale per l'impiego,  in  considerazione  della
particolare qualita' di determinati progetti, puo' deliberare che  la
loro durata sia prolungata per un ulteriore periodo non  superiore  a
dodici mesi. 
6. Il Comitato  interministeriale  per  la  programmazione  economica
(CIPE), su proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale,  ripartisce  annualmente  tra  le  regioni  interessate  gli
stanziamenti, tenendo conto del tasso di disoccupazione giovanile  e,
per gli anni 1989 e 1990,  anche  dello  stato  di  attuazione  degli
interventi previsti dal presente articolo. 
7. I giovani ai quali va offerta  l'occasione  di  essere  utilizzati
nell'attuazione  dei  progetti   vengono   individuati   secondo   la
graduatoria delle liste di collocamento. La  loro  utilizzazione  non
comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e  deve
svolgersi a tempo parziale, per un orario non superiore a ottanta ore
mensili.   Si   applicano   le   disposizioni   per   l'assicurazione
obbligatoria  contro  gli  infortuni  sul  lavoro   e   le   malattie
professionali di  cui  al  testo  unico  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,  n.  1124,  e  successive
modificazioni ed integrazioni. Ai giovani disoccupati e' corrisposta,
per ogni ora di lavoro effettivamente prestata una indennita' di lire
6.000; per i giorni per i quali viene corrisposta,  essa  sostituisce
l'indennita'  di  disoccupazione   eventualmente   spettante,   fermi
restando la corresponsione degli assegni familiari e l'accredito  dei
contributi figurativi a quest'ultima collegati. 
8. Ciascun giovane puo'  essere  impegnato  nello  svolgimento  delle
attivita'   previste   dal   presente   articolo   per   un   periodo
complessivamente non superiore a 12 mesi. L'accettazione dell'offerta
di cui al comma 7  non  comporta  la  cancellazione  dalle  liste  di
collocamento. 
9. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, sono  determinate  le  modalita'
dell'erogazione del finanziamento  e  dei  controlli  sulla  regolare
attuazione del progetto. 
10.  Fino  alla  istituzione  delle  agenzie   per   l'impiego,   gli
adempimenti di cui al comma 2 sono svolti dalle commissioni regionali
per l'impiego. 
11. Nelle regioni a statuto  speciale  i  compiti  della  commissione
regionale per l'impiego sono svolti dal corrispondente organo. 
 
          Nota all'art. 23, comma 1:
             Per  il  testo dell'art. 1 del testo unico approvato con
          D.P.R. n.  218/1978 si veda la nota all'art. 8, comma 31.
          Nota all'art. 23, comma 7:
             Il D.P.R. n. 1124/1965  approva  il  testo  unico  delle
          disposizioni  per  l'assicurazione  obbligatoria contro gli
          infortuni sul lavoro e le malattie professionali.