Art. 23.
1. Per gli anni 1988, 1989 e 1990 il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale finanzia, nel limite di lire 500 miliardi per
ciascun anno, la realizzazione nei territori del Mezzogiorno di cui
al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
6 marzo 1978, n. 218, di iniziative a livello locale, temporalmente
limitate, consistenti nello svolgimento di attivita' di utilita'
collettiva mediante l'impiego, a tempo parziale, di giovani di eta'
compresa tra i diciotto e i ventinove anni, privi di occupazione ed
iscritti nella prima classe delle liste di collocamento.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono proposte da amministrazioni
pubbliche, imprese, associazioni, fondazioni, ordini e collegi
professionali e sono attuate da imprese anche cooperative gia'
esistenti al 31 dicembre 1987. Le proposte sono presentate nella
forma di progetti formulati a norma del comma 3 all'agenzia per
l'impiego competente per territorio. L'agenzia per l'impiego,
verificata la conformita' del progetto al modello di cui al comma 3,
lo sottopone, corredato dal proprio parere motivato e non vincolante,
alla commissione regionale per l'impiego. L'agenzia per l'impiego
puo' sottoporre alla commissione anche progetti da essa direttamente
predisposti. La commissione regionale per l'impiego approva i
progetti, autorizzando l'utilizzazione dei giovani disoccupati e
deliberando, nei limiti della quota di cui al comma 6, l'ammissione
dei predetti progetti al finanziamento. L'agenzia per l'impiego, ai
fini della proposta, e la commissione regionale per l'impiego, ai
fini dell'approvazione, sono tenute a dare priorita':
a) a parita' di condizioni, a programmi relativi ad attivita' indi-
cate ovvero promosse dagli enti territoriali;
b) ai progetti idonei a conseguire, anche mediante apposita
preparazione professionale dei giovani, risultati suscettibili di
promuovere occasioni di lavoro;
c) ai progetti che consentano di conseguire risultati permanenti di
recupero o miglioramento di fruibilita' del bene oggetto
dell'intervento.
3. I progetti sono formulati secondo un modello predisposto dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
commissione centrale per l'impiego. I progetti sono corredati dalla
documentazione relativa alle autorizzazioni rilasciate dalle
competenti amministrazioni, ove esse siano necessarie alla loro
attuazione, e devono in ogni caso indicare:
a) l'impresa responsabile dell'attuazione del progetto;
b) il numero e la qualificazione dei lavoratori da impegnare nello
svolgimento delle iniziative nonche' l'eventuale attivita' formativa;
c) l'area dell'intervento, le modalita' della sua attuazione e gli
obiettivi che si intendono raggiungere;
d) la durata dell'intervento, che non dovra' essere inferiore a tre
mesi e superiore a dodici mesi, salvo quanto previsto al comma 5;
e) l'onere finanziario complessivo connesso alla realizzazione
dell'intervento, analiticamente illustrato anche con riferimento ai
fattori produttivi. In ogni caso l'onere del quale si chiede il
finanziamento, nel complesso, non deve essere superiore a lire 2
miliardi e quello relativo alle indennita' di cui al comma 7 non puo'
essere inferiore all'80 per cento del predetto onere complessivo;
f) le istituzioni competenti per materia e territorio eventualmente
coinvolte nella formulazione del progetto e nella sua attuazione;
g) il numero e la qualificazione professionale dei lavoratori
dell'impresa preposti all'attuazione dell'iniziativa;
h) i nominativi delle persone di cui alla lettera g) tenute ad
attestare lo svolgimento dell'attivita' da parte dei singoli.
4. Quando il progetto e' predisposto dall'agenzia per l'impiego,
all'indicazione di cui alla lettera a) del comma 3, provvede la
commissione regionale per l'impiego.
5. La commissione regionale per l'impiego, in considerazione della
particolare qualita' di determinati progetti, puo' deliberare che la
loro durata sia prolungata per un ulteriore periodo non superiore a
dodici mesi.
6. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, ripartisce annualmente tra le regioni interessate gli
stanziamenti, tenendo conto del tasso di disoccupazione giovanile e,
per gli anni 1989 e 1990, anche dello stato di attuazione degli
interventi previsti dal presente articolo.
7. I giovani ai quali va offerta l'occasione di essere utilizzati
nell'attuazione dei progetti vengono individuati secondo la
graduatoria delle liste di collocamento. La loro utilizzazione non
comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e deve
svolgersi a tempo parziale, per un orario non superiore a ottanta ore
mensili. Si applicano le disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali di cui al testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive
modificazioni ed integrazioni. Ai giovani disoccupati e' corrisposta,
per ogni ora di lavoro effettivamente prestata una indennita' di lire
6.000; per i giorni per i quali viene corrisposta, essa sostituisce
l'indennita' di disoccupazione eventualmente spettante, fermi
restando la corresponsione degli assegni familiari e l'accredito dei
contributi figurativi a quest'ultima collegati.
8. Ciascun giovane puo' essere impegnato nello svolgimento delle
attivita' previste dal presente articolo per un periodo
complessivamente non superiore a 12 mesi. L'accettazione dell'offerta
di cui al comma 7 non comporta la cancellazione dalle liste di
collocamento.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalita'
dell'erogazione del finanziamento e dei controlli sulla regolare
attuazione del progetto.
10. Fino alla istituzione delle agenzie per l'impiego, gli
adempimenti di cui al comma 2 sono svolti dalle commissioni regionali
per l'impiego.
11. Nelle regioni a statuto speciale i compiti della commissione
regionale per l'impiego sono svolti dal corrispondente organo.
Nota all'art. 23, comma 1:
Per il testo dell'art. 1 del testo unico approvato con
D.P.R. n. 218/1978 si veda la nota all'art. 8, comma 31.
Nota all'art. 23, comma 7:
Il D.P.R. n. 1124/1965 approva il testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali.