Art. 28. 
  I vegetali indicati nell'allegato IV, punti 25) e 26), quando  sono
originari di Paesi  ove  e'  nota  la  presenza  del  Quadraspidiotus
perniciosus, devono essere sottoposti, nel Paese di origine, sotto la
sorveglianza dei servizi ufficiali per la protezione dei vegetali, ad
appropriato  trattamento  di  fumigazione  e  tale  trattamento  deve
risultare nel certificato fitosanitario. 
  Sono esenti da fumigazione: 
    a)  i  vegetali  originari  del   Belgio,   Danimarca,   Irlanda,
Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito e  introdotti  direttamente  da
questi Paesi; 
    b) i vegetali originari di regioni di Paesi riconosciuti  indenni
dal Quadraspidiotus perniciosus la cui lista  redatta  dal  Ministero
dell'agricoltura e delle foreste; 
    c) le parti di piante per uso ornamentale; 
    d) i frutti e le sementi.