Art. 28. I vegetali indicati nell'allegato IV, punti 25) e 26), quando sono originari di Paesi ove e' nota la presenza del Quadraspidiotus perniciosus, devono essere sottoposti, nel Paese di origine, sotto la sorveglianza dei servizi ufficiali per la protezione dei vegetali, ad appropriato trattamento di fumigazione e tale trattamento deve risultare nel certificato fitosanitario. Sono esenti da fumigazione: a) i vegetali originari del Belgio, Danimarca, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito e introdotti direttamente da questi Paesi; b) i vegetali originari di regioni di Paesi riconosciuti indenni dal Quadraspidiotus perniciosus la cui lista redatta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; c) le parti di piante per uso ornamentale; d) i frutti e le sementi.