Art. 30.
  I  cereali  in  granella,  qualora  siano infestati dagli organismi
nocivi  indicati nell'allegato II, lettera a), che li riguardano, per
poter  essere  introdotti  nel  territorio della Repubblica italiana,
devono    essere    sottoposti    ad   appropriato   trattamento   di
disinfestazione,   che   dovra'   essere   indicato  nel  certificato
fitosanitario.