Art. 31. I delegati speciali per le malattie delle piante possono sottoporre a trattamento di disinfestazione e di disinfezione i vegetali e i prodotti vegetali in importazione nonche' i loro imballaggi, solo quando su detti vegetali e prodotti vegetali sono presenti organismi nocivi diversi da quelli specificati nell'allegato I e II del presente decreto, fatta salva l'eccezione, di cui al precedente articolo.