Art. 31.
  I delegati speciali per le malattie delle piante possono sottoporre
a  trattamento  di  disinfestazione  e di disinfezione i vegetali e i
prodotti  vegetali  in  importazione  nonche' i loro imballaggi, solo
quando  su detti vegetali e prodotti vegetali sono presenti organismi
nocivi  diversi  da  quelli  specificati  nell'allegato  I  e  II del
presente  decreto,  fatta  salva  l'eccezione,  di  cui al precedente
articolo.