Art. 18-bis.
Modifiche  al  decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, in materia
di  tutela  dei  diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da
                             costruire.
  (( 1. Al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 12, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      «2.  Ai  fini  dell'accesso  alle prestazioni del Fondo, devono
risultare  nei  confronti  del  costruttore  procedure implicanti una
situazione  di crisi non concluse in epoca antecedente al 31 dicembre
1993   ne'   aperte   in  data  successiva  all'applicabilita'  della
disciplina in tema di garanzia fideiussoria, prevista dall'articolo 5
del presente decreto»;
    b) all'articolo 13, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
      «3-bis.   L'accesso  alle  prestazioni  del  Fondo  e'  inoltre
consentito nei casi in cui l'acquirente, a seguito dell'insorgenza di
una  situazione di crisi per effetto dell'insolvenza del costruttore,
abbia   dovuto   versare,   in  aggiunta  al  prezzo  originariamente
convenuto, somme ulteriori per ottenere, dopo la stipula dell'atto di
compravendita  o  di  assegnazione, la rinuncia da parte degli organi
della   procedura  concorsuale  a  promuovere  o  coltivare  l'azione
revocatoria  fallimentare promossa ai sensi dell'articolo 67, secondo
comma,  del  regio  decreto  16 marzo  1942,  n.  267,  e  successive
modificazioni, o la liberazione dell'immobile dall'ipoteca iscritta a
garanzia   del   finanziamento   concesso   al   costruttore  di  cui
l'acquirente  non  si  sia  reso  accollante, ovvero da altro vincolo
pregiudizievole  iscritto  o  trascritto in danno del costruttore. In
tali casi l'indennizzo e' determinato nella misura pari alle predette
somme  ulteriori, fino a concorrenza delle somme versate e del valore
dei beni corrisposti al costruttore».
  2.  Il  termine  di  cui  al  comma 1  dell'articolo 18 del decreto
legislativo  20 giugno  2005, n. 122, e' differito al 30 giugno 2008.
))
                            Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 12  e  13 del
          decreto   legislativo   20 giugno  2005,  n.  122,  recante
          «Disposizioni  per la tutela dei diritti patrimoniali degli
          acquirenti  di  immobili  da costruire, a norma della legge
          2 agosto  2004,  n.  210»,  come  modificati dalla presente
          legge:
              «Art.   12   (Istituzione  e  finalita'  del  Fondo  di
          solidarieta'   per  gli  acquirenti  di  beni  immobili  da
          costruire).   -   1.   E'  istituito  presso  il  Ministero
          dell'economia  e delle finanze il Fondo di solidarieta' per
          gli  acquirenti  di  beni immobili da costruire, di seguito
          denominato:  «Fondo»,  al fine di assicurare un indennizzo,
          nell'ambito   delle   risorse   del  medesimo  Fondo,  agli
          acquirenti   che,   a   seguito   dell'assoggettamento  del
          costruttore a procedure implicanti una situazione di crisi,
          hanno  subito la perdita di somme di denaro o di altri beni
          e  non  hanno  conseguito  il diritto di proprieta' o altro
          diritto  reale  di godimento su immobili oggetto di accordo
          negoziale  con  il  costruttore  ovvero  l'assegnazione  in
          proprieta'  o  l'acquisto  della  titolarita' di un diritto
          reale  di godimento su immobili da costruire per iniziativa
          di una cooperativa.
              2.  Ai  fini  dell'accesso  alle prestazioni del Fondo,
          devono  risultare  nei  confronti del costruttore procedure
          implicanti  una  situazione  di crisi non concluse in epoca
          antecedente   al   31 dicembre  1993  ne'  aperte  in  data
          successiva  all'applicabilita'  della disciplina in tema di
          garanzia  fideiussoria,  prevista  dall'art. 5 del presente
          decreto.
              3.  L'accesso  alle prestazioni del Fondo e' consentito
          nei  casi  in cui per il bene immobile risulti richiesto il
          permesso di costruire.».
              «Art.  13 (Requisiti per l'accesso alle prestazioni del
          Fondo).  -  1. Per  l'accesso  alle  prestazioni  del Fondo
          devono   ricorrere   congiuntamente  i  seguenti  requisiti
          oggettivi:
                a) aver  subito,  a  seguito  dell'insorgenza  di una
          situazione   di   crisi  per  effetto  dell'insolvenza  del
          costruttore,  perdite di somme di denaro versate o di altri
          beni  trasferiti  dall'acquirente  al  costruttore medesimo
          come   corrispettivo   per   l'acquisto   o  l'assegnazione
          dell'immobile da costruire;
                b) non  aver acquistato la proprieta' o altro diritto
          reale  di  godimento  sull'immobile da costruire ovvero non
          averne conseguito l'assegnazione.
              2.  Il  requisito  di  cui  al comma 1, lettera b), non
          viene meno per effetto dell'acquisto della proprieta' o del
          conseguimento   dell'assegnazione   in  virtu'  di  accordi
          negoziali con gli organi della procedura concorsuale ovvero
          di   aggiudicazione  di  asta  nell'ambito  della  medesima
          procedura ovvero, infine, da terzi aggiudicatari.
              3.  Nei casi di cui al comma 2 l'indennizzo spetta solo
          qualora  l'importo  complessivo  delle  somme versate e del
          valore  dei  beni  corrisposti al costruttore e delle somme
          versate  per l'effettivo acquisto del bene sia superiore al
          prezzo  originariamente  convenuto con il costruttore ed e'
          determinato  in misura pari alla differenza tra il predetto
          importo  complessivo ed il prezzo originario, fino comunque
          a concorrenza delle somme versate e dei beni corrisposti al
          costruttore.
              3-bis.  L'accesso alle prestazioni del Fondo e' inoltre
          consentito   nei   casi  in  cui  l'acquirente,  a  seguito
          dell'insorgenza  di  una  situazione  di  crisi per effetto
          dell'insolvenza  del  costruttore, abbia dovuto versare, in
          aggiunta   al   prezzo   originariamente  convenuto,  somme
          ulteriori  per  ottenere,  dopo  la  stipula  dell'atto  di
          compravendita o di assegnazione, la rinuncia da parte degli
          organi della procedura concorsuale a promuovere o coltivare
          l'azione   revocatoria   fallimentare   promossa  ai  sensi
          dell'art.  67,  secondo  comma,  del regio decreto 16 marzo
          1942,  n. 267, e successive modificazioni, o la liberazione
          dell'immobile   dall'ipoteca   iscritta   a   garanzia  del
          finanziamento  concesso  al costruttore di cui l'acquirente
          non  si  sia  reso  accollante,  ovvero  da  altro  vincolo
          pregiudizievole   iscritto   o   trascritto  in  danno  del
          costruttore. In tali casi l'indennizzo e' determinato nella
          misura   pari   alle   predette  somme  ulteriori,  fino  a
          concorrenza  delle  somme  versate  e  del  valore dei beni
          corrisposti al costruttore.
              4. Danno luogo alle prestazioni del Fondo le situazioni
          di  perdita  della  proprieta'  del  bene  per  effetto del
          successivo  positivo  esperimento  dell'azione revocatoria,
          soltanto  nel  caso in cui essa sia stata promossa ai sensi
          dell'art.  67,  secondo  comma,  del regio decreto 16 marzo
          1942, n. 267.».
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 67 del regio decreto
          16 marzo  1942, n. 267, recante «Disciplina del fallimento,
          del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
          e della liquidazione coatta amministrativa»:
              «Art.  67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie).
          -  Sono  revocati,  salvo  che  l'altra parte provi che non
          conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
                1)  gli  atti  a  titolo  oneroso  compiuti nell'anno
          anteriore  alla  dichiarazione  di  fallimento,  in  cui le
          prestazioni  eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito
          sorpassano  di oltre un quarto cio' che a lui e' stato dato
          o promesso;
                2)  gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed
          esigibili  non  effettuati  con  danaro  o  con altri mezzi
          normali  di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla
          dichiarazione di fallimento;
                3)  i  pegni,  le  anticresi e le ipoteche volontarie
          costituiti   nell'anno   anteriore  alla  dichiarazione  di
          fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
                4)  i  pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o
          volontarie   costituiti   entro  sei  mesi  anteriori  alla
          dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
              Sono  altresi'  revocati,  se  il  curatore  prova  che
          l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore,
          i  pagamenti  di  debiti  liquidi  ed esigibili, gli atti a
          titolo  oneroso  e  quelli  costitutivi  di  un  diritto di
          prelazione  per  debiti,  anche  di  terzi, contestualmente
          creati,   se   compiuti   entro  sei  mesi  anteriori  alla
          dichiarazione di fallimento.
              Non sono soggetti all'azione revocatoria:
                a) i   pagamenti   di   beni   e  servizi  effettuati
          nell'esercizio dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso;
                b) le   rimesse   effettuate  su  un  conto  corrente
          bancario,   purche'   non   abbiano   ridotto   in  maniera
          consistente  e durevole l'esposizione debitoria del fallito
          nei confronti della banca;
                c) le  vendite ed i preliminari di vendita trascritti
          ai  sensi  dell'art.  2645-bis  del  codice  civile,  i cui
          effetti  non  siano  cessati ai sensi del comma terzo della
          suddetta  disposizione,  conclusi a giusto prezzo ed aventi
          ad   oggetto   immobili   ad  uso  abitativo,  destinati  a
          costituire  l'abitazione  principale  dell'acquirente  o di
          suoi parenti e affini entro il terzo grado;
                d) gli  atti,  i  pagamenti e le garanzie concesse su
          beni  del debitore purche' posti in essere in esecuzione di
          un  piano  che  appaia  idoneo  a consentire il risanamento
          della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il
          riequilibrio  della  sua  situazione  finanziaria  e la cui
          ragionevolezza  sia attestata da un professionista iscritto
          nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti
          previsti  dall'art.  28, lettere a) e b) ai sensi dell'art.
          2501-bis, quarto comma, del codice civile;
                e) gli  atti,  i  pagamenti  e  le  garanzie posti in
          essere    in    esecuzione   del   concordato   preventivo,
          dell'amministrazione   controllata,   nonche'  dell'accordo
          omologato ai sensi dell'art. 182-bis;
                f) i  pagamenti  dei corrispettivi per prestazioni di
          lavoro  effettuate  da  dipendenti  ed altri collaboratori,
          anche non subordinati, del fallito;
                g) i   pagamenti   di  debiti  liquidi  ed  esigibili
          eseguiti  alla  scadenza  per  ottenere  la  prestazione di
          servizi  strumentali all'accesso alle procedure concorsuali
          di amministrazione controllata e di concordato preventivo.
              Le  disposizioni  di  questo  articolo non si applicano
          all'istituto  di  emissione,  alle operazioni di credito su
          pegno  e  di  credito fondiario; sono salve le disposizioni
          delle leggi speciali.».
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 18 (Accesso
          alle  prestazioni  del  Fondo ed istruttoria sulle domande)
          del citato decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122:
              «1.  La  domanda  di accesso alle prestazioni del Fondo
          deve  essere  presentata  dagli  aventi  diritto, a pena di
          decadenza,  entro  il  termine  di  sei  mesi dalla data di
          pubblicazione del decreto di cui al comma 6.».