Art. 22.
          Disposizioni in materia di limitazioni alla guida
  1.  All'articolo 2,  comma 2,  del  decreto-legge 3 agosto 2007, n.
117,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n.
160,  le  parole: «dal centottantesimo giorno successivo alla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dal 1° luglio 2008».
                            Riferimenti normativi:
              - Si   riporta   il   testo  del  comma 2  dell'art.  2
          (Disposizioni  in  materia  di  limitazioni alla guida) del
          decreto-legge   3 agosto  2007,  n.  117,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, recante:
          «Disposizioni  urgenti modificative del codice della strada
          per    incrementare    i   livelli   di   sicurezza   nella
          circolazione», come modificato dalla presente legge:
              «2.  Le  disposizioni del comma 2-bis dell'art. 117 del
          decreto   legislativo  n.  285  del  1992,  introdotto  dal
          comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano ai
          titolari  di  patente  di guida di categoria B rilasciata a
          fare data dal 1° luglio 2008.».