Art. 22. Disposizioni in materia di limitazioni alla guida 1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le parole: «dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2008». Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2 (Disposizioni in materia di limitazioni alla guida) del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, recante: «Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione», come modificato dalla presente legge: «2. Le disposizioni del comma 2-bis dell'art. 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a fare data dal 1° luglio 2008.».