Art. 20. Disposizioni in materia contributiva 1. Il secondo comma, dell'articolo 6, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'erogazione della predetta indennita', non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto medesimo. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2009. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto sono tenute a versare, secondo la normativa vigente: a) la contribuzione per maternita'; b) la contribuzione per malattia per gli operai. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2009 (( la lettera a) del comma 2 dell'articolo 16 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' sostituita dalla seguente: «a) )) al versamento di un contributo nella misura dello 0,30 per cento delle retribuzioni che costituiscono imponibile contributivo.». 4. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, (( convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155 )). 5. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1957, n. 818, sono soppresse le parole: «dell'articolo 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e». 6. L'estensione dell'obbligo assicurativo di cui al comma 4 si applica con effetto dal primo periodo di paga decorrente dal 1° gennaio 2009. 7. A decorrere dalla data di entrata in vigore (( del presente decreto )) , nei procedimenti relativi a controversie in materia di previdenza e assistenza sociale, a fronte di una pluralita' di domande (( o di azioni esecutive )) che (( frazionano )) un credito relativo al medesimo rapporto, comprensivo delle somme eventualmente dovute per interessi, competenze e onorari e ogni altro accessorio, la riunificazione e' disposta d'ufficio dal giudice ai sensi dell'articolo 151 delle disposizioni (( per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 )). 8. In mancanza della riunificazione di cui al comma 7, (( l'improcedibilita' delle domande successive alla prima e' dichiarata dal giudice, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. Analogamente, il giudice dichiara la nullita' dei pignoramenti successivi al primo in caso di proposizione di piu' azioni esecutive in violazione del comma 7 )). 9. Il giudice, ove abbia notizia che la riunificazione non e' stata osservata, anche sulla base dell'eccezione del convenuto, (( sospende il giudizio e l'efficacia esecutiva dei titoli eventualmente gia' formatisi )) e fissa alle parti un termine perentorio per la riunificazione (( a pena di improcedibilita' della domanda )). 10. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, (( per almeno dieci anni )) nel territorio nazionale. 11. A decorrere dal 1° gennaio 2009, al primo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, dopo la parola: «regionali» sono soppresse le seguenti parole: «e provinciali». 12. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore (( del presente decreto )) l'Istituto nazionale della previdenza sociale mette a disposizione dei Comuni modalita' telematiche di trasmissione per le comunicazioni relative ai decessi e alle variazioni di stato civile da effettuarsi obbligatoriamente entro due giorni dalla data dell'evento. 13. In caso di ritardo nella trasmissione di cui al comma 12 il responsabile del procedimento, ove ne derivi pregiudizio, risponde a titolo di danno erariale. 14. Il primo periodo dell'articolo 31, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e' soppresso.
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 11 gennaio 1943, n. 138 (Costituzione dell'Ente «Mutualita' fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori»: «Art.6. - L'assistenza dell'Ente comprende: 1) l'assistenza sanitaria generica domiciliare e ambulatoria; 2) l'assistenza specialistica ambulatoria; 3) l'assistenza farmaceutica; 4) l'assistenza ospedaliera; 5) l'assistenza ostetrica; 6) l'assistenza pediatrica; 7) le assistenze integrative; 8) la concessione di una indennita' di malattia. L'indennita' non e' dovuta quando il trattamento economico di malattia e' corrisposto per legge o per contratto collettivo dal datore di lavoro o da altri Enti in misura pari o superiore a quella fissata dai contratti collettivi ai sensi del presente articolo. Le prestazioni corrisposte da terzi in misura inferiore a quella della indennita' saranno integrate dall'Ente sino a concorrenza. Le assistenze di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 saranno concesse per un periodo massimo di 180 giorni nell'anno. Le assistenze di cui ai nn. 3, 4, 7, 8 saranno concesse nei limiti, nella misura e secondo le modalita' che verranno determinate nazionalmente dalle associazioni sindacali a mezzo di contratti collettivi o da deliberazione dei loro competenti organi, ovvero dal decreto di cui al secondo comma dell'art. 4. Alla erogazione delle indennita' provvede direttamente l'Ente, salvo particolari deroghe, da stabilirsi di concerto con le Confederazioni interessate. L'azione per conseguire le prestazioni, di cui alla presente legge, si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui esse sono dovute.» - Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 16 (Indennita' di mobilita' per i lavoratori disoccupati in conseguenza di licenziamento per riduzione di personale). - 1. Nel caso di disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione di personale ai sensi dell'art. 24 da parte delle imprese, diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale il lavoratore, operaio, impiegato o quadro, qualora possa far valere una anzianita' aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festivita' e infortuni, con un rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine, ha diritto alla indennita' di mobilita' ai sensi dell'art. 7. 2. Per le finalita' del presente articolo i datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti: a) al versamento di un contributo nella misura dello 0,30% delle retribuzioni che costituiscono imponibile contributivo; b) al versamento della somma di cui all'art. 5, comma 4. 3. Alla corresponsione ai giornalisti dell'indennita' di cui al comma 1 provvede l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, al quale sono dovuti il contributo e la somma di cui al comma 2, lettere a) e b) . 4. Sono abrogati l'art. 8 e il secondo e terzo comma dell'art. 9 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 . Tali disposizioni continuano ad applicarsi in via transitoria ai lavoratori il cui licenziamento sia stato intimato prima della data di entrata in vigore della presente legge.». - Si riporta il testo dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della L. 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti), cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 36. - Ai fini dell'applicazione dell'art. 32, lettera b) , della legge 29 aprile 1949, n. 264, la sussistenza della stabilita' d'impiego, quando non risulti da norme regolanti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, dalle aziende pubbliche e dalle aziende esercenti pubblici servizi, e' accertata in sede amministrativa su domanda del datore di lavoro, con provvedimento del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale decorrente a tutti gli effetti dalla data della domanda medesima.». - Si riporta il testo dell'art. 151 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 (Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie): «Art. 151 (Riunione di procedimenti). - La riunione, ai sensi dell'art. 274 del codice, dei procedimenti relativi a controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza e a controversie dinanzi al giudice di pace, connesse anche soltanto per identita' delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione, deve essere sempre disposta dal giudice, tranne nelle ipotesi che essa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo. In queste ipotesi la riunione, salvo gravi e motivate ragioni, e', comunque, disposta tra le controversie che si trovano nella stessa fase processuale. Analogamente si provvede nel giudizio di appello. Le competenze e gli onorari saranno ridotti in considerazione dell'unitaria trattazione delle controversie riunite.». - Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 3 della gia' citata legge n. 335 del 1995: «6. Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato «assegno sociale». Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e' costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno e' erogato con carattere di provvisorieta' sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonche' il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.». - Si riporta il testo dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 (Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), cosi' come modificato dalla presente legge, a decorrere dal 1° gennaio 2009: «Art. 43. - Al presidente dell'istituto, ai vice presidenti ed ai componenti il consiglio di amministrazione, i collegi dei sindaci e gli organi centrali, regionali sono dovuti, per l'esercizio delle funzioni inerenti alle rispettive cariche, emolumenti stabiliti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro. L'indennita' di carica al presidente dell'istituto e' determinata in misura che tenga conto delle funzioni inerenti alla carica in relazione al complesso ordinamento dell'istituto medesimo. Ai componenti il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo e' corrisposta una indennita' fissa, oltre, alla medaglia di presenza a titolo di rimborso spese per la partecipazione a ciascuna seduta, nelle misure stabilite a norma del primo comma. Tale indennita' e' maggiorata per i vice presidenti in relazione alle funzioni che sono chiamati a svolgere normalmente. Una indennita' fissa e la medaglia di presenza per l'intervento alle adunanze degli organi di amministrazione dell'istituto spettano anche al presidente ed agli altri componenti i collegi dei sindaci. Ai titolari delle cariche di cui al primo comma e corrisposto un trattamento di missione quando, per l'esercizio delle funzioni inerenti alle rispettive cariche, debbano recarsi fuori della loro residenza. Tale trattamento e' stabilito, quanto alla forma, alle condizioni ed alla misura, con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'istituto da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro. La deliberazione deve essere contemporaneamente rimessa ai Ministeri anzidetti, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, e deve essere approvata o restituita con motivati rilievi entro centoventi giorni dalla data in cui e' pervenuta ai Ministeri medesimi. Qualora entro il termine stabilito al precedente comma il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro non abbia comunicato all'istituto rilievi in ordine alla deliberazione, la stessa diventa esecutiva.». - Si riporta il testo del comma 19 dell'art. 31 della gia' citata legge n. 289 del 2002, cosi' come modificato dalla presente legge: «19. L'INPS, sulla scorta dei dati del Casellario delle pensioni, comunica le informazioni ricevute dai comuni agli enti erogatori di trattamenti pensionistici per gli adempimenti di competenza. Il Casellario delle pensioni mette a disposizione dei comuni le proprie banche dati.».