Art. 21.
Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato
  1.  All'articolo  1,  comma  1, del decreto legislativo 6 settembre
2001,  n.  368,  dopo le parole «tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo»  (( sono aggiunte le seguenti: )) «, anche se riferibili
alla ordinaria attivita' del datore di lavoro».
    ((  1-bis.  Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, e' inserito il seguente:
    «Art.  4-bis.  (Disposizione transitoria concernente l'indennizzo
per  la violazione delle norme in materia di apposizione e di proroga
del termine). - 1. Con riferimento ai soli giudizi in corso alla data
di  entrata  in  vigore della presente disposizione, e fatte salve le
sentenze   passate   in   giudicato,  in  caso  di  violazione  delle
disposizioni  di  cui  agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro e'
tenuto   unicamente  a  indennizzare  il  prestatore  di  lavoro  con
un'indennita'  di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo
di  sei  mensilita'  dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto
riguardo  ai  criteri  indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio
1966, n. 604, e successive modificazioni )).».
  2.  All'articolo 5, comma 4-bis del decreto legislativo 6 settembre
2001,  n. 368, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge
24  dicembre  2007,  n.  247,  dopo  le  parole  «ferma  restando  la
disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti»
((  sono inserite le seguenti: )) «e fatte salve diverse disposizioni
di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o
aziendale  con  le  organizzazioni  sindacali  comparativamente  piu'
rappresentative sul piano nazionale».
  3.  All'articolo  5,  comma  4-quater  del  decreto  legislativo  6
settembre  2001,  n.  368, come modificato dall'articolo 1, comma 40,
della  legge  24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole «ha diritto di
precedenza»  ((  sono inserite le seguenti: )) «, fatte salve diverse
disposizioni  di  contratti collettivi stipulati a livello nazionale,
territoriale    o   aziendale   con   le   organizzazioni   sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale,».
    4.  Decorsi  24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  il  Ministro  del  lavoro,  della  salute e delle politiche
sociali  procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali dei
datori   e   dei   prestatori   di   lavoro   comparativamente   piu'
rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni
contenute  nei commi che precedono e ne riferisce al Parlamento entro
tre mesi ai fini della valutazione della sua ulteriore vigenza.
 
          Riferimenti normativi:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  1  del  decreto
          legislativo  6  settembre  2001,  n.  368 (Attuazione della
          direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro
          a  tempo  determinato  concluso  dall'UNICE, dal CEEP e dal
          CES), cosi' come modificato dalla presente legge:
              «Art.  1  (Apposizione del termine). - 01. Il contratto
          di  lavoro  subordinato  e'  stipulato  di  regola  a tempo
          indeterminato.
              1.  E'  consentita  l'apposizione  di  un  termine alla
          durata  del  contratto  di  lavoro  subordinato a fronte di
          ragioni  di  carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
          sostitutivo,  anche  se riferibili alla ordinaria attivita'
          del datore di lavoro.».
              2. L'apposizione del termine e' priva di effetto se non
          risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel
          quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1.
              3.  Copia  dell'atto scritto deve essere consegnata dal
          datore   di   lavoro  al  lavoratore  entro  cinque  giorni
          lavorativi dall'inizio della prestazione.
              4.  La  scrittura  non e' tuttavia necessaria quando la
          durata  del  rapporto di lavoro, puramente occasionale, non
          sia superiore a dodici giorni.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  5  del gia' citato
          decreto  legislativo n. 368 del 2001, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «Art.  5  (Scadenza del termine e sanzioni. Successione
          dei contratti). - 1. Se il rapporto di lavoro continua dopo
          la    scadenza   del   termine   inizialmente   fissato   o
          successivamente  prorogato  ai sensi dell'art. 4, il datore
          di  lavoro  e'  tenuto  a  corrispondere  al lavoratore una
          maggiorazione   della   retribuzione  per  ogni  giorno  di
          continuazione  del rapporto pari al venti per cento fino al
          decimo giorno successivo, al quaranta per cento per ciascun
          giorno ulteriore.
              2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo
          giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi,
          nonche'  decorso  il  periodo  complessivo  di cui al comma
          4-bis,  ovvero oltre il trentesimo giorno negli altri casi,
          il  contratto  si  considera  a  tempo  indeterminato dalla
          scadenza dei predetti termini.
              3.  Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai
          sensi  dell'art.  1, entro un periodo di dieci giorni dalla
          data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi,
          ovvero  venti giorni dalla data di scadenza di un contratto
          di  durata  superiore  ai sei mesi, il secondo contratto si
          considera a tempo indeterminato.
              4.  Quando  si  tratta  di  due assunzioni successive a
          termine,  intendendosi  per  tali  quelle  effettuate senza
          alcuna  soluzione  di continuita', il rapporto di lavoro si
          considera  a tempo indeterminato dalla data di stipulazione
          del primo contratto.
              4-bis Ferma restando la disciplina della successione di
          contratti  di cui ai commi precedenti e fatte salve diverse
          disposizioni  di  contratti  collettivi stipulati a livello
          nazionale,  territoriale  o aziendale con le organizzazioni
          sindacali  comparativamente  piu' rappresentative sul piano
          nazionale qualora per effetto di successione di contratti a
          termine  per  lo  svolgimento  di  mansioni  equivalenti il
          rapporto  di  lavoro  fra  lo  stesso datore di lavoro e lo
          stesso   lavoratore   abbia   complessivamente  superato  i
          trentasei   mesi   comprensivi   di   proroghe  e  rinnovi,
          indipendentemente   dai   periodi   di   interruzione   che
          intercorrono  tra  un  contratto  e l'altro, il rapporto di
          lavoro  si  considera  a  tempo  indeterminato ai sensi del
          comma  2. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del
          presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine
          fra  gli stessi soggetti puo' essere stipulato per una sola
          volta,  a  condizione  che  la  stipula  avvenga  presso la
          direzione  provinciale del lavoro competente per territorio
          e  con  l'assistenza  di  un  rappresentante  di  una delle
          organizzazioni      sindacali     comparativamente     piu'
          rappresentative  sul  piano nazionale cui il lavoratore sia
          iscritto  o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali
          dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
          rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi
          comuni  la durata del predetto ulteriore contratto. In caso
          di  mancato rispetto della descritta procedura, nonche' nel
          caso  di  superamento  del  termine  stabilito nel medesimo
          contratto,   il   nuovo  contratto  si  considera  a  tempo
          indeterminato.
              4-ter Le disposizioni di cui al comma 4-bis non trovano
          applicazione   nei  confronti  delle  attivita'  stagionali
          definite  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica 7
          ottobre   1963,   n.   1525,   e   successive  modifiche  e
          integrazioni,  nonche'  di  quelle  che saranno individuate
          dagli  avvisi  comuni  e dai contratti collettivi nazionali
          stipulati  dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori
          di lavoro comparativamente piu' rappresentative.
              4-quater  Il  lavoratore  che, nell'esecuzione di uno o
          piu'  contratti  a  termine presso la stessa azienda, abbia
          prestato  attivita'  lavorativa  per un periodo superiore a
          sei  mesi  ha  diritto  di  precedenza, fatte salve diverse
          disposizioni  di  contratti  collettivi stipulati a livello
          nazionale,  territoriale  o aziendale con le organizzazioni
          sindacali  comparativamente  piu' rappresentative sul piano
          nazionale,   nelle   assunzioni   a   tempo   indeterminato
          effettuate  dal  datore di lavoro entro i successivi dodici
          mesi  con  riferimento  alle  mansioni  gia'  espletate  in
          esecuzione dei rapporti a termine.
              4-quinquies.  Il  lavoratore  assunto  a termine per lo
          svolgimento   di   attivita'   stagionali   ha  diritto  di
          precedenza,  rispetto a nuove assunzioni a termine da parte
          dello  stesso  datore  di  lavoro per le medesime attivita'
          stagionali.
              4-sexies.  Il  diritto  di  precedenza  di cui ai commi
          4-quater  e 4-quinquies puo' essere esercitato a condizione
          che  il  lavoratore  manifesti  in  tal  senso  la  propria
          volonta' al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi
          e  tre  mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e
          si  estingue  entro  un  anno  dalla data di cessazione del
          rapporto di lavoro.».