Art. 22.
Modifiche   alla   disciplina   dei  contratti  occasionali  di  tipo
                             accessorio
  1.  L'articolo  70,  comma  1, del decreto legislativo 10 settembre
2003,  n.  276,  e'  sostituito  dal seguente: «1. Per prestazioni di
lavoro   accessorio  si  intendono  attivita'  lavorative  di  natura
occasionale rese nell'ambito: a) di lavori domestici; b) di lavori di
giardinaggio,  pulizia  e  manutenzione  di edifici, strade, parchi e
monumenti;   c)   dell'insegnamento   privato  supplementare;  d)  di
manifestazioni  sportive,  culturali  o  caritatevoli  o di lavori di
emergenza  o  di  solidarieta'; e) dei periodi di vacanza da parte di
giovani con meno di 25 anni di eta', regolarmente iscritti a un ciclo
di studi presso l'universita' o un istituto scolastico di ogni ordine
e  grado;  f)  di  attivita'  agricole  di  carattere  stagionale  ((
effettuate  da  pensionati e da giovani di cui alla lettera e) ovvero
delle  attivita'  agricole  svolte  a  favore  dei  soggetti  di  cui
all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
26  ottobre  1972,  n.  633  ));  g)  dell'impresa  familiare  di cui
all'articolo  230-bis  del codice civile, limitatamente al commercio,
al  turismo  e  ai  servizi;  h) della consegna porta a porta e della
vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica».
  2.  All'articolo  72  comma  4-bis  ((  del  decreto legislativo 10
settembre  2003,  n.  276  ))  ,  le  parole  «lettera  e-bis)»  sono
sostituite dalle seguenti: «lettera g)».
  3.  L'articolo  72,  comma  5, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e' sostituito dal seguente: «5. Il Ministro del lavoro,
della  salute e delle politiche sociali individua con proprio decreto
il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalita'
per  il  versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative
coperture   assicurative  e  previdenziali.  In  attesa  del  decreto
ministeriale   i   concessionari   del   servizio   sono  individuati
nell'I.N.P.S.  e  nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4,
comma  1,  ((  lettere  ))  a)  e c) e 6, commi 1, 2 e 3 del presente
decreto».
    4.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto e'
abrogato  l'articolo 71 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276.
 
          Riferimenti normativi:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  70  del  decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n. 276 (Attuazione delle
          deleghe  in materia di occupazione e mercato del lavoro, di
          cui  alla  legge  14  febbraio  2003,  n.  30),  cosi' come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.  70  (Definizione  e campo di applicazione). - 1.
          Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita'
          lavorative  di  natura  occasionale rese nell'ambito: a) di
          lavori  domestici;  b) di lavori di giardinaggio, pulizia e
          manutenzione  di  edifici,  strade,  parchi e monumenti; c)
          dell'insegnamento     privato    supplementare;    d)    di
          manifestazioni  sportive,  culturali  o  caritatevoli  o di
          lavori  di  emergenza  o di solidarieta'; e) dei periodi di
          vacanza  da  parte  di giovani con meno di 25 anni di eta',
          regolarmente   iscritti   a   un   ciclo  di  studi  presso
          l'universita'  o  un  istituto  scolastico di ogni ordine e
          grado;  f)  di  attivita' agricole di carattere stagionale;
          effettuate  da  pensionati e da giovani di cui alla lettera
          e)  ovvero  delle  attivita'  agricole  svolte a favore dei
          soggetti  di  cui  all'art.  34,  comma  6, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633; g)
          dell'impresa  familiare  di cui all'art. 230-bis del codice
          civile,   limitatamente  al  commercio,  al  turismo  e  ai
          servizi;  h)  della  consegna porta a porta e della vendita
          ambulante di stampa quotidiana e periodica.
            2.  Le  attivita'  lavorative di cui al comma 1, anche se
          svolte  a  favore di piu' beneficiari, configurano rapporti
          di  natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi
          per tali le attivita' che non danno complessivamente luogo,
          con   riferimento   al  medesimo  committente,  a  compensi
          superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare.
              2-bis.   Le   imprese   familiari   possono  utilizzare
          prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo
          non  superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000
          euro.»
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  72 del gia' citato
          decreto  legislativo n. 276 del 2003, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «Art.  72  (Disciplina del lavoro accessorio). - 1. Per
          ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari
          acquistano  presso  le  rivendite  autorizzate  uno  o piu'
          carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio il cui
          valore  nominale  e'  fissato  con decreto del Ministro del
          lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta
          giorni e periodicamente aggiornato.
              2.  Tale  valore  nominale  e'  stabilito tenendo conto
          della  media  delle  retribuzioni rilevate per le attivita'
          lavorative  affini  a  quelle  di cui all'art. 70, comma 1,
          nonche' del costo di gestione del servizio.
              3.  Il  prestatore  di  lavoro accessorio percepisce il
          proprio  compenso presso il concessionario, di cui al comma
          5,  all'atto  della  restituzione  dei  buoni  ricevuti dal
          beneficiario  della  prestazione di lavoro accessorio. Tale
          compenso  e'  esente da qualsiasi imposizione fiscale e non
          incide   sullo   stato  di  disoccupato  o  inoccupato  del
          prestatore di lavoro accessorio.
              4.  Fermo  restando  quanto disposto dal comma 4-bis il
          concessionario  provvede  al pagamento delle spettanze alla
          persona   che   presenta  i  buoni,  registrandone  i  dati
          anagrafici  e il codice fiscale, effettua il versamento per
          suo  conto  dei contributi per fini previdenziali all'INPS,
          alla  gestione  separata di cui all'art. 2, comma 26, della
          legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento
          del  valore  nominale  del  buono,  e per fini assicurativi
          contro  gli  infortuni  all'INAIL,  in misura pari al 7 per
          cento  del valore nominale del buono, e trattiene l'importo
          autorizzato  dal  decreto  di  cui  al comma 1, a titolo di
          rimborso spese.
              4-bis  Con  riferimento  all'impresa  familiare  di cui
          all'art.  70,  comma  1,  lettera g), trova applicazione la
          normale  disciplina  contributiva e assicurativa del lavoro
          subordinato.
                5.  Il  Ministro  del  lavoro,  della  salute e delle
          politiche   sociali   individua   con  proprio  decreto  il
          concessionario  del  servizio  e regolamenta i criteri e le
          modalita'  per il versamento dei contributi di cui al comma
          4  e delle relative coperture assicurative e previdenziali.
          In  attesa  del  decreto  ministeriale  i concessionari del
          servizio sono individuati nell'I.N.P.S. e nelle agenzie per
          il  lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c)
          e 6, commi 1, 2 e 3 del presente decreto.».