Art. 23.
      Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato
  1.  All'articolo  49, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre
2003,  n.  276  le parole da «inferiore a due anni e superiore a sei»
sono sostituite con «superiore a sei anni».
  2.  All'articolo  49  del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276  e'  aggiunto  il  seguente  comma:  «5-ter In caso di formazione
esclusivamente  aziendale  non  opera quanto previsto dal comma 5. In
questa     ipotesi    i    profili    formativi    dell'apprendistato
professionalizzante   sono   rimessi   integralmente   ai   contratti
collettivi  di  lavoro  stipulati a livello nazionale, territoriale o
aziendale   da   associazioni  dei  datori  e  prestatori  di  lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale ovvero agli
enti  bilaterali.  I  contratti  collettivi  e  gli  enti  bilaterali
definiscono  la  nozione  di  formazione aziendale e determinano, per
ciascun  profilo  formativo,  la  durata e le modalita' di erogazione
della  formazione,  le  modalita'  di  riconoscimento della qualifica
professionale  ai  fini  contrattuali e la registrazione nel libretto
formativo».
  3. Al comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre
2003,  n.  276  dopo  le parole «alta formazione» (( sono inserite le
seguenti: )) «, compresi i dottorati di ricerca».
  4. Al comma 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre
2003,  n.  276  dopo  le parole «e le altre istituzioni formative» ((
sono  aggiunti i seguenti periodi: )) «In assenza di regolamentazioni
regionali  l'attivazione  dell'apprendistato  di  alta  formazione e'
rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le
Universita'  e  le altre istituzioni formative. Trovano applicazione,
per  quanto  compatibili, i principi stabiliti all'articolo 49, comma
4, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 53.».
  5.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto sono
abrogati:
    a)  l'articolo  1  del  decreto  ministeriale  7 ottobre 1999, ((
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 15 ottobre 1999; ))
    b)  l'articolo  21  e l'articolo 24, (( commi terzo e quarto, del
regolamento  di  cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1956, n. 1668;
    c) l'articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.
 
          Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 49 del gia'
          citato  decreto  legislativo  n.  276  del 2003, cosi' come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.  49  (Apprendistato  professionalizzante).  -  1.
          Possono  essere  assunti,  in tutti i settori di attivita',
          con  contratto di apprendistato professionalizzante, per il
          conseguimento   di   una   qualificazione   attraverso  una
          formazione  sul  lavoro  e la acquisizione di competenze di
          base,  trasversali  e  tecnico-professionali, i soggetti di
          eta' compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.
              2.   Per   soggetti   in   possesso  di  una  qualifica
          professionale,  conseguita  ai  sensi  della legge 28 marzo
          2003,    n.    53,    il    contratto    di   apprendistato
          professionalizzante  puo'  essere  stipulato  a partire dal
          diciassettesimo anno di eta'.
              3. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei
          datori   e   prestatori  di  lavoro  comparativamente  piu'
          rappresentative    sul    piano   nazionale   o   regionale
          stabiliscono,  in  ragione  del  tipo  di qualificazione da
          conseguire,   la  durata  del  contratto  di  apprendistato
          professionalizzante  che,  in  ogni caso, non puo' comunque
          essere superiore a sei anni.
              4. Il contratto di apprendistato professionalizzante e'
          disciplinato in base ai seguenti principi:
                a)    forma   scritta   del   contratto,   contenente
          indicazione  della  prestazione  oggetto del contratto, del
          piano   formativo   individuale,  nonche'  della  eventuale
          qualifica  che  potra'  essere  acquisita  al  termine  del
          rapporto  di lavoro sulla base degli esiti della formazione
          aziendale od extra-aziendale;
                b)  divieto di stabilire il compenso dell'apprendista
          secondo tariffe di cottimo;
                c)  possibilita'  per il datore di lavoro di recedere
          dal   rapporto   di   lavoro  al  termine  del  periodo  di
          apprendistato  ai  sensi  di quanto disposto dall'art. 2118
          del codice civile;
                d) possibilita' di sommare i periodi di apprendistato
          svolti  nell'ambito  del  diritto-dovere  di  istruzione  e
          formazione        con       quelli       dell'apprendistato
          professionalizzante  nel  rispetto  del  limite  massimo di
          durata di cui al comma 3;
                e)  divieto  per  il datore di lavoro di recedere dal
          contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o
          di un giustificato motivo.
              5.    La   regolamentazione   dei   profili   formativi
          dell'apprendistato   professionalizzante  e'  rimessa  alle
          regioni  e  alle  province  autonome  di  Trento e Bolzano,
          d'intesa  con  le  associazioni  dei datori e prestatori di
          lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano
          regionale  e  nel  rispetto dei seguenti criteri e principi
          direttivi:
                a)  previsione di un monte ore di formazione formale,
          interna  o  esterna  alla azienda, di almeno centoventi ore
          per  anno,  per  la  acquisizione  di  competenze di base e
          tecnico-professionali;
                b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati
          a   livello   nazionale,   territoriale   o   aziendale  da
          associazioni    dei   datori   e   prestatori   di   lavoro
          comparativamente     piu'     rappresentative     per    la
          determinazione,  anche  all'interno  degli enti bilaterali,
          delle  modalita'  di erogazione e della articolazione della
          formazione,  esterna  e interna alle singole aziende, anche
          in  relazione  alla  capacita' formativa interna rispetto a
          quella offerta dai soggetti esterni;
                c) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti
          all'interno  del  percorso di formazione, esterna e interna
          alla   impresa,   della  qualifica  professionale  ai  fini
          contrattuali;
                d)  registrazione  della  formazione  effettuata  nel
          libretto formativo;
                e)  presenza  di un tutore aziendale con formazione e
          competenze adeguate.
              5-bis   Fino  all'approvazione  della  legge  regionale
          prevista  dal  comma  5,  la  disciplina dell'apprendistato
          professionalizzante  e'  rimessa  ai  contratti  collettivi
          nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori
          e    prestatori    di    lavoro    comparativamente    piu'
          rappresentative sul piano nazionale.
                5-ter. In caso di formazione esclusivamente aziendale
          non  opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi i
          profili  formativi  dell'apprendistato  professionalizzante
          sono  rimessi  integralmente  ai  contratti  collettivi  di
          lavoro   stipulati  a  livello  nazionale,  territoriale  o
          aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
          comparativamente  piu'  rappresentative sul piano nazionale
          ovvero  agli  enti bilaterali. I contratti collettivi e gli
          enti   bilaterali  definiscono  la  nozione  di  formazione
          aziendale  e determinano, per ciascun profilo formativo, la
          durata  e  le  modalita' di erogazione della formazione, le
          modalita'  di  riconoscimento della qualifica professionale
          ai  fini  contrattuali  e  la  registrazione  nel  libretto
          formativo.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  50 del gia' citato
          decreto  legislativo n. 276 del 2003, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «Art.   50  (Apprendistato  per  l'acquisizione  di  un
          diploma  o  per  percorsi di alta formazione). - 1. Possono
          essere  assunti,  in  tutti  i  settori  di  attivita', con
          contratto  di  apprendistato per conseguimento di un titolo
          di  studio  di  livello secondario, per il conseguimento di
          titoli  di  studio  universitari  e  della alta formazione,
          compresi   i   dottorati   di   ricerca,   nonche'  per  la
          specializzazione tecnica superiore di cui all'art. 69 della
          legge  17  maggio 1999, n. 144, i soggetti di eta' compresa
          tra i diciotto anni e i ventinove anni.
              2.   Per   soggetti   in   possesso  di  una  qualifica
          professionale  conseguita  ai  sensi  della  legge 28 marzo
          2003,  n. 53, il contratto di apprendistato di cui al comma
          1  puo' essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno
          di eta'.
              3.    Ferme    restando    le    intese   vigenti,   la
          regolamentazione   e   la   durata  dell'apprendistato  per
          l'acquisizione  di  un  diploma  o  per  percorsi  di  alta
          formazione  e' rimessa alle regioni, per i soli profili che
          attengono  alla  formazione, in accordo con le associazioni
          territoriali  dei  datori  di  lavoro  e  dei prestatori di
          lavoro, le universita' e le altre istituzioni formative. In
          assenza   di   regolamentazioni   regionali   l'attivazione
          dell'apprendistato   di   alta  formazione  e'  rimessa  ad
          apposite  convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le
          Universita'  e  le  altre  istituzioni  formative.  Trovano
          applicazione,  per quanto compatibili, i principi stabiliti
          all'art.  49,  comma  4,  nonche'  le  disposizioni  di cui
          all'art. 53.».