Art. 13. Procedure della valutazione 1. Le procedure della valutazione, di cui agli articoli 25 e seguenti del CCNL del 3 novembre 2005, devono essere improntate a criteri di imparzialita', celerita' e puntualita' al fine di garantire la continuita' e la certezza delle attivita' professionali connesse all'incarico conferito, la stretta correlazione tra i risultati conseguiti e la nuova attribuzione degli obiettivi, nonche' l'erogazione immediata della relative componenti retributive, inerenti alla retribuzione di risultato. 2. I sistemi di valutazione, come predisposti dalle Aziende con gli atti previsti dall'art. 25 del CCNL del 3 novembre 2005 definiscono i tempi delle procedure valutative, stabilendo che la verifica finale, al termine dell'incarico, viene effettuata dal Collegio tecnico entro la scadenza dell'incarico stesso, allo scopo di assicurare senza soluzione di continuita' il rinnovo o l'affidamento di altro incarico nell'ottica di una efficace organizzazione dei servizi. 3. Compatibilmente con le esigenze organizzative di ciascuna Azienda, gli atti di cui al comma 2 stabiliscono, altresi', la tempistica per la verifica della realizzazione degli obiettivi annuali, effettuata dai competenti organismi di valutazione, assicurando che i provvedimenti di valutazione positiva vengono trasmessi tempestivamente agli uffici competenti per la corresponsione della retribuzione di risultato. 4. Qualora non sia stata data attuazione a quanto previsto dall'art. 25, comma 2 e comma 5 del CCNL del 3 novembre 2005, l'individuazione dei sistemi di valutazione e la definizione dei relativi criteri deve essere portata a compimento entro due mesi dalla firma del presente contratto ed inviata alla regione. La mancata osservanza dei termini previsti costituisce responsabilita' dei dirigenti preposti, ove ad essi addebitabile.