Art. 13.
                     Procedure della valutazione

    1. Le  procedure  della  valutazione,  di  cui agli articoli 25 e
seguenti  del  CCNL  del  3 novembre 2005, devono essere improntate a
criteri   di  imparzialita',  celerita'  e  puntualita'  al  fine  di
garantire  la continuita' e la certezza delle attivita' professionali
connesse  all'incarico  conferito,  la  stretta  correlazione  tra  i
risultati conseguiti e la nuova attribuzione degli obiettivi, nonche'
l'erogazione   immediata   della   relative  componenti  retributive,
inerenti alla retribuzione di risultato.
    2. I  sistemi  di valutazione, come predisposti dalle Aziende con
gli   atti  previsti  dall'art.  25  del  CCNL  del  3 novembre  2005
definiscono  i  tempi  delle  procedure valutative, stabilendo che la
verifica  finale,  al  termine  dell'incarico,  viene  effettuata dal
Collegio  tecnico  entro la scadenza dell'incarico stesso, allo scopo
di   assicurare   senza   soluzione   di  continuita'  il  rinnovo  o
l'affidamento   di   altro   incarico  nell'ottica  di  una  efficace
organizzazione dei servizi.
    3. Compatibilmente  con  le  esigenze  organizzative  di ciascuna
Azienda,  gli  atti  di  cui  al  comma 2  stabiliscono, altresi', la
tempistica  per  la  verifica  della  realizzazione  degli  obiettivi
annuali,   effettuata   dai   competenti  organismi  di  valutazione,
assicurando  che  i  provvedimenti  di  valutazione  positiva vengono
trasmessi    tempestivamente    agli   uffici   competenti   per   la
corresponsione della retribuzione di risultato.
    4. Qualora  non  sia  stata  data  attuazione  a  quanto previsto
dall'art.  25,  comma 2  e  comma 5  del  CCNL  del  3 novembre 2005,
l'individuazione  dei  sistemi  di  valutazione  e la definizione dei
relativi  criteri  deve  essere  portata  a compimento entro due mesi
dalla  firma  del  presente  contratto  ed  inviata  alla regione. La
mancata  osservanza  dei termini previsti costituisce responsabilita'
dei dirigenti preposti, ove ad essi addebitabile.