Art. 18. Copertura assicurativa e tutela legale 1. Le aziende si impegnano a dare ai dirigenti, con completezza e tempestivita', tutti gli elementi conoscitivi relativi alle condizioni e modalita' delle coperture assicurative e della tutela legale, assicurando la massima informazione e trasparenza, anche mediante comunicazioni periodiche idonee a fornire il costante aggiornamento dei dirigenti sulle garanzie assicurative in atto. 2. Le aziende, al fine di favorire l'ottimale funzionalita' dei sistemi di gestione del rischio, si adoperano per attivare modalita' e sistemi di assistenza legale e medico-legale idonei a garantire, al verificarsi di un sinistro, il necessario supporto al dirigente interessato che dovra' collaborare attivamente alla valutazione delle cause che hanno determinato il sinistro stesso. 3. Con riferimento alla copertura assicurativa e al patrocinio legale dei dirigenti, in considerazione della necessita' di una ridefinizione della normativa contrattuale che tenga conto della rilevanza e delle criticita' della materia in ambito sanitario e delle previsioni di legge nel frattempo intervenute, e' costituita, presso l'ARAN, entro sessanta giorni dalla stipula del presente CCNL, una Commissione composta da rappresentanti di parte datoriale e di parte sindacale. 4. La suddetta Commissione, attraverso modalita' ritenute piu' idonee, effettua gli opportuni approfondimenti sulla materia assicurativa al fine di fornire alle parti negoziali ogni utile supporto conoscitivo e documentale per una eventuale modifica o integrazione della normativa contrattuale, avendo riguardo in modo particolare alle specifiche questioni della tutela legale e delle consulenze tecniche in ambito civile e penale. Tale proposta dovra' essere espressa in tempo utile per la stipulazione della sequenza contrattuale di cui all'art. 29 del presente CCNL.