Art. 18.
               Copertura assicurativa e tutela legale

    1. Le aziende si impegnano a dare ai dirigenti, con completezza e
tempestivita',   tutti   gli   elementi   conoscitivi  relativi  alle
condizioni  e  modalita'  delle coperture assicurative e della tutela
legale,  assicurando  la  massima  informazione  e trasparenza, anche
mediante  comunicazioni  periodiche  idonee  a  fornire  il  costante
aggiornamento dei dirigenti sulle garanzie assicurative in atto.
    2.  Le  aziende, al fine di favorire l'ottimale funzionalita' dei
sistemi  di gestione del rischio, si adoperano per attivare modalita'
e sistemi di assistenza legale e medico-legale idonei a garantire, al
verificarsi  di  un  sinistro,  il  necessario  supporto al dirigente
interessato che dovra' collaborare attivamente alla valutazione delle
cause che hanno determinato il sinistro stesso.
    3. Con  riferimento  alla  copertura assicurativa e al patrocinio
legale  dei  dirigenti,  in  considerazione  della  necessita' di una
ridefinizione  della  normativa  contrattuale  che  tenga conto della
rilevanza  e  delle  criticita'  della  materia in ambito sanitario e
delle  previsioni  di legge nel frattempo intervenute, e' costituita,
presso l'ARAN, entro sessanta giorni dalla stipula del presente CCNL,
una  Commissione  composta  da rappresentanti di parte datoriale e di
parte sindacale.
    4. La  suddetta  Commissione,  attraverso modalita' ritenute piu'
idonee,   effettua   gli   opportuni  approfondimenti  sulla  materia
assicurativa  al  fine  di  fornire  alle  parti negoziali ogni utile
supporto  conoscitivo  e  documentale  per  una  eventuale modifica o
integrazione  della  normativa  contrattuale, avendo riguardo in modo
particolare  alle  specifiche  questioni  della tutela legale e delle
consulenze  tecniche  in ambito civile e penale. Tale proposta dovra'
essere  espressa  in  tempo  utile per la stipulazione della sequenza
contrattuale di cui all'art. 29 del presente CCNL.