Art. 23. 
                  (Aziende speciali ed istituzioni) 
1. L'azienda speciale e' ente strumentale dell'ente locale dotato  di
personalita' giuridica, di autonomia  imprenditoriale  e  di  proprio
statuto, approvato del consiglio comunale o prinviciale. 
2.  L'istituzione  e'  organismo  strumentale  dell'ente  locale  per
l'esercizio di servizi sociali, dotado di autonomia gestionale. 
3. Organi  dell'azienda  e  dell'istituzione  sono  il  consiglio  di
amministrazione, il presidente e il direttore, al  quale  compete  la
responsabilita' gestionale. Le modalita' di  nomina  e  revoca  degli
amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale. 
4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attivita' a criteri di
efficacia, efficienza ed economicita' ed hanno l'obbligo del pareggio
di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio  dei  costi  e  dei
ricavi, compresi i trasferimenti. 
5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il  funzionamento  delle
aziende  speciali  sono  disciplinati  dal  proprio  statuto  e   dai
regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto
e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono. 
6. L'ente locale conferisce il capitale di  dotazione;  determina  le
finalita' e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la
vigilanza;  verifica  i  risultati  della  gestione;  provvede   alla
copertura degli eventuali costi sociali. 
7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente  locale  esercita  le
sue funzioni  anche  nei  confronti  delle  istituzioni.  Lo  statuto
dell'azienda  speciale  prevede  un  apposito  organo  di  revisione,
nonche' forme autonome di verifica della gestione.