Art. 32 
          (Autorizzazione alla prosecuzione nell'esercizio) 
  1. I privati, che alla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge eserciscono impianti di radiodiffusione sonora o televisiva  in
ambito  nazionale   o   locale   e   i   connessi   collegamenti   di
telecomunicazione, sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli
impianti stessi, a condizione che abbiano inoltrato  domanda  per  il
rilascio della concessione di  cui  all'articolo  16  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al
rilascio della concessione stessa ovvero fino  alla  reiezione  della
domanda e comunque non oltre settecentotrenta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  2. Nel tempo che intercorre tra la data di entrata in vigore  della
presente legge e il rilascio della concessione  ovvero  la  reiezione
della domanda ovvero ancora la scadenza  di  settecentotrenta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge non  e'  ammessa
modificazione della funzionalita' tecnico-operativa degli impianti di
cui al comma 1 ad eccezione di interventi derivanti da  provvedimenti
di  organi  giurisdizionali  o  del  Ministro  delle  poste  e  delle
telecomucazioni con le procedure di cui alla legge 8 aprile 1983,  n.
110,   finalizzati   al   coordinamento   e    alla    compatibilita'
elettromagnetica con impianti radioelettrici ed  in  particolare  con
impianti dei servizi pubblici nazionali ed  esteri,  dei  servizi  di
navigazione aerea e di assistenza al volo e delle  emittenti  private
gia' esistenti. Sono altresi'  ammessi  interventi,  autorizzati  dal
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con  le  procedure  di
cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, che non modifichino i parametri
radioelettrici degli impianti. 
  3. I privati di cui  al  comma  1  sono  autorizzati  a  proseguire
nell'esercizio degli impianti alla ulteriore condizione  che  rendano
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
comunicazione comtenente i dati e gli elementi previsti dall'articolo
4, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 1984,  n.  807,  convertito,
con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, corredata dalle
schede tecniche previste dal decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni  13  dicembre  1984,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 346 del 18 dicembre 1984. 
  4. E' vietata la detenzione da parte dei privati di cui al presente
articolo  di  frequenze  non   indispensabili   per   l'illuminazioni
dell'area di servizio e del bacino. 
  5. L'inosservanza delle disposizioni di cui al  presente  articolo,
ovvero la radiodiffusione di trasmissione consistenti in  immagini  o
segnali sonori fissi o ripetitivi, comporta la  disattivazione  degli
impianti da parte del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. 
  6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi  si  applicano  anche
agli esercenti di impianti di ripetizioni di segnali esteri.