Art. 33 
                  (Norme per i soggetti autorizzati) 
  1. Le norme di cui agli articoli 10; 11; ai commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7
dell'articolo  13,  anche  se  non  finalizzate  all'iscrizione   nel
registro nazionale delle imprese radiotelevisive; all'articolo 14, ai
commi 6 e 8 a 15  dell'articolo  15;  al  comma  3  dell'articolo  20
nonche' le connesse disposizioni sanzioni di cui agli articoli  30  e
31 riferentisi ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora
e  televisiva  in  ambito  rispettivamente  nazionale  e  locale,  si
applicano ai soggetti di cui  all'articolo  32  i  quali  eserciscano
rispettivamente, alla data di entrata in vigore della presente legge,
reti nazionali ovvero emittenti e reti locali, cosi' come definite ai
sensi del comma 11 dell'articolo 3 e del comma 3 dell'articolo 21. 
  2. Le norme di cui agli articoli 8 (fatto salvo quanto disposto dal
comma 16 dell'articolo 15); 9 ai commi 7 e 15  dell'articolo  15;  ai
commi 1, 2, 4,  5  e  6  dell'articolo  20;  all'articolo  31,  hanno
efficacia a decorrere  dal  trecentosessantacinquesimo  giorno  dalla
data di entrata in vigore della presente legge; per  i  concessionari
privati esercenti  attivita'  di  radiodiffusione  sonora  in  ambito
nazionale   e   locale    hanno    efficacia    a    decorrere    dal
settecentotrentesimo giorno dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge: a tal fine  le  norme  riferentisi  ai  concessionari
privati per la radiodiffusione sonora e televisiva rispettivamente in
ambito nazionale nazionale e locale si applicano ai soggetti  di  cui
all'articolo 32 i quali  eserciscano  rispettivamente  alla  data  di
entrata in  vigore  della  presente  legge,  reti  nazionali,  ovvero
emittenti e reti locali, cosi' come definite ai sensi  del  comma  11
dell'articolo 3 e del comma 3 dell'articolo 21. Fino al  31  dicembre
1992,  la  percentuale  di  cui  al  primo  periodo   del   comma   7
dell'articolo 15 e' fissata al 3 per cento e gli eventuali  ulteriori
contratti  di  cui  al  medesimo  periodo  possono  riguardare  anche
emittenti televisive locali. 
  3.  In  sede  di  prima  applicazione  della  presente   legge   le
disposizioni  di  cui  all'articolo  15,  comma  1,  si  applicano  a
decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo  a  quello
del  rilascio   della   concessione   e   comunque   non   oltre   il
settecentotrentesimo giorno dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge. Trascorso tale termine la concessione e' revocata  di
diritto e gli impianti vengono disattivati qualora il titolare  della
concessione non abbia ottemperato alle disposizioni medesime. 
  4. I soggetti i  quali,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, abbiano gia'  conseguito  una  posizione  vietata  ai
sensi del comma 2 dell'articolo 15, sono obbligati  ad  adempiere  al
disposto di detto comma entro il termine massimo di  settecentotrenta
giorni. In caso di inadempienza il Garante dispone la  disattivazione
degli impianti  televisivi  ovvero,  qualora  la  concentrazione  sia
realizzata senza l'apporto di reti televisive, la dimissione  forzata
ovvero ancora lo scorporo e la vendita forzata di attivita'  esercite
da societa' controllate o collegate ai soggetti di  cui  al  presente
comma.