Art. 34 
                      (Disposizioni transitorie) 
  1. Il primo piano di assegnazione viene  definito  sulla  base  del
piano nazionale di ripartizione  delle  radiofrequenze  vigente  alla
data di entrata in vigore della presente legge. Gli impianti  censiti
ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre  1984,  n.  807
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio  1985,  n.  10,
costituiscono elementi per la definizione del  piano  stesso  che  e'
redatto entro centottanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della  presente   legge   dal   Ministero   delle   poste   e   delle
telecomunicazioni  sensita  l'apposita   commissione   nominata   dal
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,  che  puo'  avvalersi
della collaborazione di enti,  societa'  ed  esperti  scelti  con  le
modalita' ed alle condizioni previste  dall'articolo  380  del  testo
unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3. 
  2. Fino a quando non sara' emanato il decreto del Presidente  della
Repubblica di approvazione del piano nazionale di ripartizione  delle
radiofrequenze di cui all'articolo 3, la ripartizione delle frequenze
stesse e' regolata dal decreto  del  Ministro  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni  31  gennaio  1983,  pubblicato   nel   supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  47  del  17  febbraio  1983,  e
successive modificazioni ed integrazioni. 
  3. In sede di prima applicazione della presente legge  costituisce,
a parita' di condizioni, titolo preferenziale per il  rilascio  della
concessione di cui all'articolo 16 l'esercizio  di  impianti  per  la
radiodiffusione sonora e televisiva ai sensi dell'articolo 32 qualora
gli esercenti abbiano fatto doamanda e rispettino  le  condizioni  di
cui allo stesso articolo  32  e  ferma  restando  l'applicazione  dei
criteri di cui al comma 17  dell'articolo  16.  Ilm  suddetto  titolo
preferenziale  comporta  che  i  trasferimenti  di  cui  al  comm   1
dell'articolo  13  determinano  la  decadenza  della  concessione  se
effettuati entro quattro anni dal rilascio della  concessione  stessa
qualora la vendita di azioni o di quote determini  il  passaggio  del
controllo della societa'. 
  4. In sede di prima applicazione della presente legge, in deroga  a
quanto  previsto  dal  comma  1  dell'articolo  19,  possono   essere
assentite due concessioni per radiodiffusione sonora o televisiva  ad
un medesimo soggetto per un  solo  bacino  di  utenza  qualora  dello
stesso bacino esercisca e abbia  esercito  continuamente,  a  partire
dalla data di entrata in vigore della legge 4 febbraio 1985,  n.  10,
impianti per i quali e' stata inoltrata nei termini la  comunicazione
di cui all'articolo  4  del  decreto-legge  6  dicembre  1984  n.807,
convertito, con modificazioni della predetta legge n. 10 del 1985,  e
purche' rispetti le condizioni di cui all'articolo 32 della  presente
legge. 
  5. Le concessioni previste  nella  presente  legge  possono  essere
rilasciate solo dopo l'approvazione del piano di assegnazione. 
  6. Il Ministro delle poste e delle  telecomunicazioni  in  sede  di
prima applicazione della presente legge, e' tenuto  a  rilasciare  le
concessionio di cui al presente articolo  non  oltre  novanta  giorni
dalla data di emanazione del regolamento di cui all'articolo 36. 
  7. In sede di prima applicazione della presente legge i  Presidente
del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati nominato  per
un triennio il Garante dell'attuazione della legge  sull'editoria  in
carica alla data di entrata in vigore della  presente  legge  Garante
per la radiodiffusione  e  l'editoria.  E'  esclusa  la  facolta'  di
conferma di cui al comma 3 dell'articolo 6.